Cassazione Civile, Ordinanza n. 31821/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di somme versate a titolo di imposte per gli anni 1990, 1991 e 1992, nell'ambito delle agevolazioni previste per i soggetti residenti nelle zone colpite dal sisma del 1990. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, riconoscendo in astratto il diritto al rimborso del 90% di quanto versato, ma limitandolo alle sole imposte dirette e negandolo per IVA e ritenute alla fonte. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe depositato nei termini la ricevuta di spedizione della notificazione a mezzo posta; 2) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe negato d'ufficio la legittimazione della società a ottenere il rimborso delle ritenute alla fonte, che secondo la ricorrente spetterebbe invece ai soli lavoratori sostituiti; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, censurando l'affermazione della CTR secondo cui la richiesta di rimborso delle ritenute alla fonte avrebbe dovuto essere proposta dai dipendenti contribuenti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha escluso l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, rilevando che nel processo tributario, quando la notifica è effettuata a mezzo posta, il deposito dell'avviso di ricevimento munito di asseverazione postale della data di spedizione può assolvere la stessa funzione probatoria della ricevuta di spedizione. Ha quindi verificato che, nel caso concreto, l'avviso di ricevimento era stato depositato ed era munito di timbro datario dell'ufficio postale, sicché l'appello era ritualmente costituito. Sul secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha ribadito che il beneficio di cui all'art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002, relativo ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, è rivolto al solo soggetto passivo d'imposta in senso sostanziale e non anche al sostituto d'imposta; per le ritenute alla fonte il rimborso spetta ai percipienti/lavoratori e non alla società sostituto. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'Amministrazione in sede di legittimità. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario, ai fini della tempestiva costituzione dell'appellante notificante a mezzo posta, rileva la produzione dell'avviso di ricevimento se idoneo a provare la data di spedizione; non è necessario, in presenza di tale prova, il deposito della distinta/ricevuta di spedizione in sé considerata.
artt. 51 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità/inammissibilità dell'appello per vizi di costituzione della parte appellante.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che la questione della legittimazione al rimborso per le ritenute alla fonte fosse rilevabile e comunque infondata nel merito.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto al rimborso; la Corte, in linea con la giurisprudenza sul beneficio sisma, afferma che la legittimazione al rimborso spetta al soggetto passivo d'imposta sostanziale e, per le ritenute, al sostituito e non al sostituto.
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
La disposizione, relativa al recupero del 90% di quanto dovuto e versato dai contribuenti delle province siciliane colpite dal sisma del 1990, è interpretata come misura eccezionale di indennizzo e non come ordinaria sanatoria; la legittimazione al rimborso spetta al soggetto passivo sostanziale.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
Richiamato nel percorso interpretativo e nella successiva modifica legislativa che ha precisato l'ambito dei soggetti aventi diritto al rimborso per il sisma del 1990.
art. 16-octies, comma 1, lett. b), L. n. 123 del 2017
La modifica legislativa è richiamata come conferma espressa dell'interpretazione secondo cui tra i beneficiari del rimborso sono compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, in relazione alle ritenute subite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente, in presenza dei relativi presupposti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la costituzione della parte appellante che abbia notificato l'impugnazione a mezzo posta non è viziata se, al momento del deposito, viene prodotto l'avviso di ricevimento munito di asseverazione postale della data di spedizione, perché tale documento svolge la stessa funzione probatoria della ricevuta di spedizione.
- La mancata produzione della sola ricevuta di spedizione non determina l'inammissibilità dell'appello quando l'avviso di ricevimento consenta comunque di provare con certezza la tempestività e la ritualità della notificazione.
- I benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 hanno natura eccezionale e indennitaria e vanno interpretati nel senso che il diritto al rimborso spetta al soggetto passivo d'imposta in senso sostanziale, non al mero sostituto d'imposta.
- Per le somme trattenute a titolo di ritenuta alla fonte, il diritto alla restituzione compete al sostituito che ha subito la ritenuta, non al soggetto che ha operato il prelievo come sostituto.
- La successiva legislazione di precisazione può essere valorizzata come conferma interpretativa dell'originaria disciplina agevolativa, soprattutto quando chiarisce l'individuazione dei soggetti legittimati al rimborso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31556/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31557/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31559/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31563/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31564/2021 del 04/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →