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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22963/2024 del 20/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una medico convenzionata, specialista ambulatoriale in medicina interna con competenza ecografica, aveva partecipato a una selezione dell'azienda sanitaria per l'assegnazione di 5 ore settimanali di attività specialistica. Ricevuta la designazione e avendola accettata, aveva interrotto un precedente rapporto di collaborazione con altra struttura sanitaria, confidando nella formalizzazione dell'incarico entro 30 giorni. Poiché l'azienda non aveva formalizzato l'incarico, la professionista aveva chiesto in giudizio l'ordine di dare esecuzione al rapporto e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello ritenendo che mancasse la preventiva autorizzazione regionale prevista dalla legge regionale calabrese per gli incarichi che comportino nuove spese per il personale, con conseguente nullità del contratto; aveva inoltre escluso la responsabilità precontrattuale per novità della relativa causa petendi. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: nullità della decisione per erronea qualificazione della disciplina regionale come norma imperativa e per errata applicazione dell'art. 1418 c.c.; violazione della normativa regionale e dei principi sui LEA, sostenendo che l'incarico fosse infungibile e indispensabile; omesso esame di fatto decisivo su tale infungibilità; violazioni in tema di onere probatorio circa la sussistenza di una nuova spesa; illegittimità della sospensione del rapporto e diritto all'adempimento; errori sulla causa petendi della domanda risarcitoria e omessa pronuncia sulla responsabilità precontrattuale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l'autorizzazione preventiva della Giunta regionale prevista dall'art. 4 della L.R. Calabria n. 11 del 2009 era un prerequisito essenziale e inderogabile per la stipula degli incarichi che comportino nuove spese, incluso il conferimento di incarichi convenzionali per specialistica ambulatoriale; la sua mancanza integra nullità virtuale del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c. Ha inoltre ritenuto inammissibili gli altri motivi: i fatti relativi ai LEA e alla natura della spesa non erano decisivi rispetto alla ratio decidendi, poiché ciò che rilevava era la mancanza dell'autorizzazione; la censura sulla sospensione del rapporto cadeva con l'accertata invalidità dell'incarico; le doglianze sulla domanda risarcitoria erano inammissibili perché non correttamente incardinate nei motivi di ricorso e comunque la Corte d'appello aveva già pronunciato dichiarandone l'inammissibilità. Nulla è stato statuito sulle spese per la mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    ricorso introduttivo del giudizio di merito

    è il rito con cui la professionista aveva introdotto la domanda in primo grado.

  • art. 23 A.C.N.

    termine di 30 giorni per la formalizzazione dell'incarico

    è richiamato dalla ricorrente come disciplina dell'accettazione e della successiva formalizzazione dell'incarico.

  • art. 1418 c.c.

    la mancanza della preventiva autorizzazione regionale è stata qualificata come causa di nullità virtuale del contratto, per violazione di norma imperativa.

  • art. 1336 c.c.

    la ricorrente lo invocava per sostenere che la procedura fosse una offerta al pubblico; la Corte ha ritenuto non decisiva tale impostazione perché il punto controverso era la validità del contratto già concluso.

  • art. 4 L.R. Calabria n. 11 del 2009

    la previsione di preventiva autorizzazione della Giunta regionale è stata interpretata come precetto inderogabile e prerequisito essenziale per procedere a nuove assunzioni/incarichi che comportino nuova spesa, comprese le convenzioni per specialistica ambulatoriale interna.

  • art. 120, comma 2, Cost.

    invocato per sostenere la prevalenza dei LEA sui vincoli di spesa; la Corte non ha accolto l'assunto perché ha ritenuto comunque necessaria l'autorizzazione preventiva.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio relativo alla sussistenza di una nuova spesa; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato in relazione alla prova dei fatti, ma senza incidere sulla ratio decidendi.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inadempimento dell'azienda; la censura è stata ritenuta infondata per l'invalidità dell'incarico.

  • artt. 1337 e 1338 c.c.

    invocati a sostegno della domanda risarcitoria da responsabilità precontrattuale; la Corte ha rilevato l'inammissibilità del relativo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria; la Corte ha escluso l'omissione perché la Corte d'appello aveva comunque pronunciato in termini di inammissibilità.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per censurare l'interpretazione della domanda e degli atti processuali, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che i motivi di ricorso devono essere specificamente ricondotti alle ipotesi di impugnazione pertinenti; le censure formulate solo ex nn. 3 e 5 sono state dichiarate inammissibili quando in realtà denunciavano un error in procedendo o comunque non si confrontavano con la ratio decidendi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    è menzionato per il deposito della memoria del ricorrente in camera di consiglio.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato solo per gli effetti sul contributo unificato, in chiusura dell'ordinanza.

Massime di principio

  • La preventiva autorizzazione dell'organo regionale competente, quando prevista da una norma che disciplina gli incarichi del personale sanitario e il contenimento della spesa, costituisce un prerequisito di validità dell'accordo; la sua mancanza può integrare nullità virtuale ex art. 1418 c.c., anche se la legge non prevede espressamente la sanzione.
  • La qualificazione di una disposizione come norma imperativa dipende dalla funzione di tutela di interessi pubblici fondamentali e non dalla sola previsione testuale di una sanzione; la violazione può riguardare anche elementi esterni alla struttura del contratto, se essi sono condizioni legali per la sua stipulazione.
  • Quando la ratio decidendi della sentenza impugnata è la mancanza di una condizione legale di validità, sono inammissibili le censure che si limitano a discutere la natura dell'offerta, la decorrenza dell'accettazione o profili non decisivi rispetto a quel presupposto.
  • Le doglianze su LEA, natura della spesa o onere probatorio sono irrilevanti se non scardinano il dato decisivo dell'assenza dell'autorizzazione preventiva richiesta dalla legge come condizione per procedere all'incarico.
  • La domanda risarcitoria fondata su responsabilità precontrattuale deve essere specificamente dedotta e correttamente incardinata nel motivo di ricorso; in cassazione non è sufficiente prospettare genericamente violazioni di norme sostanziali se in realtà si denuncia un error in procedendo o una nullità della decisione.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la domanda e l'abbia dichiarata inammissibile: in tal caso la censura investe il contenuto della decisione e non la sua mancanza.

Come è indicizzato

MaterieMandatoResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàResponsabilità precontrattualeOnere della prova

Testo integrale

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