Cassazione Civile, Ordinanza n. 22954/2024 del 20/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una psicologa specialista ambulatoriale a tempo indeterminato presso l'azienda sanitaria sosteneva di avere accettato, nel 2009, la proposta di conferimento di un incarico di 14 ore settimanali presso una casa circondariale, senza che poi l'azienda sanitaria procedesse alla stipula del contratto entro il termine indicato nella proposta. In primo grado aveva chiesto l'accertamento del diritto alla stipula del contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 2009, la condanna al pagamento degli emolumenti non percepiti e il risarcimento del danno; il tribunale aveva escluso il diritto alla stipula e alle retribuzioni, ma aveva riconosciuto un danno da perdita di chance. In appello, la corte territoriale aveva invece confermato il rigetto delle domande residue ritenendo legittima la mancata stipula in applicazione dell'art. 4, comma 1, L.R. Calabria n. 11/2009, che subordinava la validità dei contratti a preventiva autorizzazione regionale. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: (1) erronea applicazione della normativa regionale, perché l'incarico non avrebbe comportato nuove spese né assunzione di nuovo personale; (2) erronea mancata applicazione dell'art. 30 D.L. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006, che farebbe salve ipotesi di profili infungibili e mobilità intraregionale; (3) omessa pronuncia sulla domanda di pagamento degli emolumenti e sul risarcimento da responsabilità precontrattuale; (4) omessa pronuncia e vizio di esame su motivi d'appello, documenti, presunto contrasto di giudicati e risultanze della CTU contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non specifici rispetto agli atti e documenti richiamati e, comunque, perché miravano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte d'appello aveva escluso a monte la validità del contratto e quindi anche la configurabilità di un credito agli emolumenti come danno da inadempimento. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile sia per difetto di autosufficienza sia perché non vi era omessa pronuncia, bensì assorbimento delle ulteriori questioni per effetto della ritenuta decisiva mancanza di autorizzazione. Nessuna statuizione sulle spese per la rimasta intimazione della parte resistente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso introduttivo in primo grado da parte della lavoratrice
utilizzato per articolare i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizi di omessa pronuncia
invocato dalla ricorrente per dedurre omessa pronuncia sui motivi e sulle domande, ma ritenuto non violato perché le questioni ulteriori risultavano assorbite
richiamato nel terzo motivo con riferimento alla dedotta mancata pronuncia sulle domande
art. 4, comma 1, L.R. Calabria n. 11/2009
considerato dalla corte territoriale norma imperativa che subordina la validità dei contratti e degli accordi di assunzione a preventiva autorizzazione regionale
art. 30 D.L. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il divieto di assunzione non operasse nei casi di profili infungibili e indispensabili o di mobilità intraregionale
art. 13 ACN 2005
invocato dalla ricorrente per sostenere il diritto all'incarico in forza del transito dal Ministero della giustizia all'azienda sanitaria
art. 24 ACN / Comitato Consultivo Zonale
richiamato come fonte della proposta di incarico specialistico ambulatoriale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Cass., S.U., n. 4315/2020
richiamata per l'attestazione dei presupposti processuali relativi all'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, richieda una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del materiale istruttorio, specie se il ricorso non indica specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda.
- La censura per omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito abbia assorbito le questioni ulteriori perché ha risolto la controversia sulla base di una ratio decidendi assorbente e decisiva.
- Quando il giudice di merito esclude in radice la validità del contratto o del rapporto dedotto, non è configurabile un credito agli emolumenti come danno da inadempimento contrattuale fondato su un rapporto mai validamente perfezionato.
- La deduzione di un contrasto con altri giudicati o di errori nella valutazione della documentazione e della CTU richiede autosufficienza e specifica indicazione degli elementi rilevanti; in difetto il motivo è inammissibile.
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