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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24925/2024 del 17/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'incarico di consulenza del lavoro prestato per anni da uno studio professionale nei confronti di una società commerciale, nell'ambito del quale i consulenti curavano anche la determinazione dei contributi dovuti a un'associazione di categoria. La società sosteneva che, dal 2001, i professionisti avessero modificato senza informarla il criterio di calcolo del contributo associativo, assumendo una base imponibile più ampia e determinando così un forte incremento dell'importo dovuto. Chiedeva pertanto il risarcimento del danno per responsabilità professionale. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo, da un lato, che il criterio di calcolo non fosse stato mutato nei termini allegati e che l'aumento dipendesse dall'accentramento dei dipendenti su un'unica posizione previdenziale, circostanza della quale la società era stata resa edotta anche tramite tabulati distinti per INPS e associazione; dall'altro, che mancasse comunque prova della quantificazione del danno, poiché il contributo era correlato ai servizi forniti dall'associazione e non era stato specificato quali servizi fossero stati effettivamente utilizzati dalla società. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione dell'art. 1176 c.c., sostenendo che i professionisti avrebbero dovuto comunque informarla delle conseguenze dell'accentramento contributivo e che non poteva gravare sull'assistita l'onere di desumerle dall'esame dei tabulati tecnici trasmessi. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non censurava una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, relativa al difetto di prova del danno, e ha inoltre osservato che la doglianza introduceva una nuova ricostruzione fattuale, inammissibile in sede di legittimità, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e del loro peso probatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non attaccata una delle rationes decidendi poste a base del rigetto in appello, cioè la mancanza di prova della misura del danno; inoltre ha considerato nuova e quindi non scrutinabile in cassazione la diversa allegazione secondo cui l'inadempimento sarebbe consistito nel mancato avviso sulle conseguenze dell'accentramento contributivo. È stato ribadito che l'interpretazione e la valutazione delle prove, nonché la scelta del materiale probatorio ritenuto decisivo, appartengono al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dei controricorrenti, in solido, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    evocato dalla ricorrente come parametro della diligenza professionale; la Corte non entra nel merito della sua violazione perché reputa la doglianza inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, poiché la mancata impugnazione di una ratio sufficiente a sorreggere il dictum rende inutile l'esame delle altre censure.
  • Non è consentito in sede di legittimità prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti o sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, poiché l'apprezzamento delle prove e la selezione di quelle ritenute decisive spettano al giudice di merito.
  • La deduzione di una responsabilità professionale richiede non solo l'allegazione dell'inadempimento, ma anche la prova del danno nella sua misura; se il giudice di merito ritiene non provata tale quantificazione, la relativa statuizione deve essere specificamente censurata.
  • Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulle prove ritenute più attendibili e non è tenuto a esaminare analiticamente ogni allegazione o mezzo istruttorio, essendo sufficiente una motivazione logicamente sostenibile che renda incompatibili con la decisione le tesi non accolte.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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