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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06380/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per l’anno 2014 relativi a immobili di edilizia residenziale pubblica. La società affidataria della riscossione, soccombente nei gradi di merito, ha ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del d.l. n. 201/2011, 2 del d.m. 22 aprile 2008 e 2697 c.c. Sosteneva che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell’ente impositore l’onere di indicare le ragioni del diniego dell’esenzione IMU, riconosciuta invece solo per gli alloggi sociali, e che avesse assimilato indebitamente gli alloggi assegnati dall’ex IACP agli alloggi sociali. La sentenza impugnata aveva ritenuto esenti gli immobili perché, in base agli accertamenti di fatto, si trattava di alloggi ERP destinati alla locazione permanente e riconducibili alla nozione di alloggio sociale; la ricorrente contestava tale conclusione e la ripartizione dell’onere probatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, in tema di IMU, gli avvisi devono essere motivati sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche dell’imposizione, ma non è necessario che indichino anche le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione; tuttavia, nel caso concreto, la CTR aveva accertato che gli immobili possedevano le caratteristiche degli alloggi sociali ai sensi del d.m. 22 aprile 2008 e della normativa richiamata, sicché risultava corretta l’esenzione IMU per l’annualità 2014. È stata inoltre ribadita la distinzione normativa tra alloggi ex IACP e alloggi sociali, nonché la regola per cui le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della parte intimata. È stato infine dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è stata utilizzata come norma di deduzione del vizio di legittimità per violazione di legge sostanziale.

  • art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    disciplina IMU e prevede, per gli alloggi sociali, l’esenzione; distingue tale categoria dagli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP/enti ERP, per i quali è prevista una diversa agevolazione.

  • art. 2 d.m. 22 aprile 2008

    definisce gli alloggi sociali; solo gli immobili che presentano tali caratteristiche possono beneficiare dell’assimilazione/esenzione richiamata.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova; nel caso concreto, la Corte afferma che non spettava all’ente impositore indicare e provare l’inesistenza di ogni esenzione astrattamente ipotizzabile.

  • art. 6, comma 1, l.r. 21 luglio 1999, n. 44

    richiamato quale previsione regionale che riconosce la funzione sociale degli alloggi ERP, in coerenza con la qualificazione degli immobili come alloggi sociali.

  • art. 2, comma 2, lett. b), d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124

    ha previsto l’assimilazione all’abitazione principale e quindi l’esenzione IMU per gli alloggi sociali a decorrere dal 1° gennaio 2014.

  • art. 4 d.l. 102/2013, conv. in l. 124/2013

    richiamato dalla Corte come disposizione da cui deriva, per il 2014, l’esenzione IMU degli alloggi sociali.

  • art. 8, comma 4, d.lgs. 504/1992

    richiamato per il differente trattamento degli immobili appartenenti alle cooperative edilizie e degli alloggi assegnati dagli IACP, rispetto agli alloggi sociali.

  • art. 13, comma 10, d.l. 201/2011

    prevede una detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti ERP, confermando la distinzione rispetto agli alloggi sociali.

  • art. 14 preleggi

    è richiamato per il principio di stretta interpretazione delle norme fiscali agevolative o esentative, senza ricorso ad analogia o interpretazione estensiva.

  • art. 10, comma 1, l. 212/2000

    sancisce il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra ente impositore e contribuente, con il corollario che non possono essere richiesti documenti già in possesso dell’Ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    norma applicata per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia IMU, l’avviso di accertamento deve essere motivato sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche della pretesa, ma non deve confutare preventivamente ogni possibile esenzione astrattamente configurabile; spetta al contribuente allegare e provare la specifica causa di esclusione invocata.
  • Le norme fiscali che prevedono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione: non è consentito estendere l’agevolazione per analogia a fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal legislatore.
  • Gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica non coincidono automaticamente con gli alloggi sociali: l’esenzione IMU richiede che gli immobili presentino i requisiti oggettivi fissati dalla normativa speciale sugli alloggi sociali.
  • Quando la qualificazione dell’immobile dipende da caratteristiche tecniche e funzionali nella disponibilità della parte pubblica o del soggetto che gestisce l’assegnazione, la prova di tali caratteristiche può essere ricostruita valorizzando il principio di vicinanza della prova e il dovere di collaborazione tra fisco e contribuente.
  • Per il periodo d’imposta 2014, gli alloggi sociali sono assimilati all’abitazione principale ai fini IMU e beneficiano dell’esenzione, mentre per gli immobili ERP diversi dagli alloggi sociali può residuare solo la diversa detrazione prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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