Cassazione Civile, Sentenza n. 5517/2022 del 21/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento (anno 2007) relativo a IRES, IVA e IRAP per omessa contabilizzazione di componenti positivi (transfer pricing) e per costi ritenuti non inerenti o non deducibili; in cassazione la contribuente ha dedotto 5 motivi: 1) carenza e apparenza della motivazione della decisione d'appello (violazione artt. 36, 62 D.Lgs. 546/1992 e art. 111 Cost.); 2) vizio di legittimazione del firmatario dell'atto impositivo (art. 42 DPR 600/1973); 3) omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento esecutivo nell'atto impoesattivo (norme dei DI n. 248/2007 e DI n. 78/2010); 4) illegittimità dell'aggio di riscossione per eccessiva misura e possibili profili di aiuto di Stato e violazioni costituzionali ed europee; 5) nullità per mancata pronuncia sulla sospensione ex lege di 180 giorni e sulle modalità di calcolo degli interessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo rilevando insufficiente e apparente motivazione della sentenza d'appello (mancata autonoma valutazione dei rilievi della ricorrente e carente analisi delle questioni complesse come transfer pricing, avviamento e fondo svalutazione crediti) e ha cassato la sentenza della CTR, rimettendo la causa alla Commissione Tributaria di Milano in diversa composizione per nuovo giudizio. Gli altri motivi sono stati respinti: è stata ritenuta valida la sottoscrizione/delega del firmatario (art. 42 DPR 600/1973) secondo la giurisprudenza di legittimità; l'indicazione del responsabile del procedimento di accertamento in un atto impoesattivo è considerata sufficiente per l'intero procedimento; l'aggio di riscossione è stato ritenuto di natura remuneratoria e non colpibile per incostituzionalità né come aiuto di Stato (giurisprudenza e Corte Costituzionale già orientate in tal senso); la questione della sospensione di 180 giorni è infondata poiché si tratta di effetto di legge non necessario da indicare nell'atto. La Corte ha regolato anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 62
Richiamati in relazione al dovere del giudice d'appello di fornire motivazione propria e autonoma; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente motivato l'adesione alle valutazioni del primo grado, violando i principi di motivazione imposti da tali norme.
art. 111 Cost.
Invocato con riferimento al principio del giusto processo e alla necessità che il provvedimento giurisdizionale esponga ragioni proprie: la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello fosse in parte apparente e dunque deficit di garanzie ai sensi dell'art. 111.
DPR n. 600 del 1973, art. 42 (commi richiamati)
Disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte del Capo dell'ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva; la Corte ha confermato che la delega di firma è valida se, anche ex post, è possibile verificare l'idoneità del delegato tramite ordini di servizio o atti che attestino l'incarico.
DI n. 248 del 2007 e DI n. 78 del 2010 (art. 36, comma 4-ter del DI 248/2007; art. 29, comma 1, lett. g) del DI 78/2010)
Riferiti alla indicazione del responsabile del procedimento nell'atto impoesattivo: la Corte ha stabilito che, in caso di atto 'impoesattivo' che svolge anche funzione di titolo esecutivo, l'indicazione del responsabile del procedimento di accertamento è sufficiente a coprire l'intera procedura anche nella sua fase esecutiva.
D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17 (e successive modifiche, con richiamo alla legge 30.12.2021 n. 234)
Norma che disciplina l'aggio per la riscossione; la Corte ha confermato la qualificazione dell'aggio come corrispettivo remuneratorio dell'attività esattoriale, ritenendo manifestamente infondate le censure di incostituzionalità e di violazione del diritto UE sollevate dalla ricorrente; ha osservato l'esistenza di successivi interventi legislativi ma ha rigettato il motivo nel periodo ratione temporis contestato.
Cost., artt. 3, 25, 53, 97 (richiamati nei motivi)
Richiamati nelle doglianze sulla presunta violazione della capacità contributiva, uguaglianza e buon andamento della PA rispetto all'aggio; la Corte, aderendo alla giurisprudenza consolidata, ha ritenuto tali censure non fondati rispetto alla natura retributiva dell'aggio.
Disposizioni sulla sospensione ex lege di 180 giorni (richiamo normativo generico)
La Corte ha ritenuto che la sospensione prevista dalla legge è un effetto di legge e non richiedeva espressa menzione nell'atto impoesattivo per essere efficace; quindi l'omissione di richiamo nell'atto non comporta nullità.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve fornire una motivazione autonoma e specifica: non è sufficiente il mero richiamo alla decisione di primo grado o all'atto impositivo; in presenza di questioni tecnico-economiche complesse (es. transfer pricing) la motivazione deve contenere un'analisi quantitativa e qualitativa.
- La sottoscrizione/delega per gli avvisi di accertamento è valida se è possibile identificare il soggetto delegato e la sua qualifica (delega di firma), anche mediante ordini di servizio o atti amministrativi prodotti ex post.
- Per gli atti 'impoesattivi' (che fungono anche da titolo esecutivo) l'indicazione del responsabile del procedimento di accertamento è generalmente sufficiente a coprire la responsabilità dell'intera procedura, senza necessità di indicare separatamente il responsabile della fase esecutiva.
- L'aggio di riscossione è qualificato dalla giurisprudenza come remunerazione del servizio esattoriale: le censure di incostituzionalità e di violazione delle norme UE sui sussidi sono, di regola, considerate infondate salvo diverso intervento legislativo.
- La sospensione prevista ex lege (es. 180 giorni) è un effetto normativo la cui omissione nell'atto non determina automaticamente la nullità; tuttavia questioni procedurali o di calcolo degli interessi possono restare rilevanti se specificamente dedotte e documentate.
- Prassi consigliata per il contribuente: curare in ogni grado del giudizio l'esposizione dettagliata e documentata dei rilievi (soprattutto su fatti e valutazioni economiche), produrre tempestivamente documentazione di deleghe/firme, chiarire le modalità di calcolo degli interessi contestati e chiedere espressa valutazione di punti tecnici complessi da parte del giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5502/2022 del 21/02/2022
- Sentenza civile · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5514/2022 del 21/02/2022
- Sentenza civile · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5515/2022 del 21/02/2022
- Sentenza civile · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5516/2022 del 21/02/2022
- Sentenza civile · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5624/2022 del 21/02/2022
- Sentenza civile · 21 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5625/2022 del 21/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →