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Sentenza

Sentenza del 25/10/2017 n. 25265 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato diversi avvisi di accertamento relativi a IRPEG, ILOR, IRAP e IVA per varie annualità, contestando tra l'altro la competenza territoriale dell'ufficio di Prato, la qualificazione della sede effettiva della società, l'accertamento induttivo, il mancato riconoscimento delle imposte versate all'estero e l'applicazione delle sanzioni. La Corte ha però ritenuto decisivo l'ottavo motivo: gli avvisi erano stati emessi e consegnati prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, senza che l'Agenzia avesse dimostrato specifiche e concrete ragioni di urgenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'ottavo motivo, dichiarando assorbiti tutti gli altri, ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario della società e annullando tutti gli avvisi di accertamento impugnati. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate per le incertezze interpretative allora esistenti, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare alla società 20.000 euro per il giudizio di cassazione, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, salvo specifiche e motivate ragioni di urgenza.

    Il termine di 60 giorni tutela il contraddittorio tra contribuente e amministrazione. La sua violazione comporta l'illegittimità dell'avviso emesso anticipatamente, salvo che l'ufficio dimostri l'effettiva esistenza di specifiche ragioni di urgenza. La garanzia si applica agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche nei locali dell'impresa, anche se l'accesso è istantaneo e finalizzato soltanto all'acquisizione di documenti.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6

    La disposizione richiede la redazione e la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni.

    Anche in caso di accesso ai fini IVA deve essere formalizzato un verbale conclusivo, dal cui rilascio decorre il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33

    La norma disciplina i controlli e gli accessi ai fini delle imposte dirette e concorre a fondare l'applicazione delle garanzie procedimentali previste dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La norma impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte dalle parti. La ricorrente ne aveva dedotto la violazione per l'omessa pronuncia su varie questioni preliminari, ma tali doglianze sono state assorbite dall'accoglimento del motivo relativo al termine dilatorio.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 3

    La disposizione riguarda la determinazione della residenza fiscale delle società e il criterio della sede dell'amministrazione, questione sollevata dalla contribuente ma non esaminata nel merito perché assorbita.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    La norma disciplina l'accertamento induttivo o analitico-induttivo, la cui legittimità era stata contestata dalla società. La Corte non ha esaminato la questione, essendo divenuta irrilevante dopo l'annullamento degli avvisi per violazione del termine di 60 giorni.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, 6 e 12

    Le norme riguardano la responsabilità e il calcolo delle sanzioni tributarie. Anche tali censure sono rimaste assorbite dall'annullamento integrale degli avvisi.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 165, già art. 15

    La norma disciplina il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. La questione non è stata esaminata perché gli avvisi sono stati annullati per un vizio procedurale preliminare.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, come interpretato da Cass., Sezioni Unite, n. 18184/2013

    L'inosservanza del termine dilatorio determina di per sé l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, salvo urgenza effettiva. Non è sufficiente che l'urgenza sia soltanto indicata formalmente o che l'amministrazione dimostri che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento segue un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali del contribuente, l'amministrazione deve normalmente attendere 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura prima di emetterlo.
  • L'atto emesso prima della scadenza del termine è illegittimo, salvo che l'amministrazione dimostri specifiche, concrete e attuali ragioni di urgenza esistenti al momento dell'emissione.
  • La garanzia del termine dilatorio opera anche per accessi brevi o istantanei finalizzati esclusivamente all'acquisizione di documenti; non è limitata alle verifiche complesse o di lunga durata.
  • Il contribuente non deve necessariamente dimostrare quale concreto pregiudizio avrebbe subito per la violazione del termine: il vizio procedurale può comportare autonomamente l'annullamento dell'avviso.
  • Se l'avviso è annullato per la violazione di una garanzia procedimentale preliminare, il giudice può non esaminare le ulteriori questioni, come competenza territoriale, residenza fiscale, accertamento induttivo, sanzioni o doppia imposizione.
  • In una situazione analoga è essenziale verificare la data del verbale di chiusura, la data di emissione dell'avviso e l'eventuale motivazione dell'urgenza, nonché se l'amministrazione sia in grado di provarne l'effettiva sussistenza.

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