L.R. Calabria 11/2009
Ripiano del disavanzo di esercizio per l’anno 2008 ed accordo con lo Stato per il
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Calabria, la copertura del disavanzo del servizio sanitario 2008 e l’accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi pregressi, con misure su fiscalità, debiti, appropriatezza delle prestazioni, personale e controllo. Parte delle disposizioni è stata poi dichiarata incostituzionale o abrogata; la disciplina riguarda un piano ormai storico e non applicabile in via attuale.
Ripiano del disavanzo sanitario 2008 e accordo di rientro Calabria
Ripiano del disavanzo sanitario 2008 e rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale
La legge interviene sul disavanzo del servizio sanitario regionale della Calabria relativo all’esercizio 2008 e disciplina l’impianto dell’accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi pregressi. Il testo è fortemente connotato da misure straordinarie e temporanee, riferite a un periodo ormai concluso, e contiene inoltre previsioni successivamente colpite da declaratoria di illegittimità costituzionale o da abrogazione.
Copertura del disavanzo 2008
La Regione Calabria dispone la copertura del disavanzo di gestione dell’esercizio consolidato del servizio sanitario regionale per il 2008, emerso dal monitoraggio del quarto trimestre, in adempimento della normativa statale sul contenimento dei disavanzi sanitari.
- Il disavanzo strettamente imputabile al 2008 è coperto mediante l’incremento, per il solo anno 2009 e nella misura massima consentita, dell’addizionale regionale IRPEF e dell’aliquota IRAP, oltre che con ogni altra risorsa ritenuta necessaria dalla Giunta regionale.
- Il disavanzo derivante da sopravvenienze passive iscritte nel 2007 è ricondotto alla manovra di rientro prevista per l’accordo con lo Stato.
Accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi sanitari
La Giunta regionale è autorizzata a definire, proporre, stipulare, attuare, monitorare e rimodulare con lo Stato l’accordo per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario, anche per stralci o avanzamenti periodici, con l’obiettivo del risanamento strutturale del sistema sanitario regionale. L’accordo è articolato in due componenti:
- una parte organizzativa, con indirizzi per la riqualificazione del servizio sanitario regionale nel rispetto di efficienza, efficacia, economicità e livelli essenziali di assistenza;
- una parte finanziaria, destinata alla copertura dei disavanzi antecedenti al 31 dicembre 2007.
Gestione dei debiti sanitari e ricognizione extracontabile
I direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere devono procedere senza ritardo alla riconciliazione, all’accertamento e al riconoscimento dei debiti esistenti al 31 dicembre 2007, sulla base delle verifiche dell’advisor designato dal Ministero dell’economia e delle finanze e nel rispetto delle linee guida della Giunta regionale. La procedura può essere applicata solo se il debito è supportato da atto amministrativo dell’azienda che ha richiesto la fornitura o la prestazione. Gli atti di transazione e di riconoscimento del debito possono dare luogo a cessioni di credito a terzi, ma l’efficacia resta subordinata alla copertura finanziaria prevista dalla parte finanziaria dell’accordo. Tali atti devono essere trasmessi entro cinque giorni dall’esecutività alla Procura della Corte dei conti, alla Sezione di controllo della Corte dei conti e alla Commissione consiliare permanente competente. Le risultanze delle procedure extracontabili sono trasmesse ai Dipartimenti Tutela della salute e Bilancio e al Consiglio regionale, per l’inserimento nella parte finanziaria dell’accordo o per la sua eventuale rimodulazione.
Fonti di finanziamento del rientro
La copertura dei disavanzi antecedenti al 31 dicembre 2007 può essere assicurata, alternativamente o cumulativamente, attraverso più fonti:
- incremento, nella misura massima consentita, dell’addizionale regionale IRPEF e dell’IRAP;
- quote di manovre fiscali già adottate o di tributi erariali attribuiti alla Regione, oppure nuove misure fiscali regionali, inclusi ticket con esenzioni per i redditi più bassi e per le patologie più gravi, su farmaci e prestazioni di specialistica, diagnostica e laboratorio;
- appositi mutui a carico della Regione, nei limiti dell’ordinamento e della capacità di indebitamento;
- quote di finanziamento integrativo assegnate dopo la sottoscrizione e attuazione dell’accordo;
- economie di scala derivanti dall’attuazione dell’accordo, dal riequilibrio tra pubblico e privato accreditato, da sinergie tra unità operative e aziende e da tetti di spesa del personale a livello regionale;
- sovvenzioni aggiuntive dello Stato e ulteriori fondi statali o quote ancora non assegnate;
- azioni di responsabilità per danno erariale;
- ogni altra fonte individuata dalla Giunta regionale. L’ipotesi di accordo deve essere trasmessa al Consiglio regionale.
