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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5517/2022 del 21/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento (anno 2007) relativo a IRES, IVA e IRAP per omessa contabilizzazione di componenti positivi (transfer pricing) e per costi ritenuti non inerenti o non deducibili; in cassazione la contribuente ha dedotto 5 motivi: 1) carenza e apparenza della motivazione della decisione d'appello (violazione artt. 36, 62 D.Lgs. 546/1992 e art. 111 Cost.); 2) vizio di legittimazione del firmatario dell'atto impositivo (art. 42 DPR 600/1973); 3) omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento esecutivo nell'atto impoesattivo (norme dei DI n. 248/2007 e DI n. 78/2010); 4) illegittimità dell'aggio di riscossione per eccessiva misura e possibili profili di aiuto di Stato e violazioni costituzionali ed europee; 5) nullità per mancata pronuncia sulla sospensione ex lege di 180 giorni e sulle modalità di calcolo degli interessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo rilevando insufficiente e apparente motivazione della sentenza d'appello (mancata autonoma valutazione dei rilievi della ricorrente e carente analisi delle questioni complesse come transfer pricing, avviamento e fondo svalutazione crediti) e ha cassato la sentenza della CTR, rimettendo la causa alla Commissione Tributaria di Milano in diversa composizione per nuovo giudizio. Gli altri motivi sono stati respinti: è stata ritenuta valida la sottoscrizione/delega del firmatario (art. 42 DPR 600/1973) secondo la giurisprudenza di legittimità; l'indicazione del responsabile del procedimento di accertamento in un atto impoesattivo è considerata sufficiente per l'intero procedimento; l'aggio di riscossione è stato ritenuto di natura remuneratoria e non colpibile per incostituzionalità né come aiuto di Stato (giurisprudenza e Corte Costituzionale già orientate in tal senso); la questione della sospensione di 180 giorni è infondata poiché si tratta di effetto di legge non necessario da indicare nell'atto. La Corte ha regolato anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 62

    Richiamati in relazione al dovere del giudice d'appello di fornire motivazione propria e autonoma; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente motivato l'adesione alle valutazioni del primo grado, violando i principi di motivazione imposti da tali norme.

  • art. 111 Cost.

    Invocato con riferimento al principio del giusto processo e alla necessità che il provvedimento giurisdizionale esponga ragioni proprie: la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello fosse in parte apparente e dunque deficit di garanzie ai sensi dell'art. 111.

  • DPR n. 600 del 1973, art. 42 (commi richiamati)

    Disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte del Capo dell'ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva; la Corte ha confermato che la delega di firma è valida se, anche ex post, è possibile verificare l'idoneità del delegato tramite ordini di servizio o atti che attestino l'incarico.

  • DI n. 248 del 2007 e DI n. 78 del 2010 (art. 36, comma 4-ter del DI 248/2007; art. 29, comma 1, lett. g) del DI 78/2010)

    Riferiti alla indicazione del responsabile del procedimento nell'atto impoesattivo: la Corte ha stabilito che, in caso di atto 'impoesattivo' che svolge anche funzione di titolo esecutivo, l'indicazione del responsabile del procedimento di accertamento è sufficiente a coprire l'intera procedura anche nella sua fase esecutiva.

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17 (e successive modifiche, con richiamo alla legge 30.12.2021 n. 234)

    Norma che disciplina l'aggio per la riscossione; la Corte ha confermato la qualificazione dell'aggio come corrispettivo remuneratorio dell'attività esattoriale, ritenendo manifestamente infondate le censure di incostituzionalità e di violazione del diritto UE sollevate dalla ricorrente; ha osservato l'esistenza di successivi interventi legislativi ma ha rigettato il motivo nel periodo ratione temporis contestato.

  • Cost., artt. 3, 25, 53, 97 (richiamati nei motivi)

    Richiamati nelle doglianze sulla presunta violazione della capacità contributiva, uguaglianza e buon andamento della PA rispetto all'aggio; la Corte, aderendo alla giurisprudenza consolidata, ha ritenuto tali censure non fondati rispetto alla natura retributiva dell'aggio.

  • Disposizioni sulla sospensione ex lege di 180 giorni (richiamo normativo generico)

    La Corte ha ritenuto che la sospensione prevista dalla legge è un effetto di legge e non richiedeva espressa menzione nell'atto impoesattivo per essere efficace; quindi l'omissione di richiamo nell'atto non comporta nullità.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve fornire una motivazione autonoma e specifica: non è sufficiente il mero richiamo alla decisione di primo grado o all'atto impositivo; in presenza di questioni tecnico-economiche complesse (es. transfer pricing) la motivazione deve contenere un'analisi quantitativa e qualitativa.
  • La sottoscrizione/delega per gli avvisi di accertamento è valida se è possibile identificare il soggetto delegato e la sua qualifica (delega di firma), anche mediante ordini di servizio o atti amministrativi prodotti ex post.
  • Per gli atti 'impoesattivi' (che fungono anche da titolo esecutivo) l'indicazione del responsabile del procedimento di accertamento è generalmente sufficiente a coprire la responsabilità dell'intera procedura, senza necessità di indicare separatamente il responsabile della fase esecutiva.
  • L'aggio di riscossione è qualificato dalla giurisprudenza come remunerazione del servizio esattoriale: le censure di incostituzionalità e di violazione delle norme UE sui sussidi sono, di regola, considerate infondate salvo diverso intervento legislativo.
  • La sospensione prevista ex lege (es. 180 giorni) è un effetto normativo la cui omissione nell'atto non determina automaticamente la nullità; tuttavia questioni procedurali o di calcolo degli interessi possono restare rilevanti se specificamente dedotte e documentate.
  • Prassi consigliata per il contribuente: curare in ogni grado del giudizio l'esposizione dettagliata e documentata dei rilievi (soprattutto su fatti e valutazioni economiche), produrre tempestivamente documentazione di deleghe/firme, chiarire le modalità di calcolo degli interessi contestati e chiedere espressa valutazione di punti tecnici complessi da parte del giudice.

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