Sentenza del 25/10/2017 n. 4279 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva all'importazione - Estrazione di beni da Deposito Iva - Effettiva introduzione della merce nel Deposito Iva - Sentenza Equoland (Causa C-272/13) - Principio di proporzionalità della sanzione - Sanzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'IVA all'importazione e l'utilizzo del regime di sospensione dell'imposta mediante estrazione di beni da un Deposito IVA. L'importatore aveva beneficiato della sospensione senza che fosse provata l'effettiva introduzione materiale della merce nel deposito. L'Ufficio aveva applicato la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, ritenendo irregolare il ricorso al regime. Il ricorrente contestava la sanzione, sostenendo che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea Equoland, causa C-272/13, una sanzione fissa e non graduabile, particolarmente gravosa rispetto a una violazione meramente formale, fosse contraria al principio di proporzionalità.
La decisione
La controversia si è conclusa in senso favorevole al contribuente. In sede di rinvio, la CTR Lombardia si è adeguata al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, a sua volta fondato sulla sentenza Equoland, disapplicando la sanzione nella parte eccedente quanto necessario per garantire l'esatta riscossione dell'IVA e prevenire l'evasione. È stato riconosciuto che la mancata introduzione materiale dei beni nel deposito costituisce una violazione di natura prevalentemente formale e che, in tali circostanze, possono essere sufficienti i soli interessi moratori, senza applicare una maggiorazione sanzionatoria automatica e non graduabile.
Norme richiamate
Art. 13 del d.lgs. n. 471/1997
Prevede la sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo versamento dell'imposta. Nel caso esaminato, la sua applicazione automatica all'importazione è stata ritenuta incompatibile con il principio di proporzionalità nella misura in cui la sanzione ecceda quanto necessario per assicurare la riscossione dell'IVA e prevenire l'evasione.
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Equoland, causa C-272/13
Ha stabilito che una sanzione applicata per il mancato rispetto di un requisito formale relativo al deposito IVA deve rispettare il principio di proporzionalità. Una sanzione fissa, elevata e non graduabile può essere disapplicata quando ecceda quanto necessario, considerato che l'IVA resta comunque dovuta e che possono essere sufficienti gli interessi moratori.
Principio di proporzionalità del diritto dell'Unione europea
Le sanzioni fiscali devono essere adeguate alla gravità effettiva della violazione e non possono andare oltre quanto necessario per garantire il corretto pagamento dell'imposta e prevenire comportamenti fraudolenti. La violazione di un adempimento formale, in assenza di evasione o perdita di gettito, non giustifica automaticamente una sanzione sproporzionata.
Massime di principio
- Quando l'IVA è stata sostanzialmente assolta o resta comunque dovuta e la violazione riguarda un requisito formale del regime del Deposito IVA, la sanzione deve essere valutata alla luce del principio di proporzionalità.
- Una sanzione automatica, elevata e non graduabile può essere disapplicata se non è necessaria per garantire la riscossione dell'imposta o per prevenire l'evasione.
- La mancata introduzione materiale dei beni nel deposito può determinare un'irregolarità del regime fiscale, ma non implica necessariamente un'evasione sostanziale: occorre verificare l'effettivo danno erariale e l'eventuale intento fraudolento.
- In assenza di perdita di gettito e di frode, gli interessi moratori possono rappresentare una conseguenza adeguata e sufficiente, mentre la sanzione punitiva deve essere proporzionata alle concrete circostanze.
- Il giudice nazionale deve disapplicare la disciplina sanzionatoria interna incompatibile con il diritto dell'Unione, limitatamente alla parte sproporzionata, anche quando la norma nazionale preveda un'applicazione automatica.
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