Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24890/2024 del 17/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (familiare)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento dinanzi al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno avviato dalla figlia della persona interessata. In tale procedimento la persona interessata si era costituita opponendosi alla domanda, sostenendo di essere pienamente capace di gestire le proprie situazioni personali e patrimoniali. Nel corso dell’istruttoria il giudice tutelare aveva emesso un decreto con cui ordinava la produzione degli estratti conto riferiti ai rapporti bancari intestati alla ricorrente, riservando ogni ulteriore decisione all’esito degli accertamenti. La ricorrente ha quindi proposto regolamento di competenza davanti alla Corte di cassazione, deducendo incompetenza territoriale del giudice tutelare di Genova: ha affermato di avere la residenza stabile a Novara dal 1974, di vivere nella casa già coniugale, di avere lì il centro dei propri interessi e di volervi restare, richiamando anche il certificato storico di residenza. Il tribunale aveva però ritenuto che, in materia di amministrazione di sostegno, il criterio rilevante fosse la dimora abituale e non la residenza anagrafica, e aveva comunque osservato che dagli atti emergevano elementi per ritenere Genova centro principale degli interessi della persona interessata. La ricorrente ha dunque chiesto la rimozione del decreto per erronea individuazione della competenza territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il giudizio estinto, prendendo atto della dichiarazione della difesa della ricorrente con la quale è stato comunicato il venir meno dell’interesse a coltivare il ricorso, poiché nel frattempo il tribunale ordinario di Genova, ufficio del giudice tutelare, aveva rigettato il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di legittimità, la parte ricorrente dichiara espressamente il venir meno dell’interesse a ricorrere, il processo viene dichiarato estinto.
  • Quando la parte intimata non svolge difese, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
  • Nel procedimento per l’amministrazione di sostegno, il tema della competenza territoriale può essere oggetto di contestazione, ma nel caso deciso la Corte non è entrata nel merito della questione per effetto dell’estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.