Appropriatezza delle prestazioni e riorganizzazione ospedaliera
La legge assume il principio dell’appropriatezza delle prestazioni come strumento essenziale per la riorganizzazione del sistema ospedaliero e per il contenimento delle risorse. La Giunta regionale deve approvare entro 60 giorni il “Regolamento dell’uso dell’ospedale”, che disciplina in particolare:
- le prestazioni, individuate anche sulla base dei DRG dell’allegato 2C del D.P.C.M. 29 novembre 2001, per le quali il ricovero ordinario, day hospital e day surgery è considerato inappropriato;
- l’istituzione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del regolamento, presso ogni ASP e Azienda ospedaliera, di un servizio ispettivo di verifica e controllo, con valutazione di almeno il 20% delle cartelle cliniche dei pazienti;
- le modalità dell’assistenza a ciclo diurno e della chirurgia ambulatoriale, per strutture pubbliche e private, con trasmissione al Dipartimento Tutela della salute dei provvedimenti di attivazione;
- il sistema di premialità e sanzioni, con effetti direttamente sulle aziende. Per le strutture pubbliche la riallocazione delle risorse avviene mediante spostamento di risorse dall’assistenza ospedaliera a quella territoriale e alla prevenzione; per le strutture private la sanzione può consistere nella riduzione dei ricoveri ordinari valorizzati l’anno successivo o nel mancato pagamento delle prestazioni a ciclo diurno. Le ASP e le Aziende ospedaliere devono trasmettere relazioni trimestrali al Dipartimento Tutela della salute, che le inoltra alla competente Commissione consiliare. È inoltre vietata la corresponsione dell’indennità variabile e di risultato al direttore generale che non abbia attivato il servizio o non abbia raggiunto gli obiettivi. Entro 90 giorni la Giunta deve emanare linee guida per la verifica dell’appropriatezza dei trattamenti riabilitativi fisici e psichiatrici; entro 60 giorni deve inoltre definire, sentite le categorie professionali interessate, misure di contenimento della spesa farmaceutica coerenti con l’appropriatezza prescrittiva, per il progressivo riallineamento all’obiettivo programmato del 14%. Il Dipartimento Tutela della salute verifica trimestralmente i risultati e può proporre alla Giunta la decadenza del direttore generale. Nel riparto del fondo sanitario regionale la Giunta adotta anche criteri di premialità per le gestioni aziendali più virtuose.
Spesa del personale e vincoli assunzionali
Per il rispetto dei vincoli statali di contenimento della spesa di personale, le aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitarie devono ottenere l’autorizzazione della Giunta regionale prima di pubblicare bandi o avvisi di assunzione, anche per rapporti a termine, collaborazioni, consulenze e altre forme contrattuali che comportino nuove spese, comprese quelle relative alla specialistica ambulatoriale interna e alla continuità assistenziale. Sono escluse solo le selezioni riservate al personale interno, se finanziate con fondi contrattuali, e le procedure previste dalla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1. Ai fini istruttori, i direttori generali devono formulare misure di riorganizzazione, riconversione, concentrazione e unificazione di funzioni, basate su capacità operativa, posti letto, risorse umane, dotazioni strumentali, volume di prestazioni e produttività, così da riallocare eventuali eccedenze di personale verso funzioni carenti. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio, è vietato procedere a nuove assunzioni, salvo profili infungibili e indispensabili per mantenere i LEA, preventivamente autorizzati dalla Giunta, e salvo la mobilità infraregionale. È inoltre vietata l’erogazione dell’indennità di risultato al personale delle aziende che non abbiano attivato la contabilità analitica o un sistema di contabilità direzionale.
Fondazione “Tommaso Campanella” e riconduzione delle attività
La disciplina relativa alla Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori “Tommaso Campanella” è stata successivamente modificata, parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale e, per un comma, abrogata. La parte residuale del testo prevedeva un piano esecutivo per ricondurre attività e funzioni della Fondazione nell’ambito dell’Azienda ospedaliero-universitaria Mater Domini, con continuità assistenziale e con termine di realizzazione entro 60 giorni dall’approvazione. Tale assetto normativo non appare oggi utilizzabile, sia per gli interventi successivi sul testo sia per la pronuncia di illegittimità costituzionale relativa alla parte centrale della disposizione.
Autorità per il sistema sanitario
La legge prevedeva la nomina, da parte del Consiglio regionale, di un’Autorità per il sistema sanitario con funzioni di controllo, vigilanza e ispezione sulle aziende pubbliche e private accreditate, con poteri di referto periodico e compiti di valutazione dell’adeguatezza delle attività sanitarie e socio-sanitarie, analisi di atti e circostanze, verifica degli standard di qualità e proposta di interventi surrogatori o sanzionatori. L’Autorità era composta da cinque esperti, integrata da rappresentanti della Guardia di finanza, dei NAS e della Corte dei conti, ed era supportata da personale amministrativo del Consiglio regionale. Anche questa disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.
Entrata in vigore e profilo di attualità
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, salvo l’efficacia retrospettiva collegata all’articolo 1, comma 1, rispetto alla data di approvazione della legge. Tuttavia, il contenuto ha natura marcatamente emergenziale e temporanea, riferita al ripiano del disavanzo 2008 e alla fase di rientro sanitario di quel periodo; nel complesso l’atto è oggi da considerarsi sostanzialmente superato e non più utile in pratica.
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