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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26916/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l’Ufficio, all’esito di una verifica, aveva rideterminato in via sintetica i redditi imponibili del contribuente per gli anni 2007 e 2008, recuperando maggiori IRPEF, addizionali regionale e comunale e sanzioni. La CTR aveva accolto l’appello dell’Amministrazione ritenendo legittimo il metodo di calcolo e, in particolare, l’imputazione ai redditi 2007-2008 anche di una quota di incrementi patrimoniali realizzati nel 2009, secondo il meccanismo di "spalmatura" a ritroso previsto dall’art. 38 d.P.R. n. 600/1973. In cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 3, comma 7, d.m. 10.9.1992, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che non fosse corretto computare per gli anni accertati incrementi patrimoniali verificatisi in un anno successivo. Con il secondo motivo, in subordine, lamentava la violazione delle norme sull’accertamento sintetico e degli artt. 2728 e 2697 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che la CTR non avesse valutato smobilizzi, redditi e liquidità idonei ad azzerare l’incremento patrimoniale contestato per il 2009.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel regime ratione temporis dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la spesa per incrementi patrimoniali può essere imputata, in quote costanti, all’anno in cui è stata effettuata e ai quattro anni precedenti, sicché è legittimo che l’Amministrazione consideri, ai fini dell’accertamento dei redditi 2007 e 2008, anche investimenti patrimoniali effettuati nel 2009, purché la presunzione operi entro il perimetro normativo. Ha quindi escluso la validità della tesi che limitava l’uso dei dati successivi ai soli fini della prova della provvista, ritenendo invece conforme al dato letterale e all’orientamento prevalente la ricostruzione adottata dalla CTR. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione; ha inoltre richiamato il principio per cui l’omesso esame di singoli elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico sia stato comunque considerato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, con atto consequenziale, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 3, 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973

    "L'ufficio[...] può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente..."; "Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta... con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei quattro precedenti"

    La spesa per incrementi patrimoniali legittima l’accertamento sintetico e si presume finanziata con redditi ripartiti in quote costanti nell’anno di effettuazione della spesa e nei quattro precedenti; la presunzione opera come disciplina di favore ma consente all’Ufficio di imputare la spesa ai periodi coperti dalla norma.

  • art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973

    Il contribuente può vincere la presunzione dimostrando documentalmente la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

  • art. 3, comma 7, d.m. 10.9.1992

    Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, nel contesto della disciplina del redditometro e dell’accertamento sintetico.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato nel ricorso, ma non centrale nella decisione; la Corte non lo utilizza come fondamento del decisum.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per il ricorso in cassazione nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per la denuncia della violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera insufficiente valutazione delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per rilevare che, in presenza di doppia conforme, la censura motivazionale è comunque preclusa nei limiti di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La deduzione del vizio di omesso esame richiede l’indicazione puntuale del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e del quando sia stato discusso.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Con l’art. 366, n. 6, impone al ricorrente specifici oneri di allegazione e deposito nel ricorso per cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte esclude che la doglianza possa tradursi in una rivalutazione del merito.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva autonoma.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in materia di onere della prova; la Corte riafferma che l’onere di fornire prova contraria grava sul contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel sistema dell’accertamento sintetico del reddito, la spesa per incrementi patrimoniali può essere imputata, in quote costanti, all’anno in cui è stata sostenuta e ai quattro anni precedenti, secondo la presunzione legale prevista dall’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 vigente ratione temporis.
  • La presunzione relativa agli incrementi patrimoniali è superabile dal contribuente solo con prova contraria idonea e documentale della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, oppure dimostrando che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sotto la veste della violazione di legge; la denuncia del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di uno specifico fatto storico decisivo, non l’omessa considerazione di singoli elementi probatori.
  • In presenza di accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, è legittimo il richiamo ad acquisti effettuati in anni successivi rispetto a quelli oggetto di accertamento, se ciò avviene entro il perimetro temporale di imputazione legale della spesa e restando salva la prova contraria del contribuente.
  • L’omesso esame di documenti o di singoli elementi di prova non integra di per sé il vizio di motivazione se il fatto storico rilevante sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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