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Sentenza

Sentenza del 25/10/2017 n. 2288 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Denuncia per fatti comportanti denuncia penale - Raddoppio dei termini per gli amministratori della società, ma non nei confronti di un socio non amministratore - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il raddoppio dei termini è stato ritenuto legittimo nei confronti degli amministratori coinvolti nei fatti penalmente rilevanti, ma non può essere applicato al socio non amministratore non interessato dalla denuncia o dal procedimento penale. Il termine di accertamento nei suoi confronti resta quindi quello ordinario; l’accertamento notificato oltre tale termine non è valido per tardività.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità del raddoppio dei termini per l’accertamento fiscale. Gli amministratori della società erano stati coinvolti in fatti astrattamente configurabili come reati tributari previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per i quali era stata presentata denuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. L’Amministrazione aveva esteso il raddoppio dei termini anche al socio non amministratore, che tuttavia non risultava coinvolto nel procedimento penale.

Norme richiamate

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Rileva perché individua i reati tributari che possono giustificare il raddoppio dei termini di accertamento, purché il presupposto penale riguardi effettivamente il soggetto al quale l’accertamento è notificato.

  • Art. 331 cod. proc. pen.

    Disciplina l’obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando vengono a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio. La denuncia deve essere riferibile ai fatti e ai soggetti coinvolti, non può giustificare automaticamente il raddoppio dei termini nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale.

  • Sentenza della Corte costituzionale 25 luglio 2011, n. 247

    Il raddoppio dei termini opera soltanto nei confronti dei contribuenti per i quali sia stato instaurato un procedimento penale in relazione a reati tributari rilevanti. Non è sufficiente che il reato sia stato commesso nell’ambito della società o da altri soggetti collegati.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non si estende automaticamente a tutti i soci o soggetti collegati alla società: deve essere verificata la posizione individuale del contribuente.
  • La denuncia penale deve riguardare fatti potenzialmente costitutivi di un reato tributario e deve essere concretamente riferibile al soggetto nei cui confronti l’Amministrazione utilizza il termine raddoppiato.
  • Il socio non amministratore, non coinvolto nella gestione e non destinatario del procedimento penale, non subisce il raddoppio dei termini solo perché gli amministratori della società sono stati denunciati.
  • In caso di accertamento notificato oltre il termine ordinario, il contribuente può contestarne la tempestività verificando se esista un valido presupposto penale personale e se l’Amministrazione abbia correttamente applicato la disciplina del raddoppio.

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