Cassazione Civile, Ordinanza n. 24936/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da reciproche contestazioni tra proprietari confinanti in materia di distanze legali tra fabbricati. Un proprietario agiva chiedendo il ripristino delle distanze e il risarcimento del danno per asseriti lavori di ristrutturazione e sopraelevazione eseguiti dal vicino in violazione delle norme urbanistiche locali e del titolo edilizio, sostenendo che l’intervento avesse trasformato una parte del fabbricato in una nuova costruzione più ampia e più alta, lesiva anche della veduta. Il convenuto resisteva e proponeva domanda riconvenzionale, lamentando a sua volta che l’altro avesse realizzato una mansarda/sopraelevazione in violazione delle distanze previste per le nuove costruzioni, chiedendone l’arretramento e il risarcimento. Il Tribunale rigettava entrambe le domande; la Corte d’appello, invece, accoglieva sia l’appello principale sia quello incidentale, qualificando entrambi gli interventi come nuove costruzioni soggette alle distanze del regolamento edilizio locale, condannando un proprietario all’arretramento della parte sopraelevata e al risarcimento, e l’altro ad abbassare la propria sopraelevazione/sottotetto. In Cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) travisamento delle prove e omesso esame delle risultanze della CTU, per avere la Corte territoriale rigettato l’eccezione di usucapione e collocato temporalmente la sopraelevazione in epoca successiva, valorizzando in modo errato le testimonianze; 2) violazione delle norme sulle distanze legali e delle NTA comunali, per avere la Corte d’appello applicato la distanza di 6 metri tra edifici anziché quella dal confine e per avere ordinato un abbassamento del manufatto invece della riduzione in pristino mediante arretramento; 3) violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello dato rilievo a una pretesa non contestazione dell’applicabilità della disciplina normativa locale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che si trattava di una richiesta di riesame del merito e della valutazione delle prove, non sindacabile in sede di legittimità, e ha precisato i limiti della censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. Ha accolto invece il secondo motivo solo nei limiti in cui censurava il dispositivo della sentenza di merito: ha confermato che l’opera costituiva nuova costruzione soggetta alle distanze regolamentari e che non rilevava la mancanza di frontistanza, ma ha ritenuto errato ordinare un semplice abbassamento del manufatto, misura non prevista dalla disciplina applicabile, dovendosi disporre la riduzione in pristino mediante arretramento fino al rispetto della distanza minima. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la Corte territoriale si era limitata a un rilievo incidentale sulla non contestazione dell’applicazione della norma, senza fondare su ciò la decisione. La causa è stata quindi cassata in relazione al solo secondo motivo e, decidendo nel merito, la Corte ha condannato il ricorrente alla riduzione in pristino mediante arretramento della sopraelevazione sino al rispetto della distanza di 6 metri dal contiguo edificio, compensando integralmente le spese dei giudizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo di ricorso, ha accolto parzialmente il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che imponeva l’abbassamento della sopraelevazione. Decidendo nel merito ex art. 384, comma 3, c.p.c., ha sostituito quella statuizione con la condanna alla riduzione in pristino mediante arretramento della sopraelevazione fino al rispetto della distanza di 6 metri dal fabbricato contiguo. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza complessiva.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame/travisamento non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle prove.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o viola il principio di non contestazione sui fatti; non è censurabile la mera diversa valutazione delle prove.
La violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola diversa; non quando se ne contesti solo l’apprezzamento.
art. 46 N.T.A. del P.R.G. del Comune dell’Aquila
distanze minime di «3,00 m t . dai confini » e « 6 ,00 m t . tra edifici »
Le distanze previste dal regolamento locale sono state ritenute applicabili alla nuova costruzione realizzata mediante sopraelevazione.
Le norme regolamentari sulle distanze integrano la disciplina codicistica e fondano la tutela civilistica del vicino.
In caso di violazione delle distanze, il rimedio è la riduzione in pristino con demolizione delle parti eccedenti; non è sufficiente un mero abbassamento del manufatto se non elimina la violazione.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: la deduzione di travisamento o di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo entro limiti rigorosi e non quando si contesti semplicemente l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Le norme dei regolamenti edilizi locali che fissano distanze tra fabbricati o dal confine, quando mirano a regolare lo spazio tra costruzioni, integrano la disciplina codicistica e sono applicabili indipendentemente dalla frontistanza degli edifici.
- La sopraelevazione che alteri volumetria e sagoma dell’edificio può essere qualificata come nuova costruzione e, come tale, è soggetta al rispetto delle distanze legali previste dalla normativa locale.
- In caso di violazione delle distanze legali, la tutela reale del vicino si attua mediante riduzione in pristino; il giudice non può sostituire alla demolizione/arresto dell’abuso un rimedio atipico o parziale che non elimini la violazione accertata.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non l’individuazione o l’interpretazione delle norme giuridiche applicabili alla controversia.
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