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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12888/2021 del 13/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (vittime di reato)

La controversia

La figlia delle ricorrenti era stata vittima, durante la minore età, di reiterati atti di violenza sessuale commessi dal padre, condannato con sentenza penale passata in giudicato. Poiché il patrimonio dell’autore era incapiente, non era stato possibile ottenere il pagamento delle somme liquidate in favore della figlia e della madre a titolo di risarcimento. Le attrici convennero la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento del danno per l’omessa tempestiva attuazione dell’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Il Tribunale di Torino rigettò la domanda, ritenendo la direttiva applicabile soltanto alle situazioni transfrontaliere; la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 189/2016 depositata il 9 febbraio 2016, confermò tale decisione. Con unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., le ricorrenti denunciarono violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della direttiva, sostenendo che l’obbligo di predisporre il sistema indennitario riguarda anche le vittime residenti nello Stato in cui il reato è stato commesso. La sopravvenuta disciplina nazionale, che ha riconosciuto retroattivamente l’indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti, non ha fatto cessare la materia del contendere: la domanda risarcitoria per illecito da tardiva trasposizione ha causa petendi e petitum distinti rispetto alla domanda di indennizzo prevista dalla legge.

La decisione

La Cassazione ha accolto l’unico motivo e cassato la sentenza d’appello con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che l’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE obblighi ciascuno Stato membro a predisporre un sistema di indennizzo per tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, incluse quelle residenti nello stesso Stato. La Corte ha quindi escluso la ratio decisoria seguita dai giudici di merito, basata sulla necessaria transnazionalità della vittima. Non ha però accertato definitivamente la responsabilità dello Stato né liquidato il danno: il giudice di rinvio dovrà riesaminare complessivamente l’appello e verificare le ulteriori condizioni della responsabilità per violazione del diritto dell’Unione, compresa la natura sufficientemente qualificata della violazione e il nesso causale diretto, oltre a provvedere, se del caso, sulla quantificazione del danno. La disciplina nazionale sopravvenuta sull’indennizzo non elimina l’interesse alla decisione della distinta pretesa risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 12, par. 2, Direttiva 2004/80/CE

    Di qui, pertanto, l’affermazione che “l’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 impone a ogni Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo che ricomprenda tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nei loro territori e non soltanto le vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera” (p. 52), conferendo, dunque, “il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato non solo alle vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio di uno Stato membro che si trovano in una situazione transfrontaliera, ai sensi dell’art. 1 di tale direttiva, ma anche alle vittime che risiedono abitualmente nel territorio di tale Stato membro” (p. 55).

    La norma impone agli Stati membri un sistema di indennizzo che comprende tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul loro territorio, comprese quelle residenti nello Stato stesso e non soltanto le vittime in situazione transfrontaliera.

  • art. 1173 c.c.

    Responsabilità che, in ragione della natura antigiuridica del comportamento omissivo dello Stato anche sul piano dell’ordinamento interno, e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione di cui all’art. 1173 c.c., va inquadrata nella figura della responsabilità “contrattuale”, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì da un illecito ex contractu e cioè dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente.

    L’obbligazione risarcitoria dello Stato per la mancata o tardiva trasposizione di una direttiva non autoesecutiva è ricondotta, nell’ordinamento interno, alla responsabilità contrattuale da inadempimento di un’obbligazione preesistente, ai sensi della ripartizione delle fonti delle obbligazioni.

  • art. 2043 c.c.

    Responsabilità che, in ragione della natura antigiuridica del comportamento omissivo dello Stato anche sul piano dell’ordinamento interno, e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione di cui all’art. 1173 c.c., va inquadrata nella figura della responsabilità “contrattuale”, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì da un illecito ex contractu e cioè dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente.

    La responsabilità dello Stato per tardiva trasposizione della direttiva non è ricondotta all’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., ma all’inadempimento di un’obbligazione preesistente.

  • art. 267, par. 3, TFUE

    A tal riguardo, con ordinanza interlocutoria n. 2964 del 2019, questa Corte, quale giudice di ultima istanza, ha chiesto alla CGUE di pronunciarsi, ai sensi dell’art. 267, par. 3, TFUE, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell’Unione

    La norma è richiamata quale base del rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte di cassazione alla Corte di giustizia; il testo non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.

Massime di principio

  • L’obbligo previsto dall’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE impone a ciascuno Stato membro di istituire un sistema di indennizzo per tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel proprio territorio, incluse le vittime residenti nello Stato in cui il reato è stato commesso; l’ambito non è limitato alle situazioni transfrontaliere.
  • La sopravvenuta previsione nazionale di un indennizzo, anche con efficacia retroattiva, non determina di per sé la cessazione della materia del contendere quando resta azionata una distinta domanda risarcitoria per l’inadempimento statale all’obbligo di tempestiva trasposizione della direttiva: le due pretese hanno diversi petitum e causa petendi.
  • La responsabilità dello Stato per omessa o tardiva trasposizione di una direttiva non autoesecutiva presuppone l’inadempimento dell’obbligo di attuazione, una violazione sufficientemente qualificata e un nesso causale diretto tra la violazione e il danno. L’accertamento delle condizioni ulteriori e la liquidazione del danno spettano al giudice di merito.
  • La responsabilità per tardiva trasposizione di una direttiva è ricondotta, nell’ordinamento interno, allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento di un’obbligazione ex lege preesistente; la misura dell’indennizzo non esaurisce necessariamente il danno risarcibile, potendo essere provate perdite supplementari derivanti dal ritardo nel conseguimento dei benefici.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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