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Parere

Parere n. 1129/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Marilena Galdiero, contro Comune di Capri, per l’annullamento del provvedimento prot. n. 2072 del 19 dicembre 2016, notificatole il 20 dicembre 2016, e dell’ordinanza n. 42 del 30 marzo 2017, rispettivamente di diniego della sanatoria e di ingiunzione di demolizione.;

Giustizia amministrativa201701402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di sanatoria edilizia prot. n. 2072 del 19 dicembre 2016 e dell’ordinanza di demolizione n. 42 del 30 marzo 2017, nonché dell’ordinanza n. 306 del 3 settembre 2017 di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata ottemperanza all’ordine di demolizione.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il diniego della sanatoria richiesta ai sensi della legge n. 326/2003 per la chiusura con vetrate di una veranda di circa 16 mq e 52 mc, nonché i successivi provvedimenti repressivi edilizi. Ha dedotto la violazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47/1985, degli artt. 146, 149 e 167 del d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 2, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 e del piano territoriale vigente del Comune di Capri, oltre a difetto di istruttoria e carenza di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il Comune non avrebbe verificato se il vincolo paesaggistico fosse di natura relativa o assoluta, né se l’intervento fosse sanabile; che le opere dovessero qualificarsi come manutenzione straordinaria, non soggetta a preventiva autorizzazione paesaggistica; che non fosse stato realizzato nuovo volume; e che, in ogni caso, avrebbe dovuto applicarsi la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 anziché la demolizione. Con motivi aggiunti sono state impugnate l’ordinanza di demolizione e l’ordinanza di pagamento della sanzione di 4.000 euro adottata per l’inottemperanza.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo palesemente infondate le censure. I provvedimenti impugnati risultano fondati sull’esecuzione delle opere in assenza sia del permesso di costruire sia dell’autorizzazione paesaggistica, in violazione del d.lgs. n. 42/2004, nonché sulla localizzazione dell’intervento in area classificata a rischio sismico di classe III. Le contestazioni relative alla partecipazione procedimentale e alla comunicazione di avvio sono state ritenute non decisive: l’ordinanza di demolizione costituisce esercizio di attività vincolata e, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, una maggiore partecipazione della ricorrente non avrebbe potuto condurre a un diverso esito. La Sezione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, per l’adozione dell’ordinanza di demolizione, non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento. Pur rilevando la mancata risposta alle richieste concernenti l’attualità dell’interesse e il lungo tempo trascorso, la Sezione ha ritenuto di poter decidere il ricorso nel merito in ragione della manifesta infondatezza delle doglianze.

Osservazioni

Diniego di sanatoria

Il diniego è ritenuto legittimo perché le opere sono state realizzate in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, in area sottoposta a vincoli paesaggistici, idrogeologici e ambientali e classificata a rischio sismico di classe III.

Partecipazione procedimentale e comunicazione di avvio

Le doglianze relative alla violazione delle garanzie partecipative non possono determinare l’annullamento degli atti, poiché l’attività repressiva degli abusi edilizi è vincolata e una più intensa partecipazione non avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento.

Ordinanza di demolizione

L’ordine di demolizione è legittimo quale conseguenza dell’accertata realizzazione di opere abusive in assenza dei titoli abilitativi richiesti. La Sezione esclude la rilevanza della qualificazione prospettata dalla ricorrente come manutenzione straordinaria.

Ordinanza di pagamento

L’ingiunzione di pagamento della sanzione di 4.000 euro, adottata per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, non è stata travolta da illegittimità derivata, poiché i provvedimenti presupposti sono stati ritenuti legittimi.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Richiamato quale fondamento della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003

    La ricorrente ne invoca l’applicazione per ottenere la sanatoria; il Comune ha ritenuto non ammissibile la regolarizzazione in ragione dei vincoli gravanti sull’area. Il parere conferma il rigetto della domanda sulla base dell’assenza dei titoli edilizio e paesaggistico.

  • artt. 31 e seguenti legge n. 47/1985

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina della sanatoria edilizia.

  • artt. 146, 149 e 167 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamati in relazione all’autorizzazione paesaggistica e alla disciplina degli interventi realizzati in area vincolata.

  • artt. 7 e 21-octies legge n. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non conduce all’annullamento dell’ordinanza di demolizione quando l’esercizio del potere è vincolato e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Costituisce il fondamento dell’ordine di demolizione per gli interventi edilizi abusivi e della sanzione conseguente all’inottemperanza.

  • art. 37 d.P.R. n. 380/2001

    La ricorrente ne invoca l’applicazione in luogo della demolizione; la tesi non è accolta.

  • legge n. 64/1974 e legge regionale n. 9/1983

    Richiamate per la classificazione dell’area come zona a rischio sismico di classe III.

  • Consiglio di Stato, n. 9715/2022 e n. 755/2023

    “l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione con la conseguenza che, ai fini dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, non è nemmeno necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto alla stregua dell’art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241”

    La giurisprudenza è richiamata a sostegno della natura vincolata dell’ordinanza di demolizione e della non necessità della comunicazione di avvio.

