Cassazione Civile, Ordinanza n. 22958/2024 del 20/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una dipendente di un ente locale, già in servizio da molti anni, aveva ottenuto con sentenza passata in giudicato l'accertamento dello svolgimento, dal marzo 2003, di mansioni riconducibili alla categoria superiore D pur essendo inquadrata nella categoria C, con condanna generica del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive da quantificare separatamente. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale e poi la Corte d'Appello avevano escluso somme dovute, ritenendo che il trattamento economico effettivamente percepito, per effetto dell'anzianità maturata nella categoria C, coprisse o superasse quanto teoricamente spettante in base alla categoria D. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: con il primo ha contestato il criterio di calcolo delle differenze retributive e l'interpretazione delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato e sul CCNL; con il secondo ha censurato le risultanze della c.t.u. e l'omesso esame di fatti decisivi; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per una compensazione tra poste non richiesta; con il quarto ha lamentato ultrapetizione sull'indennità di straordinario; con il quinto ha censurato la negazione dell'indennità di responsabilità di unità operativa; con il sesto ha contestato il mancato valore vincolante attribuito ad atti dell'ente che avrebbero presupposto l'esistenza del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il solo primo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione. Ha ritenuto errato il criterio seguito dai giudici di merito, perché nel pubblico impiego contrattualizzato, salvo speciali discipline, il lavoratore adibito a mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale della categoria superiore e quello iniziale della categoria di inquadramento, oltre a quanto già percepito per la posizione economica di appartenenza e per l'eventuale anzianità. Gli altri motivi sono stati in parte assorbiti dall'accoglimento del primo e in parte dichiarati inammissibili o infondati: in particolare, i motivi su straordinario e indennità di responsabilità sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., mentre il motivo sugli atti unilaterali del Comune è stato respinto perché tali atti non possono costituire fonte autonoma del diritto a trattamenti economici non previsti da legge o contrattazione collettiva.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro violato; la Corte precisa che il maggior compenso per mansioni superiori non discende automaticamente da questa norma nel caso concreto.
art. 2103 c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme invocate, ma la decisione si fonda in realtà sulla disciplina speciale del pubblico impiego contrattualizzato.
art. 8, comma 5, CCNL Personale delle Regioni e Enti locali del 14.9.2000
Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità
la clausola contrattuale, pur non applicabile direttamente alla fattispecie del comma 5 dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, è valorizzata come criterio coerente con il significato di 'differenza di trattamento economico' tra qualifiche.
d.lgs. n. 29 del 1993, art. 56
richiamato come disciplina previgente delle mansioni superiori, poi trasfusa sostanzialmente nell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore
nel comma 5, la norma va intesa come differenza tra trattamenti economici iniziali astrattamente previsti per le due qualifiche, non come differenza tra il trattamento teorico della categoria superiore e quanto concretamente percepito dal singolo lavoratore; ciò salvo diverse disposizioni di legge o di contratto collettivo per categorie determinate.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
i motivi che censurano il decisum su straordinario e indennità sono inammissibili perché il ricorso non riporta specificamente il contenuto degli atti e delle difese su cui le censure si fondano.
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi relativi a compensazione di somme, straordinario e indennità, ma tali censure non superano il vaglio di ammissibilità o restano assorbite.
art. 1988 c.c.
un eventuale atto unilaterale di riconoscimento o promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, limitandosi eventualmente a dispensare dalla prova del fatto costitutivo del diritto.
art. 1173 c.c.
richiamato per escludere che una mera promessa di pagamento dell'ente possa creare un'obbligazione autonoma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicato il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, salvo speciali previsioni di legge o di contratto collettivo per particolari categorie, chi sia adibito a mansioni della categoria superiore ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale della categoria superiore e quello iniziale della categoria di inquadramento, oltre a quanto già percepito per la posizione economica di appartenenza e per l'eventuale anzianità.
- La nozione di 'differenza di trattamento economico con la qualifica superiore' va riferita alle previsioni normative astratte delle due qualifiche, non alla comparazione tra il trattamento teorico della qualifica superiore e il concreto totale delle somme percepite dal singolo lavoratore.
- L'attribuzione di mansioni superiori non può essere neutralizzata dal solo fatto che il dipendente abbia maturato anzianità nella categoria inferiore, poiché ciò svuoterebbe di contenuto la disciplina legale sulle mansioni superiori e l'obbligo dell'amministrazione di coprire tempestivamente i posti vacanti.
- Nel pubblico impiego privatizzato, gli atti unilaterali dell'amministrazione non possono fondare il diritto a trattamenti economici non previsti da legge o contrattazione collettiva; al più, possono avere valore confessori o di riconoscimento, ma non creare ex se l'obbligazione.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: quando si deduce un error in procedendo o si contesta il contenuto di atti e difese di merito, occorre trascriverne o riassumerne il contenuto rilevante, pena l'inammissibilità.
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