Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03806/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia origina dal diniego di rimborso di versamenti IRAP relativi agli anni d’imposta 2004-2007, richiesto da un ente locale che assumeva di avere indebitamente versato parte del tributo per non avere considerato in dichiarazione la deducibilità dei costi sostenuti per personale disabile. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il primo grado e respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo applicabile il diritto al rimborso e irrilevante l’intervento normativo sui termini di presentazione della dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la CTR non si era espressa sulla questione, sollevata in appello, della mancanza di documentazione idonea a provare il presupposto del rimborso e l’effettiva appartenenza dei disabili alla categoria rilevante; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 602/1973, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 446/1997 e dell’art. 1 l. 68/1999, sostenendo che gravava sul contribuente l’onere di provare i fatti costitutivi del credito chiesto a rimborso, cioè le erogazioni retributive a dipendenti disabili e la sussistenza dei presupposti della deduzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la CTR è incorsa in omessa pronuncia su una questione decisiva dedotta con l’appello dell’Ufficio, relativa alla mancanza di prova documentale dei presupposti del rimborso, con conseguente nullità della sentenza. Ha inoltre ribadito il principio per cui, quando il contribuente chiede il rimborso di un’imposta indebitamente versata o il riconoscimento di un credito d’imposta, è lui a dover provare i fatti costitutivi del credito. Nel caso concreto, poiché il rimborso IRAP derivava dalla deduzione di costi per personale disabile, il Comune avrebbe dovuto dimostrare l’effettivo pagamento di retribuzioni a dipendenti disabili e gli ulteriori presupposti normativi della deduzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia su domande, eccezioni o istanze ritualmente introdotte integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e determina nullità della sentenza.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto per l’omessa pronuncia e la conseguente nullità della decisione.

  • art. 38 d.P.R. 602/1973

    Regola il rimborso dell’indebito tributario; nel caso concreto la CTR aveva errato nel ritenerlo inciso dalla disciplina sui termini di dichiarazione.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente che chiede il rimborso o il riconoscimento di un credito deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto.

  • art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 446/1997

    La deducibilità dei costi per personale disabile costituiva il presupposto sostanziale del rimborso richiesto.

  • art. 1 l. 68/1999

    Richiamata quale disciplina rilevante per la qualificazione dei lavoratori disabili ai fini della deduzione e del rimborso.

  • art. 2, comma 1, d.P.R. 435/2001

    La CTR lo aveva considerato inapplicabile al rimborso, ritenendolo incidente solo sui termini di presentazione della dichiarazione.

  • art. 2 d.P.R. 322/1998

    Norma richiamata nel ragionamento della CTR in tema di termini dichiarativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, l’omessa pronuncia del giudice di appello su un motivo decisivo ritualmente devoluto integra nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • Chi domanda il rimborso di un tributo o il riconoscimento di un credito d’imposta deve provare tutti i fatti costitutivi del diritto fatto valere, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c.
  • Quando il rimborso è fondato sulla deduzione di specifiche voci di costo, il contribuente deve fornire la prova dell’effettiva esistenza dei costi deducibili e dei presupposti normativi che ne consentono la deduzione.
  • In materia di rimborso IRAP, il giudice non può accogliere la domanda senza verificare la dimostrazione documentale dei presupposti sostanziali del credito.
  • La disciplina dei termini dichiarativi non elimina, di per sé, l’onere di provare il fondamento sostanziale del rimborso richiesto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.