Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12805/2021 del 13/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento derivante da ruolo relativo a IVA della società MTM snc per l'anno 1999, notificata al socio solidale Iuorio; censure sulla mancata notifica dell'avviso di accertamento al socio, sulla presunta estinzione della società per cancellazione dal registro imprese e conseguente impossibilità di iscrivere a ruolo a nome dei soci, sull'applicabilità del "condono tombale" (L. n. 289/2002) all'IVA, nonché vizi di motivazione della sentenza di appello e violazioni di norme civili e processuali (artt. 2945 e 2969 c.c., legge 241/90, art. 14 D.lgs. 546/92, artt. 36 e 112 c.p.c. e norme att. c.p.c.). Il ricorrente deduceva inoltre omissione di esame di fatto decisivo e violazioni delle norme di cassazione (art. 360 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue censure. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla mancata notificazione dell'accertamento al socio, affermando la responsabilità solidale ed illimitata dei soci di società di persone anche in materia tributaria (art. 2291 c.c.), e che la cancellazione della società dal registro non estingue gli obblighi sorti anteriormente. Ha confermato l'inderogabile interpretazione giurisprudenziale secondo cui il "condono tombale" non estingue i debiti IVA in ragione del contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-132/06) e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati i rilievi procedurali per difetto di autosufficienza e per il mancato preciso richiamo degli atti. Condanna il ricorrente alle spese processuali e dà atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato rispetto ai vizi denunciabili in cassazione: la Corte precisa che il vizio per omesso esame di fatto controverso e decisivo (n.5) è riferito a fatti storici precisi e non a semplici valutazioni giuridiche; molti motivi del ricorrente si risolvono in critica di motivazione e risultano quindi inammissibili.

  • art. 2291 c.c.

    La responsabilità solidale e illimitata dei soci di società di persone per i debiti sociali opera anche in materia tributaria, per cui i soci possono essere destinatari della pretesa tributaria anche se l'accertamento è stato notificato alla sola società.

  • art. 2495 c.c.

    La Corte rileva che l'effetto estintivo della cancellazione della società dal registro delle imprese, secondo il testo successivo alla riforma, opera dal 1/1/2004; ciò non incide sulle pretese tributarie sorte anteriormente.

  • L. n. 289/2002, art. 9 (condono tombale)

    Sul punto la Corte conferma l'orientamento secondo cui il condono tombale non estingue le pretese relative all'IVA, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-132/06) e giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n. 2915/2013): l'accesso alla definizione agevolata per omissione delle dichiarazioni IVA determinerebbe una quasi-esenzione illegittima.

  • art. 14 D.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente ma la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione: le censure fondate su tale norma sono state respinte come infondate o meramente critiche della motivazione.

  • artt. 2945 e 2969 c.c.

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla presunta prescrizione o inefficacia dell'azione; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze attinenti alla prescrizione o alla necessità di preventiva escussione del patrimonio sociale in sede cautelare/ esecutiva nel procedimento impugnato.

  • legge 241/1990

    Evocata dal ricorrente per profili di autotutela/amministrativo, ma la Corte ha ritenuto le doglianze procedurali inammissibili o infondate.

  • art. 13 comma 1 quater D.L. 115/2002 (contributo unificato)

    La sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Riferimenti giurisprudenziali (Cass. Sez. U, Cass. n. 2915/2013, altre pronunce)

    La Corte si è avvalsa di precedenti consolidati per affermare l'inderogabilità del principio sulla non applicabilità del condono all'IVA e sulla responsabilità dei soci per i debiti della società.

Massime di principio

  • I soci di società di persone (snc, sas) sono solidalmente e illimitatamente responsabili per i debiti tributari della società: la pretesa può essere rivolta ai soci anche se l'accertamento è stato notificato solo alla società.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue i debiti fiscali sorti anteriormente; l'iscrizione a ruolo può essere operata anche a nome di soggetti estinti/cessati in relazione a debiti nati prima dell'estinzione.
  • Il "condono tombale" (L. n. 289/2002) non estingue le pretese relative all'IVA per effetto della normativa comunitaria e della giurisprudenza della Corte di Giustizia; quindi non è possibile definire agevolmente omissioni relative all'IVA nei casi previsti dalla giurisprudenza.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere autosufficienti: va indicato testualmente il contenuto degli atti di primo grado, i passi della sentenza impugnata e la documentazione prodotta; altrimenti le doglianze sono inammissibili.
  • La doglianza per omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n.5) richiede l'indicazione di un fatto storico preciso non già una diversa valutazione giuridica della motivazione.
  • Non sussiste, di regola, un litisconsorzio necessario tra società di persone e soci per l'IVA: la responsabilità tributaria dei soci deriva direttamente dalla legge e non dalla loro partecipazione all'atto impositivo sulla società.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.