Sentenza del 25/10/2017 n. 202 - Comm. Trib. Prov. Novara
Registro - Erogazione di finanziamento a medio-lungo termine. Esenzione dall'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali per operazioni effettuate da aziende ed istituti di credito, o da loro sezioni e gestioni, che esercitano, a norma di legge e statuto, il credito a medio e lungo termine. Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 15 del D.P.R. 601/1973 alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate da aziende o istituti di credito, o da loro sezioni e gestioni, abilitati per legge e statuto all'esercizio del credito a medio e lungo termine. Il punto controverso era se l'agevolazione riguardasse esclusivamente l'atto con cui viene materialmente erogata la liquidità oppure anche gli ulteriori atti, contratti, provvedimenti e formalità collegati all'operazione, comprese le garanzie e le vicende modificative o estintive del finanziamento.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto la legittimità dell'esenzione. L'ambito applicativo dell'art. 15 del D.P.R. 601/1973 è stato interpretato in senso ampio, comprendendo non solo l'atto di erogazione del finanziamento, ma tutti gli atti e le formalità inerenti all'operazione, alla sua esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché le garanzie di qualsiasi tipo e le relative surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti, cancellazioni anche parziali e cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti.
Norme richiamate
Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Si riferisce a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo e in qualsiasi momento prestate ed alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti.
L'esenzione dalle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali non è limitata all'atto principale di erogazione della liquidità, ma si estende a tutti gli atti e le formalità funzionalmente collegati al finanziamento a medio o lungo termine, purché l'operazione sia realizzata da un soggetto abilitato all'esercizio di tale attività creditizia.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa collega l'esenzione a un'intera operazione finanziaria e richiama espressamente gli atti inerenti alla sua esecuzione, modificazione ed estinzione, l'agevolazione può estendersi agli atti accessori e consequenziali, non soltanto al contratto principale.
- Le garanzie collegate a un finanziamento agevolato possono beneficiare dell'esenzione anche se costituite in un momento successivo all'erogazione, purché mantengano un effettivo collegamento funzionale con l'operazione.
- Anche modifiche, sostituzioni, surroghe, frazionamenti, cancellazioni e cessioni di credito possono rientrare nell'agevolazione quando siano stipulati in relazione al finanziamento originario.
- Per applicare l'esenzione occorre verificare sia la natura del finanziamento, che deve essere a medio o lungo termine, sia la qualifica del finanziatore, che deve essere un'azienda o istituto di credito abilitato secondo legge e statuto.
- L'interpretazione deve essere estesa agli atti realmente inerenti all'operazione, ma non necessariamente a negozi privi di un collegamento diretto e documentabile con il finanziamento agevolato.
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