Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24987/2024 del 17/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per IRES e IVA relativo all'anno d'imposta 2008, fondato sull'asserito mancato pagamento delle ritenute e sull'emersione di compensi "in nero" percepiti da un professionista incaricato dalla società fallita, con conseguente maggiore IVA. La commissione tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello della società, ritenendo non riscontrata la contestazione e richiamando anche decisioni rese in altri giudizi riguardanti il medesimo professionista. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la decisione sarebbe stata una mera adesione a sentenze altrui non specificamente indicate; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., perché il giudice d'appello avrebbe motivato per relationem a sentenze non ancora passate in giudicato; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché la decisione si sarebbe fondata su una perizia non acquisita al fascicolo del processo; 4) violazione delle norme sull'accertamento presuntivo e sull'onere della prova, per non avere valorizzato le schede extracontabili e per avere reputato decisive circostanze bancarie e consulenziali inconferenti; 5) violazione delle norme processuali e dell'onere probatorio, per avere attribuito efficacia decisiva a una perizia di parte che sarebbe stata assimilabile a dichiarazione di terzo. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi, ha accolto il quarto, ha dichiarato assorbito il quinto e ha cassato con rinvio.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi di ricorso dell'Agenzia, ha accolto il quarto motivo relativo alla valutazione delle presunzioni e delle schede extracontabili, ha dichiarato assorbito il quinto motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ragione dell'accoglimento è che il giudice di merito ha errato sia nel negare rilievo alla scheda extracontabile prodotta dall'Ufficio, che integra valido elemento indiziario in materia tributaria, sia nel considerare idonei a superarla accertamenti bancari e perizia di parte che non escludevano affatto i pagamenti "in nero".

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione per relationem non è di per sé nulla se consente di individuare con chiarezza e completezza la ratio decidendi, anche quando richiama altri provvedimenti o atti processuali; non è richiesta originalità espressiva, ma deve risultare riconoscibile il percorso logico-giuridico del giudice.
  • Nel processo tributario l'accertamento può fondarsi su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; il giudice deve prima valutarne singolarmente e complessivamente la consistenza e solo poi esaminare la prova contraria del contribuente, sul quale grava l'onere di superarle.
  • La contabilità in nero o comunque la documentazione extracontabile costituisce valido elemento indiziario ai fini dell'accertamento delle imposte, con conseguente spostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente.
  • La valutazione delle presunzioni richiede un duplice passaggio: esame analitico dei singoli indizi e successiva valutazione complessiva della loro convergenza; è errore di diritto attribuire efficacia dimostrativa a elementi tra loro inconferenti o logicamente incompatibili con il fatto da provare.
  • La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una mera critica alla valutazione del materiale istruttorio, ma richiede l'allegazione che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove illegittimamente acquisite o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.