Cassazione Civile, Sentenza n. 5515/2022 del 21/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per l'anno 2006 che ha rideterminato il reddito d'impresa e la base imponibile, con contestazioni sia di natura processuale (asserita mancata redazione/ notifica di un Processo Verbale di Costatazione, omissione del contraddittorio endoprocedimentale, vizio di legittimazione del sottoscrittore dell'atto) sia di merito (ritenuta indeducibilità di costi: utilizzo di un fondo svalutazione crediti 'tassato' per Euro 626.523,00 e modalità di ammortamento dell'avviamento DuPont per Euro 108.944,80). In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, omesso esame di fatti controversi e decisivi (art. 62 D.Lgs. 546/1992) riguardo alla documentazione provata sul fondo e sull'ammortamento, violazioni di norme civilistiche e fiscali sull'ammortamento, e vizio di legittimazione del firmatario dell'atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo e il quarto motivo (cioè non ha accolto la censura relativa alla nullità per mancato contraddittorio/preavviso né quella relativa alla nullità per vizi di legittimazione del firmatario), ma ha accolto il secondo e il terzo motivo per omesso esame di fatti e prove decisivi. La CTR aveva rigettato le prove documentali prodotte dalla contribuente in modo sommario; la Cassazione ha ritenuto che la CTR dovesse motivare perché quelle produzioni fossero ritenute inidonee. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di Milano in diversa composizione per nuovo giudizio; le spese di lite del giudizio di legittimità saranno regolate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.
Norma processuale invocata per specificare i mezzi di cassazione (violazione di norme di diritto e omesso esame di fatti decisivi). La Corte ha applicato tali doglianze accogliendo i motivi fondati sull'omesso esame (n.5) e respingendo quelli per mera nullità/violazione formale non sussistenti (nn.3,4).
Richiamato rispetto alla pretesa violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto ammissibile la censura ma ha concluso che, per tributi non armonizzati, l'omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente nullità dell'atto.
art. 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamata nella contestazione del diritto di difesa; la Corte ne conferma la rilevanza ma sottolinea che l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è espressamente imposto dalla normativa solo per i tributi 'armonizzati'.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Invocata dalla ricorrente in relazione alla tutela dei diritti del contribuente; la Corte tiene conto del principio ma lo raccorda con la normativa nazionale e comunitaria sull'obbligo di contraddittorio per tributi armonizzati.
art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Norma suldovere del giudice tributario di esaminare i fatti e le prove; la Corte ha accolto i ricorsi per omesso esame di fatti controversi e decisivi ai sensi di questa disposizione.
artt. 68, comma 3, e 103, comma 3, TUIR
Richiamati nella censura relativa alle modalità di ammortamento dell'avviamento; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente valutato la documentazione e le allegazioni della contribuente in ordine alla deducibilità e alla misura delle quote.
Norma civilistica relativa ai criteri di valutazione e ammortamento: utilizzata per criticare la valutazione della CTR sull'ammortamento dell'avviamento e per sostenere l'omesso esame di fatti decisivi.
art. 42, commi 1 e 3, DPR n. 600/1973
Disposizione che richiede la sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte di capo d'ufficio o di funzionario delegato di carriera direttiva. La Corte ha ritenuto sufficiente la documentazione di delega/attribuzione di firma prodotta dall'Agenzia e ha respinto il vizio di legittimazione.
Massime di principio
- Per tributi non armonizzati (es. IRES e IRAP) non sussiste, in generale, un obbligo automatico dell'Amministrazione di instaurare un contraddittorio endoprocedimentale o di notificare un Processo Verbale di Costatazione; l'assenza di tali atti non determina automaticamente la nullità dell'accertamento.
- Se il giudice di primo grado (CTP) riconosce e valorizza documentazione probatoria prodotta dal contribuente, il giudice d'appello deve esaminare espressamente tale documentazione e motivare perché la ritenga inidonea; il mancato esame o la motivazione insufficiente integrano omesso esame di fatti decisivi (art. 62 D.Lgs. 546/1992) e legittimano la cassazione con rinvio.
- Le censure basate sull'omesso esame di fatti e prove decisive vanno proposte richiamando l'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. insieme all'art. 62 D.Lgs. 546/1992; la Corte di legittimità è pronta ad annullare e rinviare quando la motivazione sulla prova è lacunosa.
- La regolarità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento si verifica anche tramite deleghe o attribuzioni di firma: la delega di firma (anche mediante ordini di servizio che indicano la qualifica) è generalmente ritenuta idonea a sanare la sottoscrizione, salvo prova contraria sulla mancanza della 'carriera direttiva'.
- In materia di ammortamenti e rilievi tecnici (es. ammortamento dell'avviamento), la produzione di tabelle esplicative e documentazione contabile ben istruita richiede dall'amministrazione e dal giudice una valutazione motivata; semplici affermazioni di inidoneità della prova senza argomentazione non sono sufficienti.
- La decisione di cassazione che accoglie motivi per omesso esame comporta di norma il rinvio alla CTR per un nuovo giudizio, che dovrà valutare nel merito le produzioni e motivare compiutamente le proprie conclusioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5502/2022 del 21/02/2022
- Sentenza civile · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5514/2022 del 21/02/2022
- Sentenza civile · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5516/2022 del 21/02/2022
- Sentenza civile · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5517/2022 del 21/02/2022
- Sentenza civile · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5624/2022 del 21/02/2022
- Sentenza civile · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5625/2022 del 21/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →