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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22108/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'iscrizione ipotecaria gravante sull'usufrutto di sua titolarità su due immobili, iscrizione posta a garanzia di crediti tributari risultanti da quattro cartelle di pagamento per imposta di registro e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo prescritti i crediti, poiché tra l'ultima cartella notificata nel 2002 e le intimazioni di pagamento del 2014 e il preavviso di iscrizione ipotecaria del 2018 non sarebbero stati notificati atti interruttivi. Le Agenzie hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, perché il giudice di appello avrebbe consentito di far valere, contro l'iscrizione ipotecaria, vizi relativi ad atti prodromici ormai divenuti definitivi per mancata impugnazione; (2) violazione degli artt. 2937 e 2943 c.c., dell'art. 1, commi 618-623, L. n. 147/2013, degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la prescrizione dei crediti avrebbe dovuto essere fatta valere contro le intimazioni di pagamento, e comunque che vi fosse stata una sospensione legale dei termini prescrizionali nel periodo indicato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente contro l'iscrizione ipotecaria. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L'iscrizione ipotecaria, quando sia consequenziale ad atti prodromici divenuti definitivi, è impugnabile solo per vizi propri; i vizi degli atti presupposti non possono essere dedotti se quegli atti non sono stati tempestivamente contestati, salvo i limiti del meccanismo di impugnazione congiunta degli atti non notificati.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato in relazione ai termini e alle modalità di impugnazione degli atti tributari, ma la Corte ne fa applicazione sistematica con l'art. 19, escludendo la possibilità di far valere tardivamente vizi di atti divenuti definitivi.

  • art. 2937 c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla prescrizione del credito, ma la Corte ritiene assorbita la questione sostanziale perché la doglianza non poteva più essere proposta contro l'atto successivo definitivo.

  • art. 2943 c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente sul tema dell'interruzione della prescrizione, ma la Corte non esamina nel merito la doglianza, reputandola assorbita dalla preclusione processuale.

  • art. 1, commi 618-623, L. n. 147/2013

    È menzionato nel secondo motivo per la sospensione legale dei termini prescrizionali; la Corte non affronta la questione per effetto dell'assorbimento.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato per qualificare l'intimazione di pagamento come atto tipico della riscossione, che sollecita il pagamento prima dell'esecuzione forzata ed è idoneo a far valere le contestazioni nei confronti della pretesa tributaria.

  • art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito rigettando il ricorso originario.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'atto successivo che presuppone atti anteriori divenuti definitivi è impugnabile solo per vizi propri; non è consentito contestare, contro tale atto, invalidità o cause estintive riferibili agli atti prodromici ormai incontestati.
  • Se il contribuente non impugna l'intimazione di pagamento, non può successivamente far valere contro un atto consequenziale la prescrizione maturata prima della notificazione di quell'intimazione, perché la pretesa si consolida per effetto della mancata contestazione dell'atto tipico intermedio.
  • L'iscrizione ipotecaria tributaria, quando si inserisce in una sequenza procedimentale già formata da cartelle e intimazioni definitive, non costituisce un nuovo e autonomo atto impositivo, ma solo un atto consequenziale sindacabile nei limiti dei suoi vizi propri.
  • La prescrizione del credito tributario e le contestazioni sulla regolare notificazione degli atti devono essere dedotte nel primo atto utile della sequenza procedimentale; la loro mancata deduzione può determinare preclusione alla successiva riproposizione.
  • Quando non occorrano ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso introduttivo originario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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