Cassazione Civile, Sentenza n. 12804/2021 del 13/05/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava uno scostamento dei ricavi dichiarati dalla società rispetto ai valori desumibili dagli studi di settore per gli anni 2002-2004; la commissione provinciale aveva ridotto l'accertamento, la CTR di Salerno aveva poi annullato l'atto. L'Agenzia ha impugnato sostenendo violazione e falsa applicazione dell'art. 62 sexies D.L. 331/1993 (conv. L. 427/1993) e chiedendo che fosse considerata insufficiente la motivazione della CTR, la quale avrebbe omesso di valutare gli ulteriori elementi indicati nell'accertamento (presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973) e il fatto che lo scostamento era costante nel tempo senza spiegazioni fornite dal rappresentante legale nel contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la sentenza della CTR fosse carente perché si era limitata a ritenere "insufficiente" la divergenza rispetto agli studi di settore senza valutare complessivamente tutte le ragioni poste a fondamento dell'accertamento (in particolare la persistenza pluriennale dello scostamento e l'assenza di giustificazioni offerte nel contraddittorio). La Corte ha affermato che gli studi di settore, unitamente ad altri elementi, possono legittimare l'accertamento analitico-induttivo ex art. 39 DPR 600/1973 e che incombe sul contribuente l'onere di provare circostanze che giustifichino ricavi inferiori. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR di Napoli in diversa composizione; la Corte ha disposto altresì che la CTR di rinvio provveda sulle spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
art. 62 sexies comma 3 D.L. 331/1993, conv. in L. 427/1993
La Corte rileva che la sentenza di merito ha errato nel ritenere esclusa l'applicabilità degli studi di settore senza valutare il complesso degli elementi emersi nell'accertamento; gli studi non sono applicati "in automatico", ma costituiscono presunzioni che, se non adeguatamente contestate, possono fondare l'accertamento analitico-induttivo.
Gli studi di settore rappresentano l'estrapolazione statistica di dati settoriali e costituiscono un sistema di presunzioni semplici: quando i valori degli studi eccedono il dichiarato, sussiste il presupposto per l'accertamento analitico-induttivo salvo che il contribuente provi circostanze che giustifichino la diversa situazione.
art. 39, primo comma, lett. d, D.P.R. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito quando, pur sussistendo scritture formalmente corrette, la contabilità risulti complessivamente inattendibile; richiede la presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti che il giudice deve valutare nel loro insieme.
art. 360 c.p.c. (comma 1 nn. 3 e 5)
La Cassazione ha ritenuto sussistenti i motivi di ricorso per violazione di legge e insufficiente/contraddittoria motivazione in relazione a questioni decisive per il giudizio, giustificando la cassazione ai sensi di tali norme di legittimità.
Massime di principio
- Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici che, se gli risultanti valori eccedono il dichiarato e non sono adeguatamente giustificati, legittimano l'accertamento analitico-induttivo.
- Spetta al contribuente l'onere di dimostrare, con qualsiasi mezzo probatorio, l'esistenza di circostanze di fatto che giustifichino ricavi inferiori rispetto al modello normale rappresentato dagli studi di settore.
- La persistenza pluriennale di uno scostamento significativo rispetto agli studi aumenta la gravità del sospetto e può essere valutata come presunzione grave, precisa e concordante ai fini dell'accertamento analitico-induttivo.
- Il giudice di merito deve esaminare non solo lo scostamento numerico, ma l'intero quadro probatorio e le ragioni addotte dall'Amministrazione (compreso l'esito del contraddittorio preventivo); omissioni valutative su elementi decisivi possono essere causa di cassazione.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche quando le scritture sono formalmente corrette ma, complessivamente, la contabilità risulti antieconomica o inattendibile rispetto al comportamento di un imprenditore medio del settore.
- In situazioni analoghe è consigliabile per il contribuente documentare e motivare tempestivamente, già in sede di contraddittorio preventivo, le ragioni economiche e gestionali che giustificano lo scostamento rispetto agli studi, per evitare che tali elementi siano ritenuti insufficienti in sede giurisdizionale.
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