Cassazione Civile, Ordinanza n. 03998/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente, qualificato come caposala, era stato licenziato per giusta causa dopo una contestazione disciplinare relativa all'asserito abuso di permessi fruiti per mandato elettorale come consigliere comunale. Il datore di lavoro sosteneva che, in più giornate comprese tra maggio e settembre 2017, i permessi erano stati utilizzati senza un reale collegamento con l'espletamento della funzione pubblica. Nei giudizi di merito il lavoratore aveva dedotto, tra l'altro, che il licenziamento fosse illegittimo perché fondato su una norma non applicabile e perché, in base alla disciplina regionale siciliana sui permessi degli amministratori locali, non sarebbe stato necessario dimostrare puntualmente dove e come il mandato fosse svolto. In Cassazione ha proposto un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 12 delle preleggi, dell'art. 20 l.r. Sicilia 23 dicembre 2000, n. 30, e dell'art. 2119 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto che i permessi dovessero essere impiegati soltanto per attività strettamente collegate alle riunioni degli organi comunali e che il datore potesse sindacarne le modalità di utilizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la Corte territoriale non aveva affatto postulato un controllo datoriale sulle modalità politiche di esercizio del mandato in senso improprio, ma aveva correttamente interpretato la disciplina regionale e la sua ratio nel senso che i permessi per mandato elettorale, anche quelli ulteriori e non retribuiti, devono comunque essere funzionalmente collegati all'espletamento del mandato. Ha inoltre chiarito che la mancata previsione, nella legge regionale siciliana, di una disposizione identica al comma 6 dell'art. 79 d.lgs. 267/2000 non elimina l'esigenza sostanziale del collegamento dei permessi alla funzione pubblica, trattandosi nella norma statale di un precetto essenzialmente documentale/probatorio. Poiché i giudici di merito avevano accertato in fatto che, nei giorni contestati, il lavoratore non aveva fruito legittimamente dei permessi nell'ambito delle attività astrattamente consentite, il ricorso è stato rigettato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte esclude un contrasto con i criteri ermeneutici legali, ritenendo l'interpretazione della norma regionale fondata su lettera, ratio e coordinamento sistematico, oltre che su lettura costituzionalmente orientata.
art. 20 l.r. Sicilia 23 dicembre 2000, n. 30
I permessi per amministratori locali, anche quelli ulteriori non retribuiti, devono essere funzionalmente collegati all'espletamento del mandato; la norma non consente un uso del tutto svincolato dalla funzione pubblica.
art. 51 Cost.
È richiamato come base costituzionale della tutela del diritto degli amministratori locali di espletare il mandato disponendo del tempo e delle risorse necessari.
La disposizione statale è utilizzata come parametro comparativo; il comma che prevede l'attestazione documentale ha rilievo probatorio e non deroga al necessario collegamento tra permesso e mandato.
È evocato dal ricorrente come norma violata; la Corte, rigettando la censura, conferma la legittimità del licenziamento per la gravità dei fatti accertati.
È applicato per respingere l'eccezione di improcedibilità, chiarendo che, quando il ricorso è inviato per posta, rileva la data di consegna all'ufficio postale del plico.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- I permessi per mandato elettorale spettanti agli amministratori locali non possono essere fruiti in modo del tutto avulso dall'esercizio della funzione pubblica: occorre sempre un collegamento, almeno apprezzabile, con l'espletamento del mandato.
- La disciplina che richiede o meno una specifica attestazione documentale dell'attività svolta ha natura essenzialmente probatoria o contabile e non incide sul nucleo sostanziale del diritto, che resta subordinato alla riconducibilità della fruizione al mandato.
- L'assenza in una legge regionale di una previsione identica a quella contenuta nella disciplina statale non autorizza, di per sé, a ritenere svincolato l'uso dei permessi dalla necessità di una giustificazione funzionale all'attività istituzionale.
- In sede di legittimità non può essere rinnovato il giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito quando questi abbiano accertato, in modo esaustivo, che il lavoratore non ha utilizzato i permessi per attività astrattamente riconducibili al mandato.
- Quando il ricorso per cassazione è trasmesso a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di deposito rileva la data di consegna del plico all'ufficio postale, non quella di effettivo arrivo in cancelleria.
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