Cassazione Civile, Ordinanza n. 40739/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiori Irpef, Irap e Iva relative all'anno d'imposta 2005. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendolo nullo perché privo della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un soggetto validamente delegato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 11 dello statuto dell'Agenzia, dell'art. 5 del regolamento di amministrazione, dell'art. 21-octies della l. n. 241/1990 e dell'art. 360, n. 3, c.p.c. Sosteneva che: l'atto era comunque riconducibile all'ufficio perché firmato da due funzionari; la delega sarebbe un profilo organizzativo interno non sindacabile dal giudice; la nullità ricorrerebbe solo in caso di totale mancanza di sottoscrizione; la delega poteva anche risultare da ordine di servizio o essere orale. Il contribuente si è costituito con controricorso e aveva inoltre chiesto la sospensione del giudizio per definizione agevolata, ma non risultava depositata la documentazione necessaria per il perfezionamento della procedura, sicché la Corte ha esaminato il merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi dell'Agenzia, ribadendo che l'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un impiegato della carriera direttiva da lui validamente delegato. In caso di contestazione della legittimazione del sottoscrittore, l'onere di dimostrare l'esistenza e la validità della delega grava sull'Amministrazione finanziaria, secondo il principio di vicinanza della prova. Poiché nel caso concreto era pacifico che l'atto non fosse stato sottoscritto dal capo dell'ufficio e l'Agenzia non aveva prodotto la delega di firma dei funzionari sottoscrittori, la nullità era stata correttamente dichiarata. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del contribuente.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato
L'avviso di accertamento è nullo se non è sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato; la sottoscrizione da parte di soggetto non legittimato o non validamente delegato non soddisfa il requisito di legge.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma richiama l'art. 1 del d.P.R. n. 600/1973 e consente l'applicazione della disciplina sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento anche ai fini IVA.
art. 11 statuto dell'Agenzia delle entrate
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'organizzazione interna e della possibilità di firma/delega da parte di funzionari dell'ufficio.
art. 5 regolamento di amministrazione dell'Agenzia
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la delega e la firma dei funzionari attengono all'organizzazione interna dell'ufficio.
art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il vizio della delega avrebbe natura interna e non comporterebbe nullità dell'atto impositivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
Richiamato in relazione alla domanda di definizione agevolata; la Corte ha rilevato la mancanza della documentazione attestante il perfezionamento della procedura, escludendo la sospensione definitiva del giudizio.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento è nullo quando non sia sottoscritto dal capo dell'ufficio competente o da un funzionario della carriera direttiva munito di valida delega di firma.
- Se il contribuente contesta la legittimazione del sottoscrittore dell'atto impositivo, incombe all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare l'esistenza e la validità della delega, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
- La delega di firma non è un mero dato organizzativo privo di rilievo esterno: la sua mancanza o non dimostrazione impedisce di ritenere validamente sottoscritto l'avviso e ne determina la nullità.
- La validità della sottoscrizione dell'avviso non può essere desunta in via presuntiva dalla sola provenienza dell'atto dall'ufficio o dalla presenza di firme di più funzionari, se non sia dimostrata la legittimazione del sottoscrittore.
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