Cassazione Civile, Sentenza n. 12959/2021 del 13/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (congiunti)
La controversia
I congiunti di un paziente deceduto convenivano nel 2003 la Regione Emilia-Romagna e il Commissario liquidatore dell’unità sanitaria locale, chiedendo, iure proprio e iure hereditario, il risarcimento dei danni derivati dal contagio da epatite C che assumevano essere stato contratto dal loro congiunto in occasione di emotrasfusioni praticate in un anno omesso nel testo; il paziente era poi deceduto, in un anno anch’esso omesso, per cirrosi epatica. Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 30 luglio 2013, accoglieva la domanda e condannava le compagnie assicuratrici a manlevare le assicurate. La Corte d’appello di Bologna, decidendo gli appelli della Regione e delle compagnie, riformava la pronuncia e respingeva la domanda, ritenendo non provato il nesso causale tra trasfusioni, epatite C e decesso. I congiunti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi: il primo denunciava nullità per motivazione apparente o illogica, in particolare per l’indicazione non intelligibile di cause alternative all’emotrasfusione; il secondo, articolato in due submotivi, deduceva l’erronea applicazione dei principi sul nesso causale civile e del criterio del «più probabile che non», nonché l’errato riparto dell’onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, inclusa la mancata produzione dei registri delle sacche e la pretesa insufficienza della testimonianza del responsabile del centro trasfusionale; il terzo lamentava l’omesso esame della mancata produzione dei registri, la violazione dell’art. 210 c.p.c. e l’erronea valutazione dell’onere della prova e della documentazione sui controlli. La Regione proponeva ricorso incidentale sulle spese di lite e sull’art. 1917, terzo comma, c.c.; le compagnie proponevano ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla restituzione delle somme versate in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale per quanto di ragione e ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi principali e i ricorsi incidentali. Ha ravvisato nella motivazione della Corte d’appello una carenza del minimo costituzionale: l’affermazione che vi fossero cause alternative all’emotrasfusione, dotate di pari probabilità eziologica, non era sostenuta da un percorso argomentativo comprensibile e da elementi concretamente identificati. In particolare, la mera possibilità di un contagio in epoca remota, l’epatomegalia di causa ignota e l’alcolismo non spiegavano logicamente l’origine dell’epatite C né consentivano di comprendere come fossero equiparabili, sul piano probabilistico, alle trasfusioni. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio, anche per le spese processuali, a diversa sezione della Corte d’appello di Bologna.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
E’ in quest’ultimo caso, allora, che la motivazione “rende conto” al popolo, in nome del quale l’accertamento viene fatto, il corretto esercizio del potere giurisdizionale. La trasparenza è, invero, un valore costituzionale che significa percepibilità dell’iter accertatorio seguito dal giudice: il che a sua volta include da un lato misura e pertinenza adeguate nella illustrazione dell’iter suddetto, e dall’altro quella ineludibile comprensibilità logica che lo deve sempre improntare.
Quando il giudice accerta fatti, la motivazione deve rendere percepibile e logicamente comprensibile il percorso seguito; la carenza di tale trasparenza integra un vizio rilevante ai fini della nullità della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione previsto dalla fusione ontologica e funzionale del canone costituzionale dell’art. 111 Cost., comma 6, con il precostituzionale dettato dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 sussiste “quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione su un quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito”
La sentenza è nulla quando la motivazione non espone il criterio logico del convincimento e non consente di ricostruire l’esame del quadro probatorio e il percorso argomentativo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il concetto di motivazione apparente è stato dunque focalizzato proprio all’antipodo della trasparenza, nel senso che, se la motivazione è meramente assertiva senza che si possano comprendere i fondamenti dell’asserto manifestato, oppure se è assolutamente incomprensibile, anche per la presenza di radicali contraddittorietà, la motivazione in realtà non sussiste
Il vizio di nullità denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, ricorre se la motivazione è solo apparente, incomprensibile o radicalmente contraddittoria, così da non rendere conoscibili le ragioni della decisione.
Massime di principio
- Nell’accertamento di fatto, la motivazione deve esporre in modo trasparente, pertinente e logicamente comprensibile l’iter che conduce alla conclusione; non è consentito demandare al lettore o all’interprete il compito di colmare lacune mediante congetture.
- È apparente la motivazione che enunci cause alternative e la loro pari probabilità eziologica senza identificare concretamente gli elementi che le compongono e senza spiegare il nesso logico tra tali elementi e il fatto da accertare.
- Nel giudizio civile sul nesso causale, la mera possibilità di una causa alternativa non equivale all’accertamento di una probabilità causale concorrente idonea a escludere la causa dedotta; la probabilità deve essere valutata secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 12888/2021 del 13/05/2021
- Sentenza civile · 13 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 12804/2021 del 13/05/2021
- Sentenza civile · 13 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 12805/2021 del 13/05/2021
- Sentenza civile · 13 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 12806/2021 del 13/05/2021
- Sentenza civile · 13 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 12807/2021 del 13/05/2021
- Sentenza civile · 13 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 12808/2021 del 13/05/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →