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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25956/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato il diniego opposto alla propria istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, limitatamente alla quota riferita al costo del lavoro e agli interessi passivi. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR Lombardia aveva confermato, ritenendo non maturata la decadenza perché la contribuente aveva presentato istanza telematica di rimborso nei termini di 48 mesi previsti dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. n. 602/1973, 6 d.l. n. 185/2008, 2 d.l. n. 201/2011 e 2964 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente esteso il rimborso anche ad annualità per le quali, alla data di entrata in vigore della disciplina sopravvenuta, il termine decadenziale era già spirato; in particolare, secondo l'Ufficio, la retroattività riconosciuta dallo ius superveniens non poteva andare oltre i periodi d'imposta per i quali, al 28 dicembre 2011, fosse ancora pendente il termine quadriennale di cui all'art. 38.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la disciplina introdotta dall'art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 201/2011, che consente il rimborso delle maggiori imposte versate per effetto della deducibilità analitica dell'IRAP relativa al costo del lavoro, si applica solo ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine di 48 mesi di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, cioè non oltre il 28 dicembre 2007. Poiché le annualità 2004, 2005 e 2006 restavano fuori da tale limite, la società non aveva diritto al rimborso ai sensi della sopravvenuta disciplina. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    termine di quarantotto mesi

    fissa il termine di decadenza per chiedere il rimborso delle imposte; la disciplina sopravvenuta può operare solo se tale termine era ancora pendente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011.

  • art. 6 d.l. n. 185/2008

    a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 ... i contribuenti hanno diritto ... al rimborso

    regola la deduzione forfetaria del 10% dell'IRAP e il rimborso per i periodi anteriori, ma solo se l'istanza è stata presentata entro il termine decadenziale dell'art. 38.

  • art. 2 d.l. n. 201/2011

    in relazione ai periodi di imposta precedenti ... per i quali ... sia ancora pendente il termine di cui all'art. 38

    introduce una limitata retroattività della deducibilità analitica dell'IRAP, circoscritta ai periodi per i quali non fosse già spirato il termine di rimborso.

  • art. 2964 c.c.

    richiamato in relazione alla disciplina della decadenza e alla sua operatività rispetto ai termini per l'esercizio del diritto al rimborso.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    norma processuale sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La disciplina agevolativa che consente il rimborso di imposte indebitamente versate per effetto di una successiva deducibilità fiscale opera solo entro i limiti temporali espressamente previsti dal legislatore, senza estensione automatica a periodi d'imposta ormai coperti da decadenza.
  • In materia tributaria, il legislatore può introdurre meccanismi di retroattività limitata subordinandoli alla pendenza del termine decadenziale per il rimborso; oltre tale soglia prevale l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
  • L'affidamento del contribuente nella recuperabilità dell'imposta non può prevalere, in assenza di irragionevolezza manifesta, sulla scelta legislativa di ancorare il rimborso a un termine perentorio di decadenza.
  • Quando una norma sopravvenuta estende la deducibilità di un tributo, occorre distinguere tra la deduzione/rimborso già spettante sulla base della disciplina precedente e l'eventuale ampliamento retroattivo, che richiede un espresso e rigoroso fondamento normativo.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiPrescrizioneDecadenzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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