Cassazione Civile, Sentenza n. 5514/2022 del 21/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento (IRES, IVA e IRAP anno 2005) emesso sull'escorta del Processo Verbale di Costatazione della Guardia di Finanza: contestata l'indeducibilità di costi ritenuti relativi ad operazioni inesistenti (fatture emesse da vari fornitori: ITW Srl, Ecoprocess, Gedip, Simi/Sinni, Stella Carmelo) e l'omessa dichiarazione dell'avanzo di esercizio. Il contribuente deduceva vizi di motivazione dell'avviso (rinvio al PVC), violazioni del principio del contraddittorio e della normativa sulle prove e sulle presunzioni, omissione di pronuncia della CTR su taluni punti e insufficienza della motivazione dell'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la motivazione "per relationem" dell'avviso di accertamento che rinviava al PVC, posto che il PVC era stato regolarmente portato a conoscenza del contribuente e questi aveva potuto difendersi. Ha dichiarato inammissibili i motivi che chiedevano una pronuncia sulla omessa dichiarazione dell'avanzo di gestione, rilevando che la CTR aveva implicitamente confermato l'annullamento su quel punto e che solo l'Amministrazione avrebbe potuto proporre impugnazione. Ha inoltre confermato la corretta applicazione delle presunzioni: il contribuente deve provare la sussistenza dei costi e, davanti a indizi concreti forniti dall'Amministrazione (es. mancato accreditamento delle società presso gli stabilimenti, impedimento dell'accesso dei dipendenti), l'onere probatorio grava sul contribuente. Ha rigettato le censure sulla scarsa motivazione della CTR ritenendole infondate o improponibili in questa sede. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 7.300,00, oltre spese prenotate a debito, e riconoscimento dell'obbligo del doppio contributo.
Norme richiamate
DPR n. 600/1973, art. 39
Richiamata in relazione ai requisiti di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ammette la motivazione per relationem se il verbale (PVC) è regolarmente noto al contribuente e consente il contraddittorio.
DPR n. 600/1973, art. 42, comma 2
Riferimento normativo collegato alla forma e contenuto degli atti di riscossione/accertamento; utilizzato per valutare la legittimità del rinvio al PVC nella motivazione.
DPR n. 633/1972, art. 56, comma 5
Citato in tema di elementi probatori e motivazione degli atti fiscali; la Corte conferma che il richiamo al PVC non determina automaticamente nullità se il contribuente è stato messo in condizione di conoscere le ragioni del procedimento.
Legge n. 212/2000, art. 7
Rilevata in relazione ai diritti del contribuente (trasparenza e motivazione); la Corte ha ritenuto tali diritti rispettati essendo il PVC noto e consentito il contraddittorio.
Legge n. 241/1990, art. 3
Richiamata per il principio di buona amministrazione e motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto compatibile il rinvio al PVC con i doveri di motivazione se il contribuente può esercitare le proprie difese.
DPR n. 917/1986, art. 73
Cinquanta riferimenti relativi al reddito e alla tassazione; invocato dal ricorrente per censurare omissioni della CTR; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché il contribuente non era legittimato ad impugnare la mancata pronuncia su quel punto.
Costituzione, art. 53
Richiamato in relazione al principio di contribuzione in rapporto alla capacità contributiva; richiamo strumentale nelle censure sul trattamento fiscale dei consorzi.
DPR n. 600/1973, art. 67
Richiamato tra le norme processuali/fiscali; utilizzato a supporto delle censure sull'onere probatorio e sulle forme dell'accertamento.
DPR n. 917/1986, art. 127
Norma processuale fiscale richiamata nelle censure; la Corte ha ritenuto che le omissioni contestate non determinavano una carenza di tutela del contribuente.
Codice civile, artt. 1147, 2697, 2727, 2729
Art. 2697 (onere della prova) e norme sulla prova in generale invocate: la Corte ribadisce che l'onere della prova della sussistenza dei costi grava sul contribuente e che gli elementi indiziari dell'Amministrazione possono fondare presunzioni legittime.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Richiamati in relazione ai mezzi di prova e alla valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto corretto l'uso delle presunzioni da parte della CTR nei limiti degli indizi concreti.
Costituzione, art. 111, comma 6
Invocato nelle censure relative al giusto processo; la Corte ha escluso vizio rilevante atteso il contraddittorio effettivo e la motivazione sufficiente.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione e alla loro proponibilità; la Corte ha escluso la fondatezza di censure sulla mera insufficienza motivazionale non rilevabili in questa sede.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 4, 53 e 54
Norme del processo tributario richiamate; utilizzate nelle censure procedurali del ricorrente ma la Corte ha ritenuto infondate o improponibili le censure mosse.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione al versamento del contributo unificato e del doppio contributo processuale: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento.
Giurisprudenza citata: Cass. sez. V, 20.12.2018, n. 32957
"la motivazione 'per relationem' ... non è illegittima ... realizza un'economia di scrittura ... non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio"
Principio applicato: è legittimo che l'ufficio rinvii al PVC per motivare l'atto, purché il verbale sia conosciuto dal contribuente e la scelta non pregiudichi il contraddittorio.
Massime di principio
- La motivazione 'per relationem' a verbali di polizia tributaria è valida se il verbale è stato regolarmente portato a conoscenza del contribuente e questi ha potuto esercitare il contraddittorio; non costituisce di per sé carenza di motivazione.
- L'onere della prova circa la sussistenza dei costi dedotti grava sul contribuente; se l'Amministrazione fornisce elementi indiziari concreti che suggeriscono l'inesistenza delle operazioni, il contribuente deve fornire la prova contraria.
- Le presunzioni fondate su indizi concreti (es. mancato accreditamento presso gli stabilimenti, impedimento di accesso del personale) possono legittimare il recupero a tassazione dei costi se adeguatamente motivate.
- La mancata pronuncia di un giudice di grado su un punto può rendere inammissibile l'impugnazione da parte della controparte che non risulti tempestivamente interessata; la legittimazione ad appellare su specifici punti segue le regole ordinarie di impugnazione.
- Le censure generiche sull'insufficienza della motivazione sono sempre più difficili da proporre in cassazione dopo le riforme processuali; è necessario indicare con precisione i profili di doglianza e la loro rilevanza decisiva.
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