Cassazione Civile, Ordinanza n. 22959/2024 del 20/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un ente locale, già riconosciuto in giudizio come adibito a mansioni superiori riconducibili alla categoria B rispetto all’inquadramento formale in categoria A, aveva ottenuto in primo grado la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive calcolate assumendo come parametro la posizione economica B3. La corte territoriale, in parziale riforma, ha invece ritenuto corretto il confronto con la posizione economica B1, riducendo sensibilmente l’importo dovuto. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione dell’art. 13 e dell’art. 3, comma 7, del CCNL Regioni e autonomie locali 31.3.1999, sostenendo che, per le mansioni superiori svolte in categoria B, il trattamento tabellare iniziale di riferimento dovesse essere quello della posizione B3 e non quello iniziale B1. La Corte di cassazione ha rilevato però che il ricorrente non aveva allegato né dimostrato di aver dedotto nei giudizi di merito il presupposto fattuale indispensabile per applicare l’eccezione contrattuale invocata, cioè che le mansioni espletate fossero riconducibili a profili già ascrivibili, secondo la disciplina previgente, alla V qualifica funzionale. Manca quindi la base fattuale necessaria per applicare il parametro economico B3, con conseguente irrilevanza della questione di diritto sollevata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato implicitamente il criterio adottato dal giudice di appello, secondo cui, in difetto della prova del presupposto specifico richiesto dal CCNL per derogare alla regola generale, il parametro di riferimento per le differenze retributive va individuato nella posizione economica iniziale della categoria corrispondente alle mansioni superiori (nel caso concreto B1) e non nella posizione B3. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato formalmente ricondotto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi, ma è stato ritenuto inammissibile per difetto del necessario presupposto fattuale dedotto nei gradi di merito.
art. 13, CCNL Regioni e autonomie locali 31.3.1999
Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, C e D è indicato nella tabella allegato B. Esso corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria, salvo che per i profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3
La regola generale è che il parametro economico è la posizione iniziale di categoria; la deroga B3/D3 opera solo per i profili professionali individuati dall’art. 3, comma 7, del CCNL.
art. 3, comma 7, CCNL Regioni e autonomie locali 31.3.1999
La norma richiama i profili professionali che, secondo la disciplina previgente (DPR 347/83 integrato dal DPR 333/90), potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale; solo per essi il trattamento iniziale della categoria B è quello della posizione B3.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In ragione dell’esito del giudizio, è stato dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contenzioso sulle mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, il parametro economico per il calcolo delle differenze retributive segue la regola generale della posizione iniziale della categoria corrispondente alle mansioni svolte, salvo che sia dimostrata la ricorrenza della specifica eccezione prevista dalla contrattazione collettiva.
- Chi invoca l’applicazione di una deroga contrattuale più favorevole deve allegare e provare in fatto tutti i presupposti che la rendono operante; in difetto, la questione di diritto è irrilevante e il ricorso è inammissibile.
- Quando il giudice di merito ha già accertato un determinato inquadramento economico di partenza e tale statuizione non è impugnata, quel dato resta coperto da giudicato interno e non può essere rimesso in discussione in cassazione.
- L’interpretazione delle clausole del CCNL deve partire dalla regola generale espressa dalla norma e leggere le eccezioni in modo rigoroso, collegandole ai presupposti fattuali specificamente previsti dal testo collettivo.
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