Massime di principio

  • L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi mediante ordinanza di demolizione costituisce attività vincolata, priva di margini di discrezionalità amministrativa.
  • Quando l’ordinanza di demolizione è adottata nell’esercizio di un potere vincolato, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento dell’atto se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
  • La realizzazione di opere edilizie in assenza del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica legittima l’adozione dei provvedimenti repressivi edilizi, ove l’intervento ricada in area sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali.
  • La mancata attualizzazione dell’interesse alla decisione, pur rilevata in relazione al lungo tempo trascorso e all’assenza di riscontri del ricorrente, non impedisce la decisione nel merito quando le censure risultino palesemente infondate.

Diniego di sanatoria e repressione di opere edilizie abusive

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una proprietaria contro il Comune di Capri per l’annullamento del diniego di sanatoria relativo alla chiusura di una veranda e dei successivi provvedimenti repressivi edilizi. La Sezione Prima del Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso.

Premesse e richiesta di sanatoria

L’immobile, sito nel Comune di Capri, era stato interessato da un intervento edilizio eseguito senza titolo abilitativo. La proprietaria aveva presentato nel 2003 domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003, descrivendo l’intervento come un ampliamento retrostante di un fabbricato a due livelli, consistente in una piccola veranda di circa 16 mq e 52 mc.

Il Comune aveva respinto la domanda rilevando che le opere ricadevano in zona sottoposta a vincolo paesistico, idrogeologico e ambientale e ritenendo, per tale ragione, non ammissibile la procedura di regolarizzazione.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto violazione della disciplina sul condono edilizio, della normativa paesaggistica, della legge n. 241/1990 e del piano territoriale comunale. Ha lamentato, in particolare:

  • l’assenza di un’effettiva istruttoria sulla natura assoluta o relativa dei vincoli presenti sull’area;
  • la carenza di motivazione del diniego;
  • la lesione delle garanzie partecipative;
  • la qualificazione dell’intervento come manutenzione straordinaria;
  • l’assenza di un nuovo volume edilizio, poiché la veranda sarebbe stata chiusa mediante vetrate sui due lati originariamente aperti;
  • l’illegittimità dell’ordine di demolizione, che avrebbe dovuto essere sostituito dalla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001.

Con successivi motivi aggiunti sono state impugnate l’ordinanza di demolizione n. 42 del 30 marzo 2017 e l’ordinanza n. 306 del 3 settembre 2017, con la quale era stata ingiunta la sanzione di 4.000 euro per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Vicende procedimentali

Il ricorso era stato inizialmente esaminato nel 2017. In quella sede la Sezione aveva adottato un parere interlocutorio per acquisire la relazione ministeriale, rilevando irregolarità nella presentazione del ricorso, e aveva respinto l’istanza cautelare per l’assenza di danni gravi e irreparabili.

Nel 2024 la Sezione aveva chiesto di chiarire se persistesse l’interesse alla definizione del giudizio, considerato il lungo tempo trascorso. Il Ministero aveva comunicato di non aver ricevuto dalla ricorrente indicazioni sulla permanenza dell’interesse o su eventuali sopravvenienze. Nel 2025 era stata inoltre richiesta al Comune una relazione esaustiva sulle singole censure e sull’attualità dell’interesse.

Nonostante l’assenza di riscontri sull’interesse attuale, la Sezione ha ritenuto di poter definire il ricorso nel merito, in ragione della palese infondatezza delle doglianze.

Valutazioni sul fondamento degli atti impugnati

Il Consiglio di Stato ha rilevato che il diniego di sanatoria, l’ordine di demolizione e l’ingiunzione di pagamento trovano fondamento nell’assenza dei titoli necessari: il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica.

Le opere risultavano inoltre realizzate in violazione della disciplina paesaggistica contenuta nel d.lgs. n. 42/2004 e insistevano in un’area classificata a rischio sismico di classe III dal 28 novembre 2002, ai sensi della legge n. 64/1974 e della legge regionale n. 9/1983.

La Sezione non ha quindi accolto la ricostruzione della ricorrente secondo cui l’intervento sarebbe stato una mera manutenzione straordinaria priva di rilevanza volumetrica e ha confermato la legittimità della reazione amministrativa fondata sull’abusività delle opere.

Partecipazione procedimentale e natura vincolata

Le censure relative alla mancata comunicazione di avvio e alla lesione della partecipazione procedimentale sono state respinte.

Secondo il parere, l’ordinanza di demolizione costituisce espressione di attività provvedimentale vincolata e non lascia margini di discrezionalità all’amministrazione una volta accertata la realizzazione di opere abusive prive dei necessari titoli. Ne consegue che una maggiore partecipazione della proprietaria non avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto del provvedimento.

La Sezione ha richiamato le sentenze del Consiglio di Stato n. 9715 del 2022 e n. 755 del 2023, secondo cui, per l’adozione dell’ordinanza di demolizione, non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento e l’atto non può essere annullato ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 quando il suo contenuto sia vincolato.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. La ricorrente non ha ottenuto l’annullamento né del diniego di sanatoria né dell’ordine di demolizione né della sanzione pecuniaria conseguente all’inottemperanza. La decisione è fondata sulla legittimità degli atti rispetto all’assenza dei titoli edilizio e paesaggistico, alla presenza dei vincoli gravanti sull’area e alla natura vincolata del potere repressivo edilizio.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiSopravvenuta carenza di interesse

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