Cassazione Civile, Sentenza n. 5624/2022 del 21/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado favorevole ai compratori (i Savoretti) in una lite di compravendita immobiliare: i compratori avevano chiesto risarcimento per la mancata comunicazione dell'assenza del certificato di abitabilità. In cassazione i ricorrenti deducevano, con due motivi strettamente connessi, che i giudici di merito avevano recepito acriticamente la consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.) senza esaminare le critiche tecniche mosse dalle venditrici, perché tali censure erano state formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale (chiusura) e ritenute tardive; la questione centrale era dunque se e quando le osservazioni critiche al contenuto della C.T.U. possano essere sollevate per la prima volta nella comparsa conclusionale e se, se ritenute tardive in primo grado, possano comunque essere riproposte in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione (Sezioni Unite) ha accolto il primo motivo; ha stabilito principi di diritto chiarendo che: (i) va distinto tra vizi procedimentali della C.T.U. (nullità relative) soggetti alla decadenza di cui all'art. 157 c.p.c., che devono essere eccepiti nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, e censure sul "contenuto" e sulla valutazione tecnica della C.T.U., che costituiscono argomentazioni difensive; (ii) le critiche al merito della consulenza possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti, nuove domande, eccezioni o prove; (iii) i termini procedimentali fissati dall'art. 195 c.p.c. (modificato dalla legge 69/2009) hanno natura ordinatoria e funziona no nell'ambito del subprocedimento della C.T.U., e la loro violazione non preclude in astratto la successiva proposta di censure di merito; (iv) il giudice può, tuttavia, sanzionare l'uso tardivo delle osservazioni sotto il profilo del dovere di lealtà processuale (art. 88 c.p.c.) e tenere conto della condotta nella liquidazione delle spese. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.
Norme richiamate
Nei casi previsti dagl articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire
La modifica introdotta dalla legge n.69/2009 ha procedimentalizzato la nomina e la formulazione dei quesiti al C.T.U., favorendo il contraddittorio tecnico; ciò però non impedisce che critiche di merito alla C.T.U. siano formulate successivamente nel corso del giudizio.
La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse
I termini stabiliti hanno natura ordinatoria e acceleratoria rispetto al subprocedimento della C.T.U.; la mancata deduzione di osservazioni nei termini non esclude automaticamente la proposizione, successiva, di censure di merito nelle comparse conclusionali o in appello.
La disposizione disciplina la decadenza relativa per le nullità processuali: le nullità procedimentali della C.T.U. (es. omissione dell'avviso, indagini oltre i limiti imposti) sono, in generale, nullità relative rilevabili nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato.
Imposta il dovere di comportarsi con lealtà e probità in giudizio: il giudice può valutare se la proposizione tardiva di critiche alla C.T.U. integri violazione di tale dovere e, se positivo, riflessi nella liquidazione delle spese.
Il giudice può tener conto della condotta processuale delle parti nella regolamentazione delle spese di lite, anche quando la parte abbia sollevato tardivamente osservazioni alla C.T.U.
Richiamato nel quadro delle norme che limitano la produzione di atti tecnici: la Corte ricorda che la consulenza tecnica di parte è atto difensivo e non è soggetta al divieto di produzione previsto per altri mezzi istruttori, per cui può essere prodotta anche in appello.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra vizi procedimentali della C.T.U. (nullità relative, da eccepire tempestivamente salvo conseguenze) e censure di merito/valutative (argomentazioni difensive).
- Le critiche al contenuto tecnico della C.T.U. possono essere sollevate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti, domande, eccezioni o prove.
- I termini fissati per il deposito di osservazioni alla C.T.U. hanno natura ordinatoria: la loro violazione può incidere sul subprocedimento della C.T.U. ma non impedisce automaticamente la successiva deduzione di censure tecniche, salvo considerazioni di lealtà processuale.
- Se le critiche tardive richiedono integrazioni peritali o chiarimenti, il giudice può disporre supplementi d'indagine, rinnovazioni o sostituzioni del consulente e valutare chi debba sopportare le spese.
- Se si ritiene di aver subito una nullità procedimentale (es. mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni), eccepirla immediatamente nella prima difesa successiva per non incorrere nella decadenza prevista dall'art.157 c.p.c.
- Il giudice può sanzionare con criterio delle spese (art.92) comportamenti processuali scorretti o dilatori connessi alla proposizione tardiva di osservazioni tecniche.
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