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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22956/2024 del 20/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un agente di polizia municipale, già inquadrato in categoria C, aveva chiesto al giudice del lavoro l'inquadramento nella categoria D a decorrere dal 24 dicembre 2004, data in cui gli era stata conferita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, con conseguente condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che il solo conferimento della qualifica non bastasse per ottenere il superiore inquadramento e che non fosse provato lo svolgimento prevalente di mansioni corrispondenti alla categoria superiore; la corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato sei motivi: violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001; nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente; violazione di norme di diritto e del CCNL comparto Regioni e autonomie locali; violazione dell'art. 132 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo; e erronea regolazione delle spese di lite. La censura centrale sosteneva che la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e/o il regolamento di polizia municipale dovessero essere sufficienti a fondare il diritto all'inquadramento superiore e alle differenze retributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, per il pubblico impiego contrattualizzato, l'inquadramento dipende dal contratto individuale stipulato in conformità alla contrattazione collettiva e dalle procedure selettive previste dagli artt. 35 e 52 d.lgs. 165/2001; il conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria non attribuisce di per sé il diritto alla categoria D né impone alla pubblica amministrazione di ampliare la pianta organica per soddisfare tali aspettative. Ha inoltre ritenuto i motivi, per la maggior parte, inammissibili per difetto di specificità o perché diretti a sollecitare una rivalutazione di merito; in particolare, ha escluso che potesse configurarsi un omesso esame di un fatto che il giudice di merito aveva espressamente negato, e ha dichiarato inammissibile la censura sulle spese, poiché la statuizione sulle spese segue il principio di soccombenza ed è insindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    L'accesso e la progressione nell'impiego pubblico devono avvenire secondo le procedure selettive previste dall'ordinamento; non basta il conferimento di una qualifica funzionale o amministrativa per ottenere l'inquadramento superiore.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    L'inquadramento del dipendente pubblico è quello stabilito nel contratto individuale conforme alla contrattazione collettiva; il diritto a mansioni o inquadramenti superiori presuppone i meccanismi legali e contrattuali previsti, non la sola attribuzione di una qualifica esterna.

  • art. 29 CCNL comparto Regioni e Autonomie locali 14.9.2000

    La disposizione non attribuisce un diritto soggettivo automatico all'inquadramento nella categoria D, ma prevede soltanto iniziative finalizzate al passaggio in specifiche ipotesi di incarichi formali o effettivi compiti di coordinamento.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere specificità e adeguata indicazione degli atti e delle circostanze rilevanti; in mancanza, le censure sono inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per dedurre un generico vizio di motivazione; la censura deve essere correttamente sussunta nella violazione di legge e, comunque, restare specifica.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto decisivo effettivamente non esaminato; non sussiste quando il fatto è stato esaminato e negato dal giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente richiede una motivazione del tutto incomprensibile o meramente apparente; la semplice dissenso sul merito non basta.

  • art. 57, comma 1, c.p.p.

    Il richiamo a una disposizione generale ed astratta non può sostituire la concreta allegazione e prova delle mansioni effettivamente svolte ai fini dell'inquadramento superiore.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Un trattamento economico corrisposto in violazione di legge o contratto collettivo è nullo e non può fondare, per disparità di trattamento, un diritto soggettivo al medesimo trattamento per altri dipendenti.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è eccezionale e richiede gravi ed eccezionali ragioni, salvo reciproca soccombenza; in difetto opera il principio di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; solo la totale mancanza di spiegazione comprensibile integra vizio censurabile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto all'inquadramento superiore non deriva automaticamente dall'attribuzione di una qualifica funzionale o di un titolo amministrativo, ma richiede il rispetto delle procedure selettive e delle previsioni del contratto collettivo e del contratto individuale.
  • Le mansioni superiori devono essere allegate e provate in modo specifico; il giudice di legittimità non può sostituirsi al merito nella valutazione della loro effettiva esistenza quando i giudici di merito abbiano ritenuto generiche le allegazioni o insussistente la prova.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto è stato preso in considerazione dal giudice di merito, anche se con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
  • La censura per motivazione apparente o perplessa richiede l'allegazione di una motivazione realmente inesistente o incomprensibile; il mero dissenso sulla soluzione adottata non integra nullità della sentenza.
  • In cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti, con puntuale indicazione delle allegazioni e degli atti rilevanti; in difetto il motivo è inammissibile.
  • La disciplina delle spese di lite segue il principio di soccombenza; la compensazione costituisce deroga e richiede i presupposti normativi previsti, sicché la relativa valutazione del giudice di merito non è liberamente sindacabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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