Cassazione Civile, Ordinanza n. 02546/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla compravendita di una unità immobiliare ad uso abitativo di pregio ubicata a Genova. Il valore dichiarato nell'atto era inferiore a quello poi rettificato dall'Ufficio; il giudice di primo grado aveva rideterminato il valore imponibile e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo corretta la stima sulla base della categoria catastale, della zona di pregio e delle caratteristiche costruttive e di rifinitura dell'immobile. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice regionale deciso con rinvio per relationem alla sentenza di primo grado senza esaminare specificamente i motivi di appello; 2) violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986, assumendo che la rettifica di valore non fosse sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti e che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato la perizia di stima prodotta, la superficie effettiva dell'immobile, i valori OMI e gli altri dati contrari; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., individuato nella perizia di stima redatta su incarico della banca in sede di mutuo, che attribuiva all'immobile un valore di mercato ritenuto vicino al prezzo effettivamente corrisposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza d'appello, ritenendo che la motivazione non fosse apparente e che il rinvio alla decisione di primo grado non impedisse di percepire la ratio decidendi. Ha escluso la violazione di legge in tema di rettifica del valore, chiarendo che l'accertamento del maggior valore dell'immobile può fondarsi su plurimi elementi valutativi e che i valori OMI sono solo un ausilio estimativo, non idonei da soli a sorreggere la rettifica ma utilizzabili se corroborati da ulteriori indizi; nel caso concreto la rettifica risultava basata anche su altri elementi, quali atti notarili precedenti, immobili similari, annunci di mercato e valori F.I.M.A.A. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non riguardante un fatto storico decisivo omesso, ma piuttosto la valutazione di elementi istruttori; inoltre la censura tendeva a rimettere in discussione questioni di fatto già decise in modo conforme nei due gradi di merito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza può essere denunciata solo per un vizio processuale reale; non basta il dissenso sulla motivazione o sulla valutazione delle prove.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
la sentenza tributaria deve essere motivata in modo percepibile; il mero rinvio alla decisione di primo grado non è di per sé nullo se consente di cogliere le ragioni della decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge va distinta dal vizio motivazionale; non può essere veicolata come errore di diritto una critica alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51
l'accertamento del maggior valore del bene immobile ai fini dell'imposta di registro può fondarsi su un triplice ordine di presupposti e su altri elementi di valutazione, non solo sul confronto con corrispettivi similari.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52
la rettifica del valore dichiarato deve essere sorretta da elementi valutativi idonei e coerenti con i parametri legali.
la prova presuntiva è ammissibile se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la censura sull'omesso esame di singoli indizi attiene, però, al vizio motivazionale e non alla violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli documenti o argomenti difensivi.
art. 12 preleggi
viene richiamato per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo, come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.
d.l. 22 giugno 2012 n. 83, art. 54
la riforma del 2012 ha ristretto il sindacato sulla motivazione al solo minimo costituzionale.
ha convertito il d.l. n. 83/2012, confermando la riduzione del controllo di legittimità sulla motivazione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la motivazione è censurabile solo quando manchi davvero sotto il profilo costituzionalmente minimo, sia per assenza materiale sia per apparente o incomprensibile formulazione; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non convincente.
- La rettifica del valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro può essere sorretta da una pluralità di elementi estimativi convergenti; i valori OMI hanno funzione ausiliaria e, da soli, non bastano a fondare la pretesa tributaria se non sono corroborati da ulteriori riscontri.
- La doglianza relativa al mancato esame di documenti, perizie o argomenti difensivi non integra di per sé l'omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di cassazione sui fatti risulta ulteriormente circoscritto e non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di critica alla ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
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