Cassazione Civile, Ordinanza n. 24892/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e dell'accettazione della stessa da parte della controricorrente. Applicando l'art. 391, quarto comma, c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del procedimento, senza pronunciare sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Milano. In pendenza del giudizio di legittimità ha però depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; la controparte ha accettato la rinuncia ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo. Dalla pronuncia non emergono i fatti sostanziali originari della lite né i motivi di ricorso nel merito, perché il procedimento si è chiuso per rinuncia accettata.
Norme richiamate
Consente la rinuncia al ricorso per cassazione; nel caso di specie la rinuncia è stata depositata dalla ricorrente ed è stata accettata dalla controparte.
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
Prevede l'accettazione della rinuncia da parte della controparte, elemento qui espressamente richiamato dalla Corte.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
In presenza di rinuncia accettata, impone la declaratoria di estinzione del procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte nei casi previsti, determina l'estinzione del procedimento.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, la Corte non decide sul merito della controversia e può non statuire sulle spese, se così risulta dalla pronuncia.
- La declaratoria di estinzione consegue automaticamente alla combinazione tra rinuncia ritualmente depositata e relativa accettazione, senza necessità di esame dei motivi di ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24888/2024 del 17/09/2024
- ordinanza_civile · 17 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24890/2024 del 17/09/2024
- ordinanza_civile · 17 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24925/2024 del 17/09/2024
- ordinanza_civile · 17 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24927/2024 del 17/09/2024
- ordinanza_civile · 17 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24936/2024 del 17/09/2024
- ordinanza_civile · 17 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24958/2024 del 17/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →