Cassazione Civile, Ordinanza n. 24927/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto, destinatario di un atto di precetto notificato in forza di una precedente sentenza di condanna al risarcimento del danno, ha proposto opposizione deducendo: la nullità del precetto per mancanza di valida procura ad litem in capo ai difensori che lo avevano sottoscritto; la nullità della sentenza posta a fondamento dell'esecuzione per difetto di motivazione sul capo risarcitorio; l'omesso rilievo della successiva riforma parziale di quella sentenza da parte del giudice d'appello, che aveva ridotto l'importo del danno. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione ritenendo irrilevante il dedotto difetto di procura sul precetto e affermando che le doglianze relative alla sentenza-titolo andavano fatte valere con l'impugnazione di quest'ultima. Con il ricorso per cassazione sono stati riproposti tre motivi di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo. Quanto al primo motivo, ha qualificato la doglianza relativa alla mancanza di procura nel precetto come opposizione agli atti esecutivi, rilevando che tale opposizione non è appellabile ma è impugnabile solo con ricorso per cassazione; perciò ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello limitatamente al capo concernente l'opposizione agli atti esecutivi, rilevando d'ufficio l'inammissibilità dell'appello. La statuizione sulle spese del giudizio di merito è rimasta ferma; nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per contestare la validità della procura difensiva, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza sul precetto integri opposizione agli atti esecutivi.
Invocato insieme all'art. 83 c.p.c. per la dedotta nullità del precetto per difetto di mandato difensivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del primo motivo di ricorso, rubricato come violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del secondo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro del terzo motivo, per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La Corte lo richiama per dichiarare inammissibile il terzo motivo, per mancata specificazione della sede processuale in cui il fatto sarebbe stato portato a conoscenza del giudice di merito.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
Applicato per cassare senza rinvio la sentenza d'appello limitatamente al capo relativo all'opposizione agli atti esecutivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La contestazione della mancanza di procura o di altri vizi formali del precetto integra opposizione agli atti esecutivi, perché riguarda un atto preliminare dell'azione esecutiva e non il diritto sostanziale a procedere in executivis.
- L'opposizione agli atti esecutivi non è soggetta ad appello; se il giudice d'appello decide comunque sull'impugnazione, la relativa sentenza è censurabile in cassazione e l'inammissibilità dell'appello va rilevata d'ufficio anche nel giudizio di legittimità.
- In sede di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, non possono essere dedotti vizi della sentenza-titolo che non ne determinino l'inesistenza giuridica: tali censure devono essere fatte valere nel processo in cui il titolo è stato emesso, mediante le ordinarie impugnazioni.
- La deduzione di un fatto decisivo omesso richiede il rispetto dell'onere di specificazione ex art. 366, n. 6, c.p.c., indicando puntualmente dove e quando il fatto sia stato introdotto nel giudizio di merito.
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