Cassazione Civile, Ordinanza n. 12445/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava, con ricorso per cassazione, la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il rigetto del suo appello avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2006, emesso in relazione all’attività di costruzione e vendita di appartamenti. L’accertamento si fondava sulle dichiarazioni rese dagli acquirenti degli immobili, dalle quali emergeva una difformità tra il prezzo dichiarato e quello effettivamente versato, ritenuta dall’Ufficio presunzione grave, precisa e concordante idonea a fondare l’accertamento induttivo di maggiori ricavi anche in presenza di contabilità formalmente regolare. La ricorrente articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132 c.p.c., anche per l’asserita incongruità del richiamo all’art. 35 d.l. 223/2006 e per la mancata spiegazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo al difetto di motivazione dell’avviso; 3) violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 per asserita mancata valutazione degli indizi e degli elementi contrari dedotti dalla società. La ricorrente aveva inoltre chiesto il rinvio del giudizio per la definizione agevolata, allegando l’adesione alla rottamazione quater, ma il riferimento era a una cartella e non all’avviso di accertamento oggetto del giudizio, senza prova del collegamento tra cartella e atto impugnato.
La decisione
La Corte ha respinto l’istanza di rinvio per definizione agevolata perché il giudizio aveva ad oggetto un avviso di accertamento e non la cartella indicata nell’istanza, mancando in atti elementi idonei a collegare quella cartella all’atto oggetto di causa. Esaminando il merito, ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la motivazione della CTR era solo succinta ma esistente e riconoscibile, quindi non apparente; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la decisione di merito sull’accertamento implicava il rigetto delle censure formali sull’atto impositivo; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché il convincimento del giudice può fondarsi anche su un solo indizio, se grave e preciso, e perché le doglianze della società erano in parte generiche e in parte estranee al tema della prova presuntiva. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, senza liquidazione delle spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o sia obiettivamente incomprensibile; non basta la semplice insufficienza argomentativa.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la motivazione deve essere riconoscibile e idonea a rendere percepibile l’iter logico della decisione.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata implica il rigetto della questione dedotta, anche se non vi è espressa confutazione del singolo motivo.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
L’accertamento può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; nel caso di specie le dichiarazioni degli acquirenti sono state ritenute idonee a sorreggere l’accertamento di maggiori ricavi.
art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022
"L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"
La sospensione/estinzione del giudizio per definizione agevolata richiede che il carico oggetto della definizione coincida con quello del giudizio e che sia documentato l’effettivo perfezionamento della procedura.
art. 1, commi 232 e ss., l. n. 197 del 2022
La definizione agevolata riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione, non automaticamente gli avvisi di accertamento non ancora trasfusi in cartelle collegate e provate in giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando sia materialmente assente o del tutto incomprensibile; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a escludere la nullità della sentenza.
- Nel giudizio di cassazione, la censura per omessa pronuncia non è fondata se la decisione complessiva del giudice di merito presuppone logicamente il rigetto del motivo non espressamente esaminato.
- In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni, il giudice può desumere maggiori ricavi anche da un unico elemento indiziario, purché grave e preciso; la valutazione complessiva degli indizi rileva solo dopo la verifica della loro concreta attendibilità e rilevanza.
- Le doglianze dirette a contestare l’apprezzamento delle prove presuntive devono essere specifiche e pertinenti al parametro normativo dedotto; censure generiche o che mescolano profili di fatto e questioni processuali sono inammissibili.
- La definizione agevolata e la sospensione del giudizio richiedono un nesso certo tra il carico oggetto di definizione e l’atto impugnato nel processo, oltre alla prova del perfezionamento della procedura.
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