Cassazione Civile, Ordinanza n. 22953/2024 del 20/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dirigenti medici dipendenti di un ospedale pubblico avevano agito per ottenere il pagamento di emolumenti per ore di guardia notturne e festive svolte oltre il normale orario di lavoro, sostenendo che tali prestazioni integrassero lavoro straordinario non retribuito. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'ente ospedaliero. In cassazione l'ente ha dedotto tre censure: (1) violazione della disciplina collettiva sull'orario dei dirigenti medici, assumendo che le ore di guardia dovessero essere utilizzate prioritariamente per coprire il debito orario mensile e non potessero essere trattate come straordinario secondo il criterio adottato dalla Corte territoriale; (2) violazione dell'art. 14 del c.c.n.l. 2005, sostenendo che il compenso per straordinario ai dirigenti medici sia residuale e richieda presupposti non ricorrenti nel caso concreto, come eccezionalità o autorizzazione, e che i turni di guardia, se inseriti nel normale orario, non diano diritto a pagamento aggiuntivo; (3) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e dell'art. 8 dell'accordo sindacale del 15.4.2013, contestando la lettura della Corte d'appello secondo cui, nel computo del debito orario, vanno scomputate prima le ore eccedenti dell'attività ordinaria e solo dopo quelle di guardia, mentre secondo la ricorrente le ore di guardia dovrebbero essere impiegate per prime a compensare il debito orario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, chiarendo che il lavoro straordinario è tale quando si colloca oltre il debito orario, anche se prestato mediante turni di guardia notturni e festivi inseriti nella normale turnazione, e che il meccanismo di compensazione individuato dalla Corte territoriale non trasforma automaticamente tutte le guardie in straordinario, ma evita che le ore di guardia vengano azzerate prima di quelle ordinarie eccedenti, preservando così il diritto al relativo compenso nei casi previsti dalla contrattazione collettiva. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non ha indicato una violazione specifica dei canoni ermeneutici, ma ha soltanto proposto una lettura alternativa dell'accordo aziendale. Conseguentemente l'ente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 14 e 16 c.c.n.l. 3 novembre 2005 Area dirigenza medica
La Corte li legge nel senso che il servizio di guardia può essere svolto dentro o fuori l'orario di lavoro; se svolto oltre il debito orario, le relative ore possono integrare straordinario e non sono automaticamente assorbite dalla sola retribuzione di risultato.
art. 28 c.c.n.l. integrativo 10 febbraio 2004
Le prestazioni di lavoro straordinario per servizi di guardia possono dare luogo a compensi o riposi sostitutivi; il regime dei compensi per guardia è distinto dal lavoro straordinario diurno e non si esaurisce nella retribuzione di risultato.
art. 51 c.c.n.l. 8 giugno 2000
È richiamato come fondo accessorio per le condizioni di lavoro da cui vengono attinti i compensi per i turni di guardia.
art. 52 c.c.n.l. 8 giugno 2000
È richiamato come fondo per la retribuzione di risultato, distinto dal fondo destinato ai compensi per i turni di guardia.
L'interpretazione della contrattazione collettiva deve avvenire secondo tutti i canoni ermeneutici, letti in modo coordinato e circolare; in cassazione non basta contrapporre una lettura alternativa, ma occorre indicare la specifica deviazione dai canoni legali.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Può essere dedotta la violazione dei canoni legali di interpretazione della contrattazione collettiva, ma non una mera diversa ricostruzione del significato della clausola.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel rapporto dei dirigenti medici, il lavoro straordinario va individuato in base al superamento del debito orario complessivo; la circostanza che la prestazione sia resa mediante turni di guardia non esclude, di per sé, la natura straordinaria dell'eccedenza.
- La contrattazione collettiva può prevedere un regime speciale per i turni di guardia notturni e festivi, con compensi o riposi sostitutivi; in sede applicativa deve evitarsi un'interpretazione che azzeri automaticamente tali ore prima di quelle eccedenti dell'attività ordinaria, se ciò contrasta con la finalità di preservare il relativo compenso.
- L'interpretazione delle clausole della contrattazione collettiva si svolge secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c. letti congiuntamente: la parte che ricorre per cassazione deve indicare la specifica violazione del metodo ermeneutico, non è sufficiente proporre una lettura diversa della clausola.
- Il controllo di legittimità sull'interpretazione contrattuale non consente di sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con una ricostruzione alternativa del testo negoziale, se non è dimostrata la deviazione dai criteri legali di interpretazione.
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