Cassazione Civile, Ordinanza n. 24987/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per IRES e IVA relativo all'anno d'imposta 2008, fondato sull'asserito mancato pagamento delle ritenute e sull'emersione di compensi "in nero" percepiti da un professionista incaricato dalla società fallita, con conseguente maggiore IVA. La commissione tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello della società, ritenendo non riscontrata la contestazione e richiamando anche decisioni rese in altri giudizi riguardanti il medesimo professionista. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la decisione sarebbe stata una mera adesione a sentenze altrui non specificamente indicate; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., perché il giudice d'appello avrebbe motivato per relationem a sentenze non ancora passate in giudicato; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché la decisione si sarebbe fondata su una perizia non acquisita al fascicolo del processo; 4) violazione delle norme sull'accertamento presuntivo e sull'onere della prova, per non avere valorizzato le schede extracontabili e per avere reputato decisive circostanze bancarie e consulenziali inconferenti; 5) violazione delle norme processuali e dell'onere probatorio, per avere attribuito efficacia decisiva a una perizia di parte che sarebbe stata assimilabile a dichiarazione di terzo. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi, ha accolto il quarto, ha dichiarato assorbito il quinto e ha cassato con rinvio.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi di ricorso dell'Agenzia, ha accolto il quarto motivo relativo alla valutazione delle presunzioni e delle schede extracontabili, ha dichiarato assorbito il quinto motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ragione dell'accoglimento è che il giudice di merito ha errato sia nel negare rilievo alla scheda extracontabile prodotta dall'Ufficio, che integra valido elemento indiziario in materia tributaria, sia nel considerare idonei a superarla accertamenti bancari e perizia di parte che non escludevano affatto i pagamenti "in nero".
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato come parametro di censura per la nullità della sentenza e/o del procedimento per motivazione apparente e violazione di norme processuali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro per le censure di violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 111 Cost.
richiamato a presidio dell'obbligo di motivazione della decisione giudiziale.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 2 e 36
richiamati ai fini dell'obbligo di motivazione nel processo tributario.
richiamato per il contenuto essenziale della sentenza e la motivazione.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.
richiamato in relazione al tema della motivazione per relationem a decisioni non passate in giudicato.
richiamato per contestare l'utilizzo di una prova non acquisita agli atti.
richiamato nella ricostruzione dei limiti del controllo sulla valutazione delle prove.
art. 39, primo comma, lettera d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
indicata come base dell'accertamento tributario fondato su presunzioni semplici e contabilità in nero.
art. 54, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamata per l'accertamento IVA basato su presunzioni.
richiamati per la disciplina delle presunzioni semplici e dell'onere probatorio conseguente.
richiamato per la distribuzione dell'onere della prova tra Ufficio e contribuente.
richiamato nel definire la nozione di scritture contabili e l'idoneità della contabilità in nero come indizio.
richiamato quale rimedio della revocazione per l'errore di fatto in caso di travisamento del contenuto oggettivo della prova.
Massime di principio
- La motivazione per relationem non è di per sé nulla se consente di individuare con chiarezza e completezza la ratio decidendi, anche quando richiama altri provvedimenti o atti processuali; non è richiesta originalità espressiva, ma deve risultare riconoscibile il percorso logico-giuridico del giudice.
- Nel processo tributario l'accertamento può fondarsi su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; il giudice deve prima valutarne singolarmente e complessivamente la consistenza e solo poi esaminare la prova contraria del contribuente, sul quale grava l'onere di superarle.
- La contabilità in nero o comunque la documentazione extracontabile costituisce valido elemento indiziario ai fini dell'accertamento delle imposte, con conseguente spostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente.
- La valutazione delle presunzioni richiede un duplice passaggio: esame analitico dei singoli indizi e successiva valutazione complessiva della loro convergenza; è errore di diritto attribuire efficacia dimostrativa a elementi tra loro inconferenti o logicamente incompatibili con il fatto da provare.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una mera critica alla valutazione del materiale istruttorio, ma richiede l'allegazione che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove illegittimamente acquisite o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.
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