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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11836/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di indagini bancarie relative all'anno d'imposta 2007, l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori redditi per complessivi euro 468.800,00, ritenendo non giustificati i versamenti rinvenuti su conti correnti intestati al contribuente. Il contribuente ha opposto che gran parte delle somme (indicate come euro 453.300,00) proveniva da una cugina, la quale avrebbe voluto donargli un immobile del valore di euro 500.000,00 simulando una compravendita; la provvista bancaria sarebbe servita per il finto pagamento del prezzo e, dopo il ripensamento della presunta donante e la retrocessione dell'immobile, le somme gli sarebbero state restituite in contanti tramite successivi prelievi. In ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e delle norme sulla simulazione e sull'onere della prova, sostenendo che la prova contraria alla presunzione fiscale poteva essere fornita anche per presunzioni e che la controdichiarazione non era l'unico mezzo per dimostrare la simulazione, essendo idonei anche l'atto di retrocessione e l'atto transattivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella sentenza resa in altro giudizio tra la presunta donante e l'accordo transattivo del 13 giugno 2012, con richiamo al pagamento delle spese connesse agli atti simulati; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia su specifiche censure in appello e mancata valutazione dei documenti indicati.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo. Ha affermato che, in tema di indagini bancarie, la presunzione legale dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 consente di imputare a reddito i versamenti non giustificati, salvo prova analitica contraria da parte del contribuente; nel caso concreto, la CTR aveva correttamente escluso che fosse stata provata la simulazione della compravendita e quindi la natura non reddituale delle somme. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato la presenza di "doppia conforme" e l'assenza della necessaria indicazione di ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado, con conseguente inammissibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Sul terzo motivo ha escluso il vizio di omessa pronuncia, poiché la CTR aveva comunque deciso in senso sfavorevole al contribuente sui motivi di appello, affermando l'inesistenza della prova della simulazione e la correttezza della motivazione di primo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    quarto, quinto e sesto comma

    La presunzione legale sui movimenti bancari consente di considerare come redditi i versamenti e i prelevamenti non giustificati; il contribuente può vincerla solo con prova analitica dell'avvenuta inclusione nelle dichiarazioni o della natura non imponibile delle operazioni.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le risultanze delle indagini bancarie fondano una presunzione legale di redditività dei movimenti sui conti correnti del contribuente, senza necessità dei requisiti propri delle presunzioni semplici.

  • art. 2729 c.c.

    I requisiti di gravità, precisione e concordanza sono richiesti per le presunzioni semplici, ma non per la presunzione legale derivante dalle indagini bancarie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare la violazione di legge sostanziale; la Corte ha osservato che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente ragioni di fatto diverse tra le due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale è inammissibile se non sono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012

    Individua l'ambito di applicazione della disciplina della doppia conforme ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012

    Richiamato per il testo riformulato dell'art. 360, n. 5, c.p.c., applicabile alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non ricorre se la decisione di appello, pur senza espressa trattazione di ogni motivo, comporta comunque la reiezione delle censure proposte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di indagini bancarie, i versamenti e i prelevamenti sui conti del contribuente costituiscono una presunzione legale di reddito imponibile, che non richiede i requisiti delle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
  • Per vincere la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie il contribuente deve offrire una prova analitica e specifica della non imponibilità delle somme o dell'avvenuta loro considerazione nella dichiarazione, non essendo sufficiente una ricostruzione generica dei movimenti o una mera allegazione di provenienza extracontabile.
  • La prova della simulazione di una compravendita, invocata per giustificare l'origine di somme transitate sui conti, deve emergere da elementi idonei e convincenti; il giudice di merito può escluderla valorizzando l'assenza di un accordo simulatorio e il diniego della controparte apparente.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto le spoglie della violazione di legge quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quali diverse ragioni di fatto abbiano sorretto le due decisioni di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza di appello, pur senza affrontare analiticamente ogni documento o ogni profilo difensivo, rechi comunque una decisione incompatibile con la tesi della parte e quindi comporti il rigetto della relativa censura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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