Cassazione Civile, Ordinanza n. 27090/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo, deducendo vari profili di invalidità della riscossione: non conformità delle copie prodotte dall'agente della riscossione agli originali, decadenza e prescrizione quinquennale della pretesa, inesistenza giuridica della notificazione, nullità dell'estratto di ruolo e della cartella per mancata indicazione delle modalità di calcolo. La CTR ha rigettato l'appello ritenendo, tra l'altro, che il disconoscimento delle copie fosse generico, che la notifica fosse avvenuta in forma diretta secondo la disciplina postale applicabile, e che l'accertata notifica delle cartelle rendesse inammissibile l'impugnazione. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato: motivazione apparente; violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancato ordine di esibizione dell'originale; omesso esame/omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in tema di prova della notifica e della raccomandata informativa; violazione dell'art. 32 d.lgs. 546/1992 e del diritto di difesa per l'asserita tardività dei documenti depositati dall'agente della riscossione in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente perché la sentenza d'appello conteneva un percorso argomentativo completo e sufficiente. Ha dichiarato inammissibili il motivo sul mancato ordine di produzione dell'originale e quello formalmente prospettato come omesso esame, rilevando che non si confrontavano con la ratio decidendi o erano in realtà doglianze di omessa pronuncia. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi sull'onere della prova e sulla disciplina della notifica, osservando che la CTR aveva accertato una notifica diretta regolata dal servizio postale universale e che l'agente aveva assolto l'onere probatorio mediante la documentazione prodotta. Ha infine respinto la censura sulla produzione documentale tardiva, ricordando che nel processo tributario la produzione tardiva non comporta decadenza, potendo la controparte chiedere solo un termine a difesa. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi difese le intimate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 per escludere il vizio di motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata aveva una motivazione sufficientemente chiara e completa.
Usato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la CTR lo aveva rispettato con una motivazione non apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
La decisione d'appello integrava il minimo costituzionale di motivazione.
Richiamato per escludere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il motivo è stato ritenuto non pertinente o mal formulato.
La CTR ha correttamente ritenuto inefficace il disconoscimento generico della copia fotostatica, sicché le copie potevano fare fede come originali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente avrebbe dovuto eventualmente denunciare qui l'omessa pronuncia, non come omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per fatti storici decisivi; non per questioni giuridiche o per omessa pronuncia mascherata.
La regola sull'onere della prova non è stata violata, perché la CTR ha accertato che l'agente della riscossione aveva provato la notifica.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia disatteso il principio di non contestazione; non se si contesta la valutazione delle prove.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o affermi di valutarla con prudente apprezzamento quando invece è prova legale.
La CTR ha qualificato la notifica come diretta, regolata da questa disposizione e dal servizio postale universale.
Invocato dal ricorrente, ma ritenuto non applicabile alla notifica diretta accertata dalla CTR.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla raccomandata informativa, ma non applicabile al caso deciso secondo la CTR.
Nel processo tributario la tardiva produzione documentale non comporta decadenza; la parte avversa può solo chiedere un termine a difesa.
Richiamato dal ricorrente sul diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la lesione perché nel processo tributario la controparte può articolare difese sui documenti tardivi.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma non ritenuto violato per le ragioni già dette.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia deve essere specifica e circostanziata: non bastano formule generiche o di stile, altrimenti il disconoscimento è inefficace.
- Nel ricorso per cassazione, l'omessa pronuncia va denunciata come violazione dell'art. 112 c.p.c.; non può essere impropriamente trasformata in omesso esame di fatti decisivi.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o si discosta dal principio di non contestazione; non è sufficiente contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiari di usare il prudente apprezzamento contro una regola legale di valutazione.
- Quando il giudice di merito accerta che la notifica è stata effettuata in forma diretta ai sensi della disciplina postale applicabile, non è automaticamente invocabile la diversa disciplina della notificazione degli atti impositivi prevista per altre ipotesi.
- Nel processo tributario, la produzione documentale tardiva non comporta di per sé decadenza della parte che produce; la controparte tutela il proprio diritto di difesa chiedendo, se del caso, un termine per controdedurre.
- Se la notifica delle cartelle presupposte è ritenuta validamente provata, l'impugnazione dell'estratto di ruolo può risultare inammissibile per carenza di un valido oggetto di contestazione sostanziale, secondo la ricostruzione seguita dal giudice di merito.
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