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Sentenza

Sentenza del 25/10/2017 n. 201 - Comm. Trib. Prov. Novara

Registro - Avviso di liquidazione. Contratto di mutuo fondiario. Esenzione dall'imposta di registro, bollo, catastali in relazione ad atti e formalità inerenti operazioni di finanziamento a medio e lungo termine. Agevolazioni ex art. 15 D.P.R. 601/1973 - Applicabilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il testo fornito riporta soltanto il principio generale relativo all'agevolazione, ma non contiene il testo della sentenza né il dispositivo. Pertanto non è possibile determinare se il ricorso sia stato accolto o respinto, né quale fosse l'esito concreto dell'avviso di liquidazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità delle agevolazioni previste dall'art. 15 del D.P.R. 601/1973 a un contratto di mutuo fondiario. In particolare, si discute dell'esenzione dalle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali per gli atti, i provvedimenti, i contratti e le formalità inerenti a operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, comprese le garanzie e le vicende modificative o estintive del finanziamento. Il testo fornito non indica però né le specifiche contestazioni dell'Amministrazione né le argomentazioni delle parti.

Norme richiamate

  • Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    Esenzione dall'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate da aziende e istituti di credito o da loro sezioni e gestioni che esercitano il credito a medio e lungo termine.

    La norma estende il regime agevolato agli atti e alle formalità inerenti all'operazione di finanziamento, alla sua esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie e alle relative vicende, comprese surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti, cancellazioni e cessioni di credito. L'applicazione presuppone che il finanziamento sia qualificabile come operazione a medio o lungo termine e che rientri nell'attività degli intermediari indicati dalla norma.

Massime di principio

  • L'esenzione prevista dall'art. 15 del D.P.R. 601/1973 non si applica automaticamente a ogni mutuo: occorre verificare la durata medio-lunga dell'operazione e la riconducibilità del finanziamento a un soggetto abilitato all'esercizio del credito a medio e lungo termine.
  • L'agevolazione può riguardare non solo il contratto principale, ma anche gli atti e le formalità direttamente inerenti al finanziamento, comprese le garanzie e le successive modifiche o cancellazioni.
  • Per valutare un avviso di liquidazione occorre esaminare concretamente il contratto, la qualifica del finanziatore, la durata del mutuo, la natura degli atti tassati e il collegamento funzionale tra tali atti e l'operazione di finanziamento.
  • Poiché il testo fornito non contiene il dispositivo della sentenza, non è possibile ricavare una regola sull'esito processuale o stabilire quale parte abbia effettivamente vinto.

Testo integrale

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