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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24927/2024 del 17/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un soggetto, destinatario di un atto di precetto notificato in forza di una precedente sentenza di condanna al risarcimento del danno, ha proposto opposizione deducendo: la nullità del precetto per mancanza di valida procura ad litem in capo ai difensori che lo avevano sottoscritto; la nullità della sentenza posta a fondamento dell'esecuzione per difetto di motivazione sul capo risarcitorio; l'omesso rilievo della successiva riforma parziale di quella sentenza da parte del giudice d'appello, che aveva ridotto l'importo del danno. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione ritenendo irrilevante il dedotto difetto di procura sul precetto e affermando che le doglianze relative alla sentenza-titolo andavano fatte valere con l'impugnazione di quest'ultima. Con il ricorso per cassazione sono stati riproposti tre motivi di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo. Quanto al primo motivo, ha qualificato la doglianza relativa alla mancanza di procura nel precetto come opposizione agli atti esecutivi, rilevando che tale opposizione non è appellabile ma è impugnabile solo con ricorso per cassazione; perciò ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello limitatamente al capo concernente l'opposizione agli atti esecutivi, rilevando d'ufficio l'inammissibilità dell'appello. La statuizione sulle spese del giudizio di merito è rimasta ferma; nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La contestazione della mancanza di procura o di altri vizi formali del precetto integra opposizione agli atti esecutivi, perché riguarda un atto preliminare dell'azione esecutiva e non il diritto sostanziale a procedere in executivis.
  • L'opposizione agli atti esecutivi non è soggetta ad appello; se il giudice d'appello decide comunque sull'impugnazione, la relativa sentenza è censurabile in cassazione e l'inammissibilità dell'appello va rilevata d'ufficio anche nel giudizio di legittimità.
  • In sede di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, non possono essere dedotti vizi della sentenza-titolo che non ne determinino l'inesistenza giuridica: tali censure devono essere fatte valere nel processo in cui il titolo è stato emesso, mediante le ordinarie impugnazioni.
  • La deduzione di un fatto decisivo omesso richiede il rispetto dell'onere di specificazione ex art. 366, n. 6, c.p.c., indicando puntualmente dove e quando il fatto sia stato introdotto nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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