Cassazione Civile, Sentenza n. 5625/2022 del 21/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa al rigetto, da parte del Consorzio del Parmigiano Reggiano, della richiesta di proroga dell'assegnazione di quote latte per la produzione del Parmigiano Reggiano (QLPR) disposta a fronte di un piano di sviluppo aziendale (PSA) presentato da Fattorie San Prospero. Il ricorso al TAR proposto da Melli era volto ad annullare la nota del Consorzio (n.12/2019 PP) di diniego; il TAR respinse il ricorso ritenendo che dagli atti procedimentali emergessero gli elementi giustificativi del diniego; il Consiglio di Stato, in appello, accolse il gravame di Melli annullando la nota per violazione del principio della partecipazione procedimentale e per carenza motivazionale; il Consorzio propose ricorso per cassazione (art. 110 c.p.a.) contestando la giurisdizione del giudice amministrativo. Prima della decisione di Cassazione le parti hanno concluso un accordo transattivo congiunto per definire la controversia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere a seguito dell'accordo transattivo tra le parti. In conformità alla istanza congiunta, la Corte ha altresì dato atto del venir meno dell'efficacia delle sentenze di merito non passate in giudicato (sia della sentenza del Consiglio di Stato n. 414/2021 sia della sentenza del TAR n. 275/2019), ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite e ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, dato che l'inammissibilità è sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
norma che consente il ricorso per cassazione contro le sentenze dei giudici amministrativi; qui è richiamata come titolo del ricorso presentato dal Consorzio
art. 23, comma 8-bis del d.l. n. 137/2020 (conv. in l. n. 176/2020)
richiamata per la procedura in camera di consiglio in mancanza di richieste di discussione orale
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
"raddoppio del contributo unificato"
la Corte ha interpretato che il meccanismo sanzionatorio del raddoppio non si applica quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per cessazione della materia del contendere dovuta a transazione tra le parti
Cass., Sezioni Unite n. 8980/2018
giurisprudenza di riferimento sul potere delle parti di definire convenzionalmente la controversia anche in Cassazione e sulla conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere
Cass., S.U. n. 21217/2021
richiamata a supporto del principio secondo cui l'accordo transattivo fa venir meno l'interesse delle parti e dell'oggetto della controversia
Cass. n. 3542/2017
giurisprudenza citata per sostenere la perdita di efficacia automatica delle sentenze non passate in giudicato quando la controversia viene regolata contrattualmente dalle parti
Cass. n. 20697/2021
ulteriore precedente giurisprudenziale sul venir meno dell'efficacia delle pronunce di merito in caso di definizione convenzionale della controversia
Cass. n. 21127/2021
citata in tema di cessazione della materia del contendere per accordo transattivo
Massime di principio
- Se le parti raggiungono una transazione che definisce la controversia, il giudice di legittimità può dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere e dar atto del venir meno dell'efficacia delle sentenze di merito non passate in giudicato
- La Corte rispetta il potere dispositivo delle parti anche in sede di Cassazione: quando la controversia è regolata convenzionalmente, il processo perde il suo oggetto e l'interesse delle parti all'esame del merito viene meno
- La dichiarazione di perdita di efficacia delle pronunce di merito è automatica quando le parti affidano al negozio transattivo la disciplina della vicenda rinunciando all'efficacia delle sentenze precedenti non definitive
- La compensazione integrale delle spese e la richiesta congiunta delle parti sono ordinariamente accolte quando la definizione della controversia avviene per accordo transattivo
- Le sanzioni procedurali legate al contributo unificato (es. raddoppio previsto dall'art.13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002) non si applicano quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per cessazione della materia del contendere derivante da accordo transattivo
- Nel contesto di procedure amministrative di consorzio (es. rigetto di proroga QLPR), il giudice di merito valuta la regolarità partecipativa e la motivazione dell'atto: carenze in tali requisiti possono portare all'annullamento dell'atto, salvo diversa definizione convenzionale tra le parti
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