Cassazione Civile, Ordinanza n. 16569/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica catastale con il quale l'Ufficio ha ripristinato il classamento originario in categoria D/5 di un fabbricato urbano sito in Lucca, già oggetto di procedura DOCFA per una diversa distribuzione degli ambienti interni. La società proprietaria aveva chiesto il frazionamento dell'immobile, con attribuzione della categoria D/5 a una sola porzione e della categoria A/10 a quattro porzioni destinate a uffici. In appello la pretesa era stata respinta sul rilievo che l'intero fabbricato avesse destinazione unitaria all'attività bancaria. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla revisione catastale e sulla disciplina degli immobili speciali, censurando il richiamo alla L. n. 311/2004 e sostenendo l'inapplicabilità della L. n. 208/2015 agli immobili in categoria D/5; 2) violazione delle norme catastali sulla distinta autonomia funzionale e reddituale delle unità immobiliari, contestando che gli ambienti non potessero considerarsi autonomi solo perché collegati internamente; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice ritenuto assolto l'onere probatorio dell'Ufficio per il solo ripristino del classamento originario, senza adeguata prova dei presupposti della maggiore rendita; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente sul motivo di appello relativo alla stima dell'immobile.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo nei limiti di cui in motivazione, ha rigettato il primo e il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto infondato il richiamo alla disciplina degli 'imbullonati' per giustificare la richiesta classificazione A/10 di porzioni di un immobile ancora unitariamente destinato all'attività bancaria, ma ha rilevato errore nella motivazione sul riparto dell'onere probatorio, non essendo sufficiente il mero ripristino del classamento originario a fondare automaticamente la maggiore rendita senza adeguata dimostrazione dei presupposti fattuali e tecnici da parte dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 1, commi 335 e 336, L. 30 dicembre 2004, n. 311
Riguardano ipotesi di revisione del classamento su iniziativa dell'amministrazione comunale: per modifiche specifiche dell'unità immobiliare o per revisione dei parametri della microzona; non erano il fondamento corretto della fattispecie esaminata.
art. 1, commi 21 e 22, L. 28 dicembre 2015, n. 208
La disciplina incide sulla stima diretta degli immobili dei gruppi D ed E escludendo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo; non legittima il frazionamento catastale in categorie diverse di porzioni di un immobile ancora destinato unitariamente all'attività bancaria.
art. 1, comma 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701
La procedura DOCFA è utilizzabile solo per nuova costruzione o variazione dello stato del bene; il suo impiego presuppone una variazione effettiva dell'immobile che incida sulla consistenza delle unità immobiliari.
art. 5 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato insieme alle altre norme catastali sulla denuncia delle variazioni nello stato dei beni.
art. 40 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Definisce l'unità immobiliare urbana come fabbricato o porzione di fabbricato che rappresenti un cespite indipendente nello stato in cui si trova.
art. 8 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Per gli immobili costruiti per speciali esigenze industriali o commerciali, non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, non si procede alla classificazione ordinaria.
art. 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Il classamento avviene in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche dell'unità immobiliare al momento del classamento.
art. 63 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Se un'unità immobiliare ha parti con destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, si attribuisce la categoria corrispondente alla parte prevalente nella formazione del reddito.
L'onere di provare i presupposti della pretesa catastale grava sull'Amministrazione finanziaria; il giudice non può invertire tale riparto ponendo a carico del contribuente la dimostrazione dell'infondatezza dell'aumento di rendita.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituiscono i parametri formali dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
Consente la correzione della motivazione pur in presenza di dispositivo corretto in diritto.
Richiamato nel motivo di nullità per omessa pronuncia.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per vizio di motivazione apparente o mancante.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per i limiti del ricorso per cassazione nel processo tributario.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale, la revisione richiesta tramite DOCFA presuppone una variazione effettiva dello stato dell'immobile; se non vi sono modifiche strutturali o mutamenti incidenti sulla consistenza delle unità, il mero mutamento della destinazione interna o organizzativa non basta a fondare un diverso classamento.
- La disciplina introdotta per gli immobili dei gruppi D ed E dalla L. n. 208/2015 serve a ridefinire la base di stima diretta escludendo gli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo, ma non consente di attribuire a porzioni di un fabbricato, ancora unitariamente asservito all'attività originaria, categorie catastali diverse come A/10 in luogo di D/5.
- Quando l'Ufficio rettifica il classamento in sede DOCFA, deve fornire elementi fattuali e tecnici idonei a giustificare la maggiore rendita; il ripristino del classamento originario o il mero dissenso rispetto alla proposta del contribuente non bastano di per sé a soddisfare l'onere probatorio dell'Amministrazione.
- L'inversione del riparto dell'onere della prova nel contenzioso catastale è censurabile: non può pretendersi che sia il contribuente a dimostrare l'inesattezza della pretesa erariale in assenza di una compiuta allegazione e dimostrazione dei fatti costitutivi da parte dell'Ufficio.
- Nel classamento di immobili a destinazione speciale occorre guardare alla destinazione ordinaria e alla prevalenza della parte che forma il reddito; la qualificazione catastale non può essere scomposta in categorie diverse se l'unità immobiliare, nello stato di fatto accertato, rimane funzionalmente unitaria e prevalentemente destinata alla medesima attività.
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