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Sentenza

Sentenza del 14/03/2019 n. 7254 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria relativa agli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, con cui era stato rideterminato il reddito sulla base degli studi di settore. Con due motivi ha sostenuto che gli avvisi fossero nulli perché non preceduti da un rituale e specifico invito al contraddittorio sugli studi di settore. Ha inoltre contestato che il contraddittorio svolto dall’Ufficio, originariamente finalizzato all’acquisizione di documenti ai sensi degli artt. 51 del D.P.R. n. 633/1972 e 32 del D.P.R. n. 600/1973, potesse essere considerato sufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’accertamento fondato sugli studi di settore richiede necessariamente un contraddittorio preventivo, durante il quale il contribuente deve poter contestare l’applicabilità dello studio e spiegare le ragioni dello scostamento. Tuttavia, non è indispensabile che il primo invito dell’Ufficio sia formalmente denominato o esclusivamente diretto all’applicazione degli studi di settore: è sufficiente che il contribuente abbia avuto concretamente la possibilità di discutere proprio tale applicazione. Nel caso concreto, dai verbali risultava che la contribuente aveva prodotto gli studi di settore, che l’Ufficio aveva prospettato la rideterminazione del reddito e che era stato fissato un ulteriore incontro, al quale la contribuente non aveva partecipato. La Corte ha quindi ritenuto rispettato il contraddittorio, condannando la ricorrente al pagamento di 5.600 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito e al doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 146 del 1998, art. 10, commi 1 e 3-bis

    Disciplina l’accertamento basato sugli studi di settore e impone il contraddittorio con il contribuente. La possibilità concreta di contestare l’applicazione dello studio è condizione di legittimità dell’accertamento.

  • Decreto-legge n. 185 del 2008, art. 27, comma 1, lettera c)

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli studi di settore e alle garanzie procedimentali applicabili.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lettera d)

    Consente l’accertamento analitico-induttivo, nel cui ambito rientra l’utilizzo degli studi di settore, purché l’Ufficio dimostri l’applicabilità dello standard al caso concreto e il contribuente sia posto in condizione di fornire elementi contrari.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    Riguarda i poteri dell’Amministrazione finanziaria di richiedere dati e documenti durante il controllo. Un invito formulato in base a tale norma può essere sufficiente anche ai fini del contraddittorio sugli studi di settore, se nel procedimento il contribuente ha avuto effettivamente la possibilità di discutere la specifica applicazione dello studio.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51

    Attribuisce all’Ufficio poteri istruttori in materia IVA. Anche un invito fondato su questa disposizione può costituire occasione valida di contraddittorio sugli studi di settore, purché la questione sia stata concretamente portata a conoscenza del contribuente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato quando il ricorso è rigettato integralmente.

  • Direttiva IVA 2006/112/CE, art. 273

    La Corte richiama il principio secondo cui gli strumenti di accertamento induttivo sono compatibili con il diritto dell’Unione se rispettano neutralità fiscale, proporzionalità e diritto di difesa del contribuente.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, il contraddittorio preventivo è normalmente necessario: la sua omissione può comportare la nullità dell’accertamento.
  • Non è decisivo il titolo formale dell’invito dell’Amministrazione; conta che il contribuente abbia avuto una possibilità effettiva e concreta di contestare l’applicazione dello studio di settore alla propria situazione.
  • Il contribuente deve partecipare al contraddittorio e fornire elementi specifici sulle circostanze che rendono anomala o non rappresentativa la propria attività rispetto al modello statistico.
  • Se il contribuente, pur regolarmente invitato, non partecipa o non presenta argomentazioni e documenti, l’Ufficio può fondare la pretesa sullo scostamento dagli studi di settore senza ulteriori approfondimenti, salvo altri vizi dell’accertamento.
  • L’Ufficio deve comunque dimostrare che lo studio di settore prescelto è applicabile al caso concreto e deve considerare le deduzioni eventualmente formulate dal contribuente.
  • Verbali degli incontri, documenti prodotti e comunicazioni dell’Ufficio sono elementi rilevanti per provare se il contraddittorio si sia effettivamente svolto e su quali questioni.
  • In una situazione analoga, è opportuno partecipare all’incontro fissato dall’Ufficio, contestare puntualmente lo studio applicato e documentare le ragioni dello scostamento, conservando prova delle proprie osservazioni.

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