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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00711/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dal diniego tacito di rimborso dell'IRPEF relativa all'anno 2008, chiesta in relazione alla tassazione di una somma erogata dal datore di lavoro a titolo di incentivo all'esodo, qualificata dal contribuente come somma assoggettabile al regime agevolato previsto per il trattamento di fine rapporto/incentivo all'esodo. Il contribuente aveva sostenuto che si dovesse applicare l'aliquota ridotta prevista dal regime transitorio introdotto dal d.l. n. 223/2006, convertito dalla l. n. 248/2006, in ragione di un accordo aziendale risalente al 1999 e di successive proroghe/comunicazioni aziendali. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR Campania aveva confermato il rigetto ritenendo non provata l'adesione del lavoratore al piano di esodo in data anteriore al 4 luglio 2006 e non decisiva la documentazione prodotta. Gli eredi hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 36, comma 23, d.l. n. 223/2006 e dell'art. 3 Cost., per avere la CTR escluso l'agevolazione transitoria; (2) violazione della medesima norma e della circolare applicativa, per avere ritenuto mancante la prova dell'adesione personale al piano agevolato; (3) violazione degli artt. 111 Cost., 115 e 215 c.p.c. e 2704 c.c., per avere negato la prova dell'anteriorità dell'accordo rispetto alla normativa del 2006 e della collocazione a riposo anteriore; (4) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che la motivazione della CTR era sufficiente e logicamente coerente, che l'art. 36, comma 23, d.l. n. 223/2006 consente l'applicazione della disciplina abrogata solo per somme corrisposte in relazione a rapporti cessati prima del 4 luglio 2006 oppure per somme corrisposte in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore a tale data, e che nel caso concreto il contribuente non aveva fornito prova idonea dell'adesione al piano di esodo in epoca utile. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, nelle istanze di rimborso tributario, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto al trattamento fiscale invocato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sulle spese presupponeva l'accoglimento delle doglianze principali, non verificatosi. Il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La disposizione, che prevedeva un'aliquota agevolata per gli incentivi all'esodo, è stata abrogata ma resta applicabile per effetto della disciplina transitoria nei soli casi previsti dall'art. 36, comma 23, d.l. n. 223/2006.

  • art. 36, comma 23, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con l. 4 agosto 2006, n. 248

    «Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è abrogato. La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto»

    La norma transitoria ha efficacia ultrattiva solo in due ipotesi alternative e non cumulative: cessazione del rapporto prima del 4 luglio 2006 oppure corresponsione delle somme in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore a tale data.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di disparità di trattamento, ma non accolto dalla Corte.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per dedurre vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che l'apprezzamento del materiale probatorio è riservato al giudice di merito.

  • art. 215 c.p.c.

    Invocato nel ricorso, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini della prova della documentazione prodotta.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato per la prova della data certa degli atti; la Corte ha ritenuto che la documentazione non dimostrasse comunque l'anteriorità utile richiesta dalla disciplina transitoria.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato contro la statuizione sulle spese, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché fondata sulla premessa dell'erroneità della decisione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di rimborso tributario, il contribuente che agisce per ottenere l'applicazione di un regime fiscale agevolato ha l'onere di allegare e provare tutti i fatti costitutivi del diritto al trattamento invocato, poiché è attore anche in senso sostanziale.
  • La disciplina transitoria che mantiene applicabile un regime fiscale abrogato va interpretata restrittivamente: l'agevolazione opera solo nei casi espressamente previsti dalla norma, senza possibilità di estensione analogica.
  • Per fruire dell'agevolazione sugli incentivi all'esodo, non basta dimostrare l'esistenza di un generico accordo aziendale o di successive proroghe: occorre provare che la cessazione del rapporto o l'adesione al piano siano avvenute entro i limiti temporali e documentali richiesti dalla legge.
  • La valutazione della sufficienza e attendibilità della documentazione probatoria è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • La censura sulle spese di lite è inammissibile quando si fonda esclusivamente sull'assunto dell'erroneità della decisione principale e tale assunto venga respinto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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