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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34311/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente impugnava la sentenza della CTR Toscana che aveva riformato il primo grado e ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione su un immobile del debitore, nonostante la successiva riduzione del carico a euro 17.625,13. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'ipoteca non potesse essere iscritta perché il credito era inferiore alla soglia di euro 20.000. Con il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 76 del medesimo d.P.R., come modificato, deducendo l'impignorabilità della prima casa adibita ad abitazione principale e unica proprietà. Con il terzo motivo censurava l'omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere per sopravvenuta impignorabilità della prima casa. Con l'ultimo motivo invocava l'art. 170 c.c., sostenendo che il debito tributario, sorto in relazione all'attività professionale, fosse estraneo ai bisogni della famiglia e che l'immobile fosse compreso in un fondo patrimoniale regolarmente trascritto. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi e infondato l'ultimo, affermando che la questione della soglia di iscrivibilità e quella della sopravvenuta impignorabilità non erano state tempestivamente dedotte nel giudizio di merito; inoltre ha ribadito che l'ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 è misura di garanzia autonoma rispetto all'esecuzione forzata e non incontra i limiti propri dell'espropriazione, salva la soglia minima di legge. Quanto al fondo patrimoniale, ha confermato che l'iscrizione ipotecaria è legittima anche sui beni del fondo alle condizioni dell'art. 170 c.c. e che grava sul debitore l'onere di provare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, prova non fornita nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità dell'iscrizione ipotecaria. Ha ritenuto tardive le eccezioni relative alla soglia legale e alla sopravvenuta impignorabilità della prima casa, perché non proposte nei modi e nei termini del giudizio tributario, e ha escluso che il solo fatto che il debito derivasse dall'attività professionale bastasse a dimostrare l'estraneità ai bisogni familiari in presenza di un fondo patrimoniale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    importo complessivo del credito ... non sia inferiore complessivamente a ventimila euro

    l'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione è ammessa come misura di garanzia autonoma, soggetta alla soglia minima di euro 20.000, e non coincide con un atto di espropriazione forzata

  • art. 76 d.P.R. n. 602/1973

    come novellato dall'art. 52 lett. g del d.l. 69/2013

    la disciplina dell'espropriazione immobiliare non si trasferisce automaticamente all'iscrizione ipotecaria, che resta istituto distinto

  • art. 170 c.c.

    l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è legittima se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se il creditore non conosceva l'estraneità di tali bisogni; l'onere della prova dell'estraneità grava sul debitore

  • art. 2740 c.c.

    i beni immobili restano parte della garanzia patrimoniale generale del debitore, salvo i limiti specificamente previsti dalla legge

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come vizio denunciato per omessa pronuncia

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 7

    ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti

    nel processo tributario il potere istruttorio del giudice opera entro i limiti dei fatti allegati dalle parti

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 24

    le integrazioni dei motivi oltre il ricorso introduttivo sono consentite solo nei casi tassativi previsti dalla norma

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 32

    le memorie difensive costituiscono il momento processuale entro cui far valere deduzioni sopravvenute nei limiti consentiti

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57, comma 2

    nel giudizio tributario non possono proporsi in appello eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le eccezioni in senso tecnico non rilevabili d'ufficio devono essere dedotte tempestivamente nei modi e nei termini previsti dal rito; la loro proposizione per la prima volta in appello è inammissibile.
  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 è una misura cautelare e di garanzia autonoma rispetto all'espropriazione forzata: non è soggetta ai limiti propri dell'espropriazione immobiliare, se non per il rispetto della soglia minima di valore fissata dalla legge.
  • La sopravvenuta riduzione del credito non può essere utilmente fatta valere in cassazione se la relativa eccezione non è stata proposta tempestivamente nel giudizio di merito, trattandosi di fatto sopravvenuto che richiede specifica allegazione di parte.
  • Chi invoca l'impignorabilità dei beni compresi in un fondo patrimoniale deve provare non solo la costituzione e opponibilità del fondo, ma anche l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia; il semplice collegamento del debito all'attività professionale o imprenditoriale non basta, di per sé, a escludere la destinazione ai bisogni familiari.
  • I beni inseriti in un fondo patrimoniale non sono automaticamente sottratti alla garanzia patrimoniale del creditore: la protezione opera solo entro i limiti dell'art. 170 c.c. e secondo il concreto fatto generatore dell'obbligazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneOpposizioni esecutiveAccollo ed espromissionePegno e ipotecaMora
RamiTributiEsecuzioniObbligazioniDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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