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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09551/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalle trattenute operate da una cassa previdenziale privatizzata sui ratei di pensione di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà. Il giudizio di merito aveva accolto la domanda del pensionato, ritenendo illegittima l’applicazione del contributo perché non sorretta da una norma di legge e quindi incompatibile con la riserva di legge dell’art. 23 Cost.; aveva inoltre escluso la prescrizione della pretesa restitutoria, ritenendo applicabile il termine decennale. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha denunciato la violazione della disciplina sull’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e delle norme che, a suo dire, legittimerebbero il contributo di solidarietà, sostenendo che la delibera era stata adottata prima della maturazione del diritto alla pensione e che la novella dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, nonché altre disposizioni invocate, ne consentissero l’adozione; 2) ha sostenuto che il contributo sarebbe stato comunque applicabile almeno per il biennio 2012-2013; 3) ha censurato il rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute, invocando le norme sulla prescrizione dei ratei pensionistici e sulla riliquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato un orientamento di legittimità consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non hanno il potere di istituire, con fonte regolamentare interna, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti; un prelievo del genere costituisce prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost. ed esula dai limiti dell’autonomia regolamentare riconosciuta dalla normativa di settore. Ha inoltre ribadito che le norme invocate dalla ricorrente, comprese quelle che consentono interventi per l’equilibrio finanziario di lungo periodo, non si attagliano al contributo di solidarietà qui in esame, che ha natura provvisoria e non coincide con misure strutturali sui criteri di calcolo della pensione. Quanto alla prescrizione, ha confermato che il termine quinquennale presuppone la liquidità ed esigibilità del credito; quando è contestato l’ammontare della prestazione pensionistica per effetto di trattenute illegittime, il diritto alla riliquidazione resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e, trattandosi di ricorso dichiarato inammissibile e definito in conformità alla proposta non accettata, ha applicato anche la condanna alla sanzione pecuniaria processuale in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, l. 8 agosto 1995, n. 335

    come modificato dall'art. 1, comma 763, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    attribuisce autonomia regolamentare agli enti previdenziali privatizzati solo entro limiti specifici, non comprensivi dell’istituzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati

  • art. 1, comma 488, l. 27 dicembre 2013, n. 147

    norma di interpretazione autentica che riguarda atti finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine; non si applica al contributo di solidarietà provvisorio sui trattamenti pensionistici

  • art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    convertito, con modificazioni, nella l. 22 dicembre 2011, n. 214

    consente interventi regolamentari per assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, non la legittimazione di un contributo di solidarietà di natura provvisoria

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà costituisce prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale

  • art. 38 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina previdenziale, ma non idoneo a sovvertire l’orientamento sulla illegittimità del prelievo

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale dei ratei presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; se è contestata la misura della pensione per trattenute illegittime, non opera

  • art. 2943 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all’interruzione della prescrizione

  • art. 2946 c.c.

    termine ordinario decennale applicabile al diritto alla riliquidazione quando non ricorrono i presupposti della prescrizione breve

  • art. 19, comma 3, l. 29 gennaio 1986, n. 21

    anch’esso presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, quindi non giustifica la prescrizione quinquennale nel caso concreto

  • art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    riguarda la riliquidazione della pensione, non l’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per i motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità perché il ricorso non offriva argomenti idonei a superare l’orientamento giurisprudenziale consolidato

  • art. 380-bis, ult. co., c.p.c.

    nel giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, consente l’applicazione della disciplina sanzionatoria e della condanna pecuniaria

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicati per la condanna a una somma equitativamente determinata in favore della controparte e della Cassa delle Ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per gli effetti economici conseguenti all’inammissibilità del ricorso

  • artt. 2, 3 e 38 Cost.

    richiamati dalla ricorrente, ma non tali da superare il principio della riserva di legge per la prestazione patrimoniale imposta

  • artt. 1 e 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    richiamati quale base dell’autonomia degli enti previdenziali privatizzati, ma non estensibile al potere di imporre contributi di solidarietà sui ratei pensionistici

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, senza incidere sull’esito

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati possono esercitare l’autonomia regolamentare solo nei limiti fissati dalla legge; non possono introdurre con fonte interna una trattenuta qualificabile come contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, perché si tratta di prestazione patrimoniale imposta soggetta alla riserva di legge.
  • Le disposizioni che consentono interventi per garantire l’equilibrio finanziario di lungo periodo dell’ente non legittimano automaticamente prelievi temporanei e straordinari sui trattamenti pensionistici, se tali misure non incidono sui criteri di determinazione della pensione ma impongono un sacrificio patrimoniale ulteriore.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; quando è controverso l’ammontare della prestazione per effetto di trattenute illegittime, il diritto alla riliquidazione resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
  • Per contestare utilmente un orientamento giurisprudenziale consolidato in sede di legittimità, il ricorrente deve fornire argomenti nuovi e idonei a provocarne il mutamento; in difetto, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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