Sentenza del 25/10/2017 n. 194 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti sostenevano di non essere più obbligati al pagamento dell'imposta di registro poiché avevano già anticipato al notaio le somme necessarie e, con la registrazione telematica, il notaio sarebbe diventato l'unico soggetto autorizzato e responsabile del versamento. Secondo i ricorrenti, tale sistema avrebbe comportato l'abrogazione tacita della responsabilità solidale prevista dall'art. 57 del d.P.R. 131/1986 e avrebbe reso liberatorio il pagamento effettuato al notaio ai sensi dell'art. 1188 c.c.
La decisione
La Commissione di primo grado aveva accolto i ricorsi, ritenendo che la procedura telematica avesse escluso la responsabilità solidale delle parti. In appello, tuttavia, l'Ufficio ha ottenuto la riforma della decisione. La Commissione ha stabilito che la registrazione telematica attribuisce al notaio la qualifica di responsabile d'imposta, ma non elimina l'obbligo tributario delle parti contraenti, che restano i contribuenti effettivi e soggetti obbligati in solido ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 131/1986. I ricorsi dei contribuenti sono stati quindi respinti, con condanna al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in 1.000 euro per ciascun grado.
Norme richiamate
Art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere denunce e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di volontaria giurisdizione.
Le parti sostanziali dell'atto restano obbligate al pagamento dell'imposta di registro anche quando il notaio provvede alla registrazione telematica. Il notaio è responsabile d'imposta, ma la sua responsabilità si aggiunge e non sostituisce quella dei contraenti.
Art. 42 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La procedura telematica non impedisce all'Amministrazione finanziaria di richiedere alle parti l'imposta principale dovuta, anche successivamente alla registrazione.
Art. 64, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La figura del responsabile d'imposta implica l'affiancamento della responsabilità del soggetto responsabile a quella del contribuente effettivo, senza sostituire quest'ultima.
Art. 1188 del codice civile
La disposizione sul pagamento al soggetto autorizzato a riceverlo non è stata ritenuta idonea a escludere la responsabilità tributaria solidale delle parti quando il notaio, dopo aver ricevuto le somme, non le versa al fisco.
D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 463, come modificato dal D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9
La disciplina della registrazione telematica abilita il notaio a eseguire il pagamento e lo qualifica come responsabile d'imposta, ma non modifica la regola sostanziale secondo cui le parti contraenti sono i soggetti obbligati all'imposta.
D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182
La normativa ha introdotto forme di assicurazione obbligatoria e un fondo di garanzia per i danni derivanti dall'attività notarile, escludendo che la permanenza della responsabilità solidale delle parti determini necessariamente una disparità di tutela rispetto al notaio.
Cass. n. 5016/2015
Il notaio che utilizza la procedura di registrazione telematica è responsabile d'imposta, ma i soggetti obbligati al pagamento restano le parti sostanziali dell'atto.
La registrazione telematica non incide sulla responsabilità solidale prevista dall'art. 57 del d.P.R. 131/1986.
Cass. n. 13653/2009
La responsabilità delle parti permane anche quando il notaio abbia omesso di versare al fisco le somme ricevute per il pagamento dell'imposta.
Cass. nn. 12755/2016 e 12759/2016
La responsabilità del notaio deriva dalla sua posizione di responsabile d'imposta e ha natura secondaria o dipendente rispetto all'obbligazione tributaria principale delle parti contraenti.
Massime di principio
- Nella compravendita immobiliare, le parti contraenti restano i contribuenti effettivi e normalmente rispondono dell'imposta di registro anche se il notaio cura la registrazione e il pagamento in via telematica.
- Il versamento anticipato delle somme al notaio non garantisce, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, la liberazione delle parti se il notaio non riversa effettivamente l'importo dovuto al fisco.
- La registrazione telematica attribuisce al notaio una responsabilità aggiuntiva quale responsabile d'imposta, ma non comporta l'abrogazione tacita della responsabilità solidale prevista dalla legge.
- In caso di mancato versamento da parte del notaio, l'Amministrazione può rivolgersi alle parti per recuperare l'imposta; le parti potranno eventualmente rivalersi sul notaio tramite gli strumenti civilistici, assicurativi o il fondo di garanzia previsti dalla normativa.
- La responsabilità tributaria delle parti e quella del notaio hanno natura diversa: le parti sono obbligate in quanto contraenti e titolari della capacità contributiva, mentre il notaio risponde per il ruolo legale di garanzia e riscossione assegnatogli.
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