Cassazione Civile, Ordinanza n. 03944/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di un consorzio, formalmente inquadrato come operaio di 3° livello CCNL Federambiente, che aveva chiesto l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori (in origine indicate come operaio responsabile del CED, poi valorizzate in appello come tecnico informatico) con conseguente diritto al superiore inquadramento e alle differenze retributive. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello aveva invece accolto parzialmente l'appello del lavoratore, ritenendo provato lo svolgimento di mansioni tecniche informatiche e riconoscendo il 5° livello CCNL, oltre alle relative differenze retributive. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, la nullità della sentenza per avere la Corte d'appello qualificato il consorzio come ente di natura privatistica e quindi applicato l'art. 2103 c.c. anziché l'art. 52 d.lgs. 165/2001; ha sostenuto che la natura del consorzio sarebbe pubblicistica, facendo leva sulla disciplina e sullo statuto, e che ciò avrebbe imposto una diversa regolazione del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che la rinuncia al ricorso era tardiva perché depositata dopo la data dell'adunanza camerale. Quanto al motivo, ha ritenuto che mancasse l'interesse ad impugnare la statuizione sul superiore inquadramento, poiché il consorzio era in liquidazione e non era stata allegata alcuna prospettiva di ripresa dell'attività e di prosecuzione del rapporto; inoltre, anche a voler riconoscere lo svolgimento di mansioni superiori, il diritto alle differenze retributive sarebbe comunque potuto sussistere. La Corte ha poi affermato che la doglianza era inammissibile perché il ricorrente pretendeva una rivalutazione della natura giuridica del consorzio, questione che, se fondata su legge, può essere scrutinata dal giudice di legittimità, ma che, se dipendente dallo statuto, doveva essere censurata come violazione dei canoni ermeneutici degli atti negoziali e non come violazione di norme di legge. Poiché il ricorso fondava la natura pubblica del consorzio solo sulle previsioni statutarie e non su una base normativa, la censura è stata ritenuta radicalmente inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
sino alla data dell’adunanza camerale
la rinuncia al ricorso principale o incidentale è tempestiva solo fino alla data dell'adunanza camerale; nel caso concreto la rinuncia depositata dopo tale data è stata considerata tardiva e quindi non apprezzabile.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
il ricorrente ha formalmente dedotto la nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché impropriamente formulata come violazione di legge anziché come censura dei criteri di interpretazione dello statuto o del vizio motivazionale/processuale pertinente.
invocato dal ricorrente quale disciplina delle mansioni superiori nel pubblico impiego; la sua applicabilità dipendeva dalla natura pubblica dell'ente, che però non è stata dimostrata in modo idoneo in sede di legittimità.
applicato dalla Corte territoriale, in quanto il consorzio è stato ritenuto di natura privata.
art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001
richiamato in via generale per la possibile inclusione di determinati enti consortili tra le amministrazioni pubbliche, a seconda della disciplina legale e statutaria.
i criteri ermeneutici degli atti sono il corretto parametro per censurare in cassazione l'interpretazione dello statuto o degli atti di autonomia privata; non è sufficiente dedurre la violazione di norme di legge.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza di merito è stata descritta come apodittica nella qualificazione del consorzio, ma il relativo vizio non era stato dedotto nel ricorso.
richiamato come possibile vizio processuale per contestare una motivazione mancante/apodittica, ma non specificamente dedotto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
citata quale norma che ha introdotto il testo del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando il ricorrente è un ente in liquidazione, l'interesse ad impugnare il riconoscimento di un superiore inquadramento può difettare se non viene allegata una concreta prospettiva di prosecuzione del rapporto o di ripresa dell'attività dell'ente.
- L'accertamento della natura pubblica o privata di un ente consortile può dipendere dalla disciplina legale oppure dallo statuto; nel primo caso la Corte di cassazione può verificarla anche d'ufficio, nel secondo caso la censura deve investire correttamente l'interpretazione dello statuto secondo i criteri degli artt. 1362 e ss. c.c.
- Non è ammissibile denunciare come violazione di norme di legge una doglianza che, in realtà, mira a ottenere una diversa lettura di previsioni statutarie o di atti di autonomia privata.
- La qualificazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di un consorzio tra enti locali e la disciplina applicabile alle mansioni superiori dipendono dalla corretta ricostruzione della natura giuridica dell'ente e della fonte regolatrice del rapporto.
- Se la sentenza di merito non viene censurata con il vizio processuale pertinente, non è possibile trasformare un asserito difetto di motivazione o una qualificazione apodittica in una generica violazione di legge.
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