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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12906/2021 del 13/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento per l'anno 2006 (e i correlati avvisi ai soci) con cui l'Agenzia contestava maggiori ricavi per mancata fatturazione di vendite di immobili (23 unità) e attribuiva redditi ai soci in ragione della ristretta base azionaria. I ricorrenti deducevano, in particolare: 1) l'esistenza di un giudicato favorevole (sentenza CTR n. 8/33/11, sugli anni 2004-2005) che avrebbe dovuto estendersi anche al caso in esame perché la metodologia investigativa della Guardia di Finanza era viziata; 2) invalidità degli atti per difetti dell'autorizzazione all'accesso (mancanza di indicazione dello scopo/periodi) e per illegittima acquisizione di informazioni da terzi; 3) inutilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito di deleghe penali e iscrizioni della notizia di reato ritenute prive di fondamento; 4) violazione della disciplina sui redditi di capitale e divieto di doppia imposizione.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi della società e dei soci. Ha ritenuto che: il giudicato esterno invocato non fosse estensibile perché riguardava vizi procedimentali dell'attività di indagine (non elementi 'preliminari' di carattere permanente del rapporto tributario); l'autorizzazione all'accesso era valida (la norma richiede l'indicazione dello scopo ma non impone l'elencazione dei periodi di imposta) e, una volta autorizzata, l'ispezione può riguardare circostanze anche di periodi diversi; le informazioni acquisite da terzi sono utilizzabili ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 (e art. 51 d.P.R. 633/1972 per l'IVA); le eventuali irregolarità procedimentali penali non determinano automaticamente inutilizzabilità delle prove in sede tributaria; la contestazione di maggiori redditi 'in nero' non rientra nella disciplina degli utili formalmente distribuiti (art. 47 TUIR) e il divieto di doppia imposizione non opera come i ricorrenti sostenevano. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 52

    "gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono"

    L'autorizzazione deve indicare lo scopo della verifica ma non richiede necessariamente la specificazione dei singoli periodi d'imposta; una volta autorizzata, l'attività di accesso può investire documenti rilevanti anche per periodi diversi nell'arco di esercizio del potere di accertamento.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 32

    Prevede la possibilità di acquisire attestazioni e documenti e di invitare "ogni altro soggetto" a esibire o trasmettere atti o fornire chiarimenti: la Corte ha ritenuto legittima l'assunzione di informazioni da terzi sulla base di questa norma (anche verbalizzate).

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, n. 4

    In materia di IVA contempla la facoltà, analogamente, di richiedere a terzi documenti e informazioni sulle operazioni; conferma la possibilità di utilizzare chiarimenti ricevuti da terzi nell'ambito dell'accertamento.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 47

    "salvi i casi di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società..., anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare"

    La norma riguarda utili formalmente distribuiti; non si applica agli "utili in nero" o a redditi extracontabili mai transitati in contabilità societaria, per i quali non opera la parziale esclusione prevista per dividendi formali.

  • decreto legislativo n. 74/2000, art. 4

    La norma concerne reati tributari (dichiarazione infedele ecc.). La Corte ha ricordato che l'esistenza o meno del reato e la tempestività dell'iscrizione della notizia di reato sono valutazioni del pubblico ministero e irrelate, di per sé, alla utilizzabilità fiscale delle prove; l'eventuale illegittimità della fase penale non invalida automaticamente l'accertamento tributario.

  • cod. proc. pen., art. 335

    Stabilisce l'obbligo di iscrivere la notizia di reato quando emergono specifici elementi indizianti; la Corte ha osservato che tale obbligo sussiste in presenza di elementi indizianti (non di certezze), giustificando indagini delegate alla Guardia di Finanza.

  • cod. proc. pen., art. 191

    La Corte ha fatto notare l'assenza in materia tributaria di una disposizione analoga all'art. 191 c.p.p. (che in ambito penale vieta l'utilizzo di prove acquisite in violazione di divieti), e che quindi l'irregolarità nell'acquisizione non comporta automaticamente inutilizzabilità in sede tributaria salvo profili di diritti costituzionali.

  • cod. proc. civ., art. 360 (prime valutazioni su motivazione)

    Dopo la novella del 2012 la Corte ha ricordato che il sindacato sulla motivazione in cassazione è molto limitato: sono rilevabili solo vizi macroscopici di motivazione (assenza, apparente, contraddittoria, incomprensibile). Molte delle doglianze dei ricorrenti sul piano motivazionale sono state dichiarate inammissibili.

Massime di principio

  • Un giudicato favorevole formato su altri periodi d'imposta può essere estensibile solo se la pronuncia riguarda elementi 'preliminari' o qualificazioni giuridiche di natura durevole che compongono il rapporto tributario; vizi procedurali delle indagini non producono automaticamente effetti estensivi su periodi diversi.
  • Irregolarità o contestazioni del profilo penale (iscrizione della notizia di reato, deleghe, modalità d'indagine) non comportano di per sé l'inutilizzabilità delle prove in sede tributaria: il sistema tributario è autonomo rispetto a quello penale salvo che siano lesionati diritti costituzionali fondamentali (es. inviolabilità della libertà personale o del domicilio).
  • L'autorizzazione all'accesso deve indicare lo scopo, ma non è necessario che elenchi i singoli periodi d'imposta: l'accesso autorizzato può riguardare documenti rilevanti per più annualità nell'ambito del potere di accertamento.
  • Le informazioni e chiarimenti acquisiti da terzi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento se richiesti o verbalizzati ai sensi delle norme tributarie (art. 32 d.P.R. 600/1973 e art. 51 d.P.R. 633/1972); la loro valutazione attiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se si tratta di rivalutazione probatoria.
  • La contestazione di redditi non contabilizzati ('in nero') non rientra nella disciplina degli utili formalmente distribuiti e, pertanto, non opera la mitigazione fiscale prevista per dividendi regolarmente dichiarati; il divieto di doppia imposizione richiede la reiterata applicazione della stessa imposta sullo stesso presupposto, non la sola coincidenza economica.

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