Cassazione Civile, Ordinanza n. 16790/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società costruttrice aveva stipulato con un comune una convenzione di lottizzazione per un'area destinata a interventi edilizi e opere di urbanizzazione, assumendo obblighi di esecuzione di opere e di cessione di aree in cambio dell'esenzione da alcuni contributi urbanistici. I lavori si erano interrotti quando l'ANAS aveva impedito la presa in consegna di una strada realizzata dall'impresa, rilevando che il tracciato era uno svincolo stradale e che doveva rispettarsi il limite di distanza legale di 20 metri, poi l'ANAS aveva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi per costruzioni eseguite in area di svincolo. L'impresa aveva promosso arbitrato contro il comune chiedendo la risoluzione, nullità o annullamento della convenzione e il risarcimento dei danni, sostenendo che l'amministrazione aveva rilasciato i permessi di costruire e approvato gli atti urbanistici senza verificare la reale edificabilità dell'area. Il collegio arbitrale aveva condannato il comune al risarcimento; la corte d'appello aveva confermato la compromettibilità in arbitri della lite, rideterminando però il danno con riduzione del 20% per concorso colposo del danneggiato. Il comune ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della clausola compromissoria e dei lodi per difetto assoluto di giurisdizione e per violazione delle norme che regolano arbitrato e convenzioni urbanistiche, sostenendo che la materia apparteneva alla giurisdizione esclusiva amministrativa e non era compromettibile perché coinvolgeva anche interessi legittimi; con il secondo ha censurato la riduzione solo parziale del danno per concorso colposo della società, lamentando che la sua negligenza fosse causa esclusiva del pregiudizio. La società ha proposto ricorso incidentale deducendo omessa pronuncia su interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del comune sia il ricorso incidentale della società. Ha affermato che la controversia sulla convenzione urbanistica, pur inserita in un ambito di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poteva essere deferita ad arbitri rituali quando abbia ad oggetto diritti soggettivi e non interessi legittimi; nel caso concreto la lite atteneva al rispetto di norme di relazione, alla lesione dell'affidamento e alla responsabilità della pubblica amministrazione, quindi riguardava diritti soggettivi ed era compromettibile in arbitri. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo del comune perché introduceva in cassazione una questione nuova, non corrispondente alle difese svolte in appello, e comunque non era consentito rivalutare il merito sul concorso colposo. Ha infine respinto il ricorso incidentale perché la decisione di appello aveva limitato la nullità del lodo alla sola sorte capitale oggetto di censura, rendendo definitive le parti non impugnate del lodo, sicché non vi era omessa pronuncia sugli accessori. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
consente la compromettibilità in arbitri rituali delle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 11, ultimo comma, l. 241/1990
le convenzioni urbanistiche sono qualificate come accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo.
art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato nel motivo del ricorrente per sostenere la nullità del lodo in caso di difetto di giurisdizione.
art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato nel motivo del ricorrente per sostenere la nullità del lodo.
art. 829, comma 4, n. 2, c.p.c.
richiamato nel motivo del ricorrente in relazione alla dedotta invalidità della compromissione.
richiamati per contestare l'arbitrabilità della controversia.
richiamato nel primo motivo e nel ricorso incidentale come vizio di omessa pronuncia.
richiamato nel primo motivo; la Corte osserva che il giudizio di impugnazione del lodo si svolge nei limiti delle censure proposte.
le parti non impugnate del lodo restano definitive e non possono essere rimesse in discussione.
art. 25 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso del comune.
art. 103 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso del comune in tema di giurisdizione amministrativa.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso del comune.
art. 113 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso del comune.
la questione di giurisdizione può essere delibata direttamente dalla sezione semplice alla luce dei principi già fissati dalle Sezioni Unite.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
le controversie relative alle convenzioni urbanistiche rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
richiamato per il concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno.
giustifica la compensazione integrale delle spese per reciproca soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Le controversie derivanti da convenzioni urbanistiche, pur rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono compromettibili in arbitri rituali quando abbiano ad oggetto diritti soggettivi; la compromettibilità è invece esclusa se la lite investe interessi legittimi.
- Per stabilire se una controversia in materia urbanistica sia arbitrabile occorre guardare al contenuto sostanziale della domanda e verificare se si controverta del rispetto di norme di relazione e della lesione dell'affidamento, oppure dell'esercizio di poteri autoritativi tipici.
- Una domanda risarcitoria fondata sulla violazione dell'affidamento del privato e sulla condotta della pubblica amministrazione contraria a buona fede e correttezza riguarda diritti soggettivi ed è quindi devolvibile ad arbitrato rituale.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione che richiedano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
- In sede di impugnazione del lodo arbitrale, le parti non devolute a censura restano definitive; il giudice dell'impugnazione può intervenire solo sui capi effettivamente impugnati e sui loro accessori dipendenti.
- La valutazione del concorso colposo e della sua incidenza percentuale sul danno è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente e logicamente non contraddittoria.
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