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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24888/2024 del 17/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società consortile ha promosso azione di responsabilità ex artt. 2396 e 2476 c.c. contro il proprio direttore generale, chiedendo il risarcimento di danni molto elevati asseritamente derivanti da inadempimenti connessi a specifiche attività gestorie affidategli mediante delibere del consiglio di amministrazione e in base allo statuto. Il convenuto ha eccepito che la controversia dovesse essere trattata dal giudice del lavoro, e non dalla sezione specializzata in materia di impresa, sostenendo che i fatti dedotti attenessero al rapporto di lavoro subordinato. Il tribunale aveva aderito a questa impostazione, qualificando la domanda come relativa a inadempienze nell'esecuzione delle mansioni lavorative. Con il regolamento di competenza la società ha censurato tale decisione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2476 e 2396 c.c., nonché delle norme sul rito e sulla competenza, sostenendo che le condotte contestate derivavano da deleghe gestorie di contenuto tipicamente amministrativo e dunque ricadevano nell'area della responsabilità dell'organo gestorio, con competenza del tribunale delle imprese. La Corte ha ritenuto decisivo che, nel caso concreto, le deleghe conferite al direttore generale erano ampie e tali da attribuirgli autonomia decisionale ben oltre i compiti esecutivi del lavoro subordinato, sicché la responsabilità dedotta atteneva alla sfera gestoria e non al mero rapporto di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila e ha dichiarato la competenza del Tribunale delle imprese di L'Aquila. Le parti sono state rimesse davanti a quel giudice; la regolazione delle spese è stata riservata al giudice di merito. La Corte ha quindi ritenuto errata la declinatoria di competenza in favore della sezione lavoro, perché la causa, in base alla domanda e ai fatti allegati, investiva l'esercizio di deleghe gestorie riconducibili alla responsabilità del direttore generale quale figura assimilata all'organo amministrativo nei limiti della nomina e dei compiti conferiti.

Norme richiamate

  • art. 2396 c.c.

    Le disposizioni sulla responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o previsti dallo statuto, ma resta salva l'azione fondata sul rapporto di lavoro con la società.

  • art. 2476 c.c.

    È richiamato come norma fondante l'azione di responsabilità esercitata dalla società verso il soggetto investito di funzioni gestorie.

  • art. 413, comma 2, c.p.c.

    È invocato quale criterio di competenza del giudice del lavoro, ma la Corte esclude che esso sia applicabile alla controversia concreta perché la domanda non riguarda l'ordinario rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 47, ult. comma, c.p.c.

    È richiamato in relazione al contraddittorio nel procedimento di regolamento di competenza.

  • art. 50 bis c.p.c.

    È menzionato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso, senza specifica ulteriore elaborazione nella motivazione della Corte.

  • D.L. n. 17 del 2012, art. 3, comma 2, conv. in L. n. 27 del 2012

    È richiamato nel motivo come norma violata, senza autonoma disamina nel corpo motivazionale della decisione.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza, la controversia va qualificata in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, ossia alla natura intrinseca della posizione dedotta in giudizio e ai fatti costitutivi allegati.
  • Nel regolamento di competenza la Corte di cassazione può esaminare direttamente tutti gli elementi acquisiti al processo utili alla qualificazione della domanda, senza restare vincolata alla sola impostazione seguita dal giudice di merito.
  • La disciplina della responsabilità degli amministratori può estendersi al direttore generale solo quando vi sia una formale investitura e la domanda concerna l'esercizio di poteri gestori riconducibili alla sfera organica; se invece l'azione riguarda il mero inadempimento di mansioni lavorative, la competenza spetta al giudice del lavoro.
  • La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato del direttore generale non esclude, di per sé, la competenza della sezione imprese se la responsabilità dedotta attiene a deleghe di contenuto gestorio, ampie e autonome, assimilabili ai poteri amministrativi.
  • L'investitura formale è condizione necessaria ma non sufficiente per attrarre la causa alla competenza specializzata: occorre verificare in concreto se i fatti allegati concernano l'esercizio di funzioni societarie o l'esecuzione del rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriCompetenza
